F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0116/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2025 – F.C. Bassano Virtus SSD a r.l./A.C. Mestre SSD a r.l.

Decisione/0116/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0154/CSA/2024-2025, proposto dalla società F.C. Bassano Virtus SSD a r.l. in data 06.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 72 del 24.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.01.2025, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Leonardo Rebecchi per la società reclamante e l'Avv. Mattia Grassani per la società A.C. Mestre SSD a r.l..

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Bassano Virtus SSD A RL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 72 del 24.12.2024, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Bassano / Mestre, disputata in data 08.12.2024.

Con ricorso al Giudice Sportivo la MESTRE SSD a RL chiedeva l’irrogazione a carico della FC BASSANO SSD a RL della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del C.G.S., per avere detta società rinunciato in maniera illegittima ed ingiustificata alla disputa della gara stessa, avendo rifiutato di acconsentire alla sostituzione di un assistente arbitrale, impedito da un infortunio, con un ufficiale di gara reperito tra il pubblico.

La società BASSANO depositava proprie controdeduzioni con cui evidenziava come le ragioni del rifiuto fossero da ricercare nell’aver preferito l’arbitro, tra diversi potenziali sostituti, persona riconducibile ai tifosi della società MESTRE, oltre che per non meglio precisate ragioni di ordine pubblico.

Con successiva memoria, la società MESTRE, nell’insistere nelle rassegnate conclusioni, chiedeva che venisse inflitta alla società BASSANO anche la condanna alle spese in proprio favore ai sensi dell’art. 55 CGS.

Con decisione resa a mezzo del C.U. n.72 del 24.12.2024, il Giudice Sportivo:

- rilevato come dal referto arbitrale emerga in maniera chiara che al 34º del primo tempo l’A.A. n.1 accusava un infortunio alla schiena, che gli impediva di proseguire la gara e che, a fronte di tale circostanza, veniva reperito un nuovo assistente arbitrale tra il pubblico presente in tribuna, secondo quanto previsto dall’art.67 NOIF, il quale esibiva il proprio tesserino, si accordava con il direttore di gara e raggiungeva gli spogliatoi.

- considerato che a fronte della sostituzione proposta, la FC BASSANO SSD a RL opponeva, con argomentazione inconferente e pretestuosa, una presunta incompatibilità dell’assistente individuato, in ragione di una sua appartenenza alla tifoseria ospitata e che nemmeno la proposta di ricorrere agli assistenti di parte trovavo il consenso delle società;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al FC BASSANO SSD a RL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Con reclamo del 04.01.2025 la società Bassano ha impugnato la predetta decisione deducendo, tra l’altro: - la contraddittorietà e illogicità della decisione del Giudice Sportivo, poiché il Direttore di Gara non ha mai perfezionato la regolare procedura di individuazione di un Assistente arbitrale tra il pubblico presente, in violazione dell’art.67 NOIF FIGC; - la sussistenza di discrepanze tra quanto riportato in parte motiva dal Giudice Sportivo e quanto emergente nel referto e nel supplemento arbitrale, non essendo state portate a termine neppure le verifiche preliminari per reperire l’assistente esterno. Secondo la reclamante appare, quindi, illogica la motivazione del Giudice di prime cure laddove imputa una presunta violazione dell'art.67 NOIF a suo carico, poiché il Direttore di Gara non ha mai portato a termine la procedura prevista dalla norma sopra richiamata, che la società Bassano non ha mai impedito. Inoltre, nel momento in cui il Direttore di Gara ha prospettato l'utilizzo dei due assistenti di parte, erano comunque trascorsi oltre 45 minuti previsti da regolamento, di talché anche tale soluzione non appariva più regolarmente percorribile. Nel caso di specie, perciò, la società Bassano chiede applicarsi l’art. 10, c. 5, lett. d), CGS, che prevede che gli organi di giustizia sportiva possono “quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”. Dette circostanze di carattere eccezionale, a detta della società Bassano, sarebbero così riassumibili: errore del Direttore di Gara che non ha mai adottato la procedura integrale di assegnazione del ruolo ad un AA esterno, considerato che il medesimo non ha neppure identificato un candidato; - errore del Direttore di Gara che non hai mai verificato l'idoneità ad assumere il ruolo da parte dell'AA esterno; - presenza di molteplici candidati; - il candidato AA esterno citato nel referto e rimasto sconosciuto all'arbitro, ma, ciò nonostante, riconosciuto con le sue esatte generalità nel ricorso presentato dall' A.C. Mestre al GS; - i due tifosi citati dalla società A.C. Mestre nel ricorso di prime cure e provenienti dal settore ospiti attraversavano il campo di gioco accompagnati da uno steward con giubbotto giallo fluorescente. La società Bassano ha evidenziato anche che non aveva alcun interesse a non proseguire la gara, trovandosi in una situazione di oggettivo vantaggio, potendo sfruttare la superiorità numerica per altri 60 minuti di gioco. La motivazione del Giudice Sportivo, secondo la società Bassano, è infine contraddittoria laddove non ha previsto alcuna sanzione a carico della società A.C. Mestre malgrado sia stato riconosciuto che "nemmeno la proposta di ricorrere agli assistenti di parte trovavo [n.d.r.: così erroneamente riportato nel C.U.] il consenso delle società".

La reclamante ha concluso chiedendo:

- in via principale, riformare la decisione del Giudice Sportivo impugnata e per l'effetto disporre la prosecuzione della gara BASSANO - MESTRE, a partire dal minuto 34 e 20 secondi, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal Direttore di Gara prima della sospensione e/o disporre la ripetizione della gara per errore del Direttore di Gara che non ha adottato le procedure corrette previste dall' art. 67 NOIF e dalle decisioni ufficiali della FIGC riferite alla regola 6 in caso di indisponibilità sopraggiunta dell' Assistente Arbitrale;

- in via subordinata, comminare ad entrambe le società BASSANO e MESTRE la sanzione perdita della gara con il punteggio 0-3 non avendo le medesime, a dire del Direttore di Gara, accettato l'utilizzo degli assistenti di parte.

Con memoria del 10.01.2025 la società Mestre ha dedotto che:

- all'annuncio dello speaker rispondevano due associati A.I.A.: Francesco Zingarlini, codice meccanografico A.I.A. 23221, e Domenico Grieco, codice meccanografico A.I.A. 15556, che venivano accompagnati sul terreno di gioco dal responsabile del servizio stewart e da un rappresentante delle Forze dell’Ordine;

- l’arbitro della gara, dopo un breve confronto con entrambi i tesserati A.I.A., individuava il Sig. Francesco Zingarlini come prescelto per lo svolgimento dell’incarico di assistente dell’arbitro fino al termine della partita, avendo svolto tale ruolo più volte, in passato, sino al campionato di Eccellenza;

- tuttavia, sia all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, sia nel corridoio di accesso al terreno di gioco, alla richiesta del Direttore di Gara di riprendere il gioco, dapprima il capitano della società Bassano, quindi anche un suo dirigente e l’allenatore, alla presenza del dirigente accompagnatore e del capitano del Mestre, si rifiutavano, opponendo una presunta incompatibilità del Sig. Francesco Zingarlini, in quanto appartenente alla Sezione A.I.A. di Mestre.

Con un primo motivo di difesa, la società Mestre deduce l’inammissibilità della domanda subordinata spiegata da F.C. Bassano, non avendo interposto, il predetto club, reclamo avanti al Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara, in quanto la stessa avrebbe dovuto depositare, il giorno successivo alla partita, dichiarazione di reclamo, con conseguente impugnazione avanti al Giudice Sportivo. Di talché la società Bassano non risulterebbe portatrice di alcun interesse ad agire nella richiesta di irrogazione di una sanzione nei confronti della società Mestre.

Nel merito la società Bassano non ha mai negato di essersi opposta alla prosecuzione della gara qualora l’assistente n.1 fosse stato Francesco Zingarlini perché proveniente dalla provincia di Venezia e appartenente alla Sezione A.I.A. di Mestre e non ha mai messo in dubbio che l’arbitro avesse individuato un sostituto e/o che non avesse completato la procedura di individuazione, non avendo mai smentito di avere rifiutato di proseguire la partita con le modalità individuate dall’arbitro, nascondendosi dietro al paravento della mancata osservanza, da parte del Direttore di Gara, di una presunta procedura.

Le norme federali (Regola 6 del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali e art. 67 NOIF) non prevedono alcuna procedura, stabilendo semplicemente che, in casi quali quello che ci occupa, “l’arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l’assistente o gli assistenti assenti”; così è avvenuto, tanto che l’arbitro, nel proprio rapporto, ha dettagliatamente descritto quanto posto in essere ai fini dell’individuazione del sostituto dell’assistente n.1. Francesco Zingarlini ha rilasciato una dichiarazione che ricostruisce bene l’accaduto, chiarendo come lo stesso abbia esibito regolarmente la tessera A.I.A. al cospetto dell’arbitro che lo aveva invitato a sostituire l’assistente n. 1, venendo ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico, prima che intervenisse il rifiuto di F.C. Bassano per le note ragioni territoriali.

La società Mestre, pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo promosso dalla società Bassano e la condanna della reclamante al pagamento, in proprio favore, delle spese ai sensi dell’art. 55 CGS, pari a 10 (dieci) volte il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 500,00 euro, in ragione della manifesta infondatezza dell’azione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 gennaio 2025 sono comparsi l'Avv. Leonardo Rebecchi per la società reclamante e l'Avv. Mattia Grassani per la società A.C. Mestre SSD a r.l., i quali, dopo aver esposto le rispettive difese, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo della società Bassano debba essere accolto e la decisione assunta dal Giudice Sportivo riformata, disponendosi la prosecuzione della gara Bassano / Mestre del 08.12.2024 a partire dal momento della sua avvenuta sospensione e con le medesime sanzioni disciplinari già irrogate.

Le norme di riferimento, che disciplinano le modalità di gestione della situazione venutasi a creare nel caso di specie e di risoluzione della controversia in delibazione, sono rinvenibili nell’art.67, commi 7-8-9, delle NOIF-FIGC, ai sensi delle quali: “7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l’arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l’assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all’orario ufficiale di inizio. Qualora l’arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l’ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l’assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l’arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. 8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l’arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente. 9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione”.

Nel caso di specie, dal referto arbitrale e dal successivo supplemento, emerge quanto segue.

REFERTO: Al 34 minuto del 1 Tempo, l'AA1 mi chiama per avvisarmi di avere un infortunio alla schiena e di non essere più in grado di continuare la gara. Come da regolamento, avviso capitani e dirigenti che da quel momento avrei dovuto continuare la partita con gli assistenti di parte a meno che non vengano trovati degli assistenti presenti all'impianto tramite annuncio. Con tale annuncio è stato individuato un AE, che è sceso negli spogliatoi e si qualificava come appartenente all'OTR, ma non c'è stato modo

di controllare le effettive idoneità allo svolgimento del ruolo perché la società Bassano si opponeva a tale soluzione in quanto non ritenevano opportuno far fare da AA una persona proveniente dalla tifoseria al seguito della società Mestre. Si comunica nuovamente allora che la partita deve proseguire con due assistenti di parte che le due società avrebbero dovuto mettermi a disposizione. Le due società di comune accordo tra loro non hanno voluto seguire tali procedure e non c'è stato modo di dare prosieguo alla gara in quanto volevano degli assistenti ufficiali e a questo punto chiedo loro di lasciarmi una riserva scritta ufficiale. Non essendoci possibilità di recuperare per l'assistente infortunato, alla presenza dei capitani, è stato fatto il triplice fischio sul terreno di gioco. Successivamente però le società si sono rifiutate di mettere per iscritto la loro volontà di non proseguire la gara. Le persone con cui mi sono interfacciato per tutta questa situazione sono stati i signori Bindella Marco e Marchiori Alberto, rispettivamente dirigente accompagnatore e capitano della società Bassano, e i signori Gabrielli Davide e Boscolo Andrea, rispettivamente dirigente accompagnatore e capitano della società Mestre.

SUPPLEMENTO: Al 34 minuto del 1 Tempo, l'AA1 mi chiama per avvisarmi di avere un infortunio alla schiena e di non essere più in grado di continuare la gara. Come da regolamento, avviso capitani e dirigenti che da quel momento avrei dovuto continuare la partita con gli assistenti di parte a meno che non venissero trovati degli assistenti presenti all'impianto tramite annuncio. Con tale annuncio è stato individuato un AE, che è sceso negli spogliatoi e si qualificava come appartenente all'OTR, ma non c'è stato modo di controllare le effettive idoneità allo svolgimento del ruolo perché la società Bassano si opponeva a tale soluzione in quanto non ritenevano opportuno far fare da AA una persona proveniente dalla tifoseria al seguito della società Mestre. Si comunica nuovamente allora che la partita deve proseguire con due assistenti di parte che le due società avrebbero dovuto mettermi a disposizione. Le due società di comune accordo tra loro non hanno voluto seguire tali procedure e non c'è stato modo di dare prosieguo alla gara in quanto volevano degli assistenti ufficiali e a questo punto chiedo loro di lasciarmi una riserva scritta ufficiale. Non essendoci possibilità di recupero per l'assistente infortunato, alla presenza dei capitani, è stato fatto il triplice fischio sul terreno di gioco. Successivamente però le società si sono rifiutate di mettere per iscritto la loro volontà di non proseguire la gara. Le persone con cui mi sono interfacciato per tutta questa situazione sono stati i signori Bindella Marco e Marchiori Alberto, rispettivamente dirigente accompagnatore e capitano della società Bassano, e i signori Gabrielli Davide e Boscolo Andrea, rispettivamente dirigente accompagnatore e capitano della società Mestre. Si precisa a tal proposito che l'AE sceso negli spogliatoi, mi ha mostrato la tessera AIA personale, ma non c'è stato modo di prendere nominativo e dati personali dell'associato in quanto la società "Bassano" si opponeva categoricamente a far proseguire la gara a suddetta persona.

Risulta dalla refertazione della gara che l’Arbitro non si è attenuto, come avrebbe invece dovuto fare, alle disposizioni dell’art.67, commi 7-8-9, NOIF-FIGC, il cui contenuto, peraltro, viene richiamato anche nella Regola n.6 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Le citate norme sono chiare nel disporre che competeva all’Arbitro di cercare di reperire altro Ufficiale che potesse sostituire l’Assistente infortunatosi e, nell’ipotesi di sua individuazione, proseguire la gara, ovvero, in caso contrario, ricorrere ad Assistenti di parte, sempre al fine di riprendere la partita.

Al contrario, il Direttore di Gara ha dichiarato nei referti arbitrali di non aver portato a compimento l’accertamento delle generalità e dell’idoneità del soggetto proveniente dagli spalti (che pure riferisce aveva mostrato tessera di appartenenza all’A.I.A.), a causa delle contestazioni e rimostranze dei tesserati del Bassano, delle quali, invece, egli non avrebbe dovuto punto curarsi. E’ una tale iniziale erronea condotta, alla quale va attribuita rilevanza causale dirimente negli eventi di poi verificatisi e, quindi, ai fini del decidere, ad aver poi precluso all’Arbitro di operare secondo quanto previsto dalle norme in esame, omettendo cioè di disporre la ripresa/prosecuzione della gara con il sostituto qualora il soggetto individuato fosse stato effettivamente idoneo, ovvero, in caso contrario e solo allora, richiedendo l’impiego degli Assistenti di parte.

Ritiene la Corte che solo se il Direttore di Gara avesse disposto la ripresa/prosecuzione della gara dopo aver verificato l’idoneità del sostituto dell’Assistente infortunato reperito o, in sua accertata assenza o inidoneità, con gli Assistenti di parte, come avrebbe dovuto fare, e il Bassano si fosse rifiutato di proseguire la partita, la società odierna reclamante avrebbe potuto e dovuto essere considerata responsabile della mancata ripresa del gioco, dall’Arbitro, prima, e dal Giudice Sportivo, poi, a fini dell’adozione della sanzione della perdita della gara.

L’Arbitro ha, invece, erroneamente ritenuto di fare acquiescenza alle contestazioni della società Bassano sull’impiego dell’AA individuato, chiedendo alle due società di mettere a disposizione i propri Assistenti per la ripresa della gara e ricevendone, peraltro, come risulta dal referto arbitrale, un rifiuto concorde da parte di entrambe le squadre.

In definitiva, più che la condotta della società Bassano, di per sé censurabile in quanto consistita in un’inammissibile opposizione all’impiego dell’Assistente individuato tra gli spettatori, è il contegno complessivamente tenuto dal Direttore di Gara in violazione delle norme citate ad aver influito in modo determinante sulla mancata ripresa della gara successivamente all’infortunio dell’Assistente titolare.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo della società Bassano deve essere accolto e la sanzione irrogata con la decisione impugnata deve essere annullata, ritenendo questa Corte ricorrenti, nel caso di specie, le circostanze di carattere eccezionale che giustificano, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. d), CGS, la effettuazione della gara residua nella situazione esistente al momento della sua sospensione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal Direttore di gara prima della sospensione.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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