F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0122/CSA pubblicata del 14 Febbraio 2025 – ASD Brian Lignano Calcio
Decisione/0122/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0178/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0178/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Brian Lignano Calcio in data 27.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025,
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Nicola Paolini per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
la società ASD Brian Lignano Calcio ha proposto reclamo avverso le seguenti sanzioni: squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Mattia Alessio; inibizione a tempo fino al 20/5/2025 a carico del dirigente Paolucci Alessandro; ammenda per euro 500,00 alla Società, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.1.2025, in relazione alla gara valevole per il Campionato Nazionale di serie D, Girone C, ASD Brian Lignano Calcio - Brusaporto del 19.1.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: al calciatore Mattia Alessio, “ per avere colpito nel primo tempo un avversario con un pugno al volto”; al dirigente Paolucci, “per essere entrato nello spogliatoio della Terna arbitrale ed avere rivolto espressioni offensive, minacciose e irriguardose”; alla società, “per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo”.
Quanto alla squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Mattia Alessio, la reclamante sostiene che il calciatore non avrebbe posto in essere una condotta violenta nei confronti dell’avversario e che nel caso di specie si sarebbe trattato di un errore nel riconoscimento dell’autore della presunta infrazione. Chiede, quindi, la riduzione della squalifica e l’applicazione delle attenuanti generiche, ex art.13 C.G.S. comma 2, (della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, dell’assenza di recidiva) producendo, a supporto della propria tesi difensiva, una registrazione video dell’episodio.
Quanto alla inibizione, la reclamante chiede la riduzione della sanzione deducendone l’eccessiva afflittività rispetto al comportamento posto in essere dal dirigente, sig. Paolucci e l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.
Secondo la ricostruzione della reclamante, il Paolucci “sicuramente sbagliando e sopraffatto da un eccesso di foga, in modo anche molto animato protestava a più riprese contro l’arbitro”, ma non sarebbe mai arrivato ad un contatto fisico con l’arbitro.
Nella prospettazione assunta dalla reclamante, quindi, la condotta del sig. Paolucci rientrerebbe nella fattispecie regolata dall’art. 36 comma 2, lettera a) C.G.S., che prevede la sanzione minima della inibizione per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara, e non in quella regolata dall’art. 36 comma 2, lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima della inibizione per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.
Quanto alla ammenda, la reclamante sostiene di aver assolto all’obbligo di presenza dell’ambulanza ai bordi del capo ed allega, a supporto, dichiarazione scritta della S.O.G.IT. di Lignano Sabbiadoro e documentazione fotografica.
Conclusivamente la reclamante chiede, per il calciatore, la riduzione della squalifica, quantificabile quantomeno nel presofferto (al momento della decisione) o nella diversa misura ritenuta di giustizia; per il dirigente Paolucci, una minor inibizione riconfigurabile nella fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) C.G.S. o nella diversa misura ritenuta di giustizia; per la società, l’annullamento della ammenda.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 gennaio 2025, è comparso per la reclamante, l’avv. Paolini, il quale si è riportato al reclamo e alle conclusioni ivi rassegnate.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo, per i seguenti motivi.
Quanto alla squalifica inflitta al calciatore Mattia Alessio, in primo luogo occorre valutare l’ammissibilità della registrazione video prodotta dalla reclamante a discolpa della condotta ascrittagli.
La normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc è rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. Da tali disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). La ratio di questa impostazione codicistica, ispirata ad una rigida tipizzazione delle fattispecie di utilizzo di tale mezzo di prova e che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quella di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere su quanto percepito e refertato dall’arbitro e dai suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Deve, pertanto, rilevarsi l’inammissibilità delle registrazioni video prodotte dalla reclamante, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata.
Nel merito dei fatti, le dichiarazioni contenute nel referto di gara in ordine all'episodio che ha dato luogo alla squalifica inflitta al calciatore Mattia Alessio sono chiare.
In particolare, l'episodio è così riportato dal primo assistente dell’arbitro: “Al termine della gara, a seguito del triplice fischio del collega AE, il sig. Alessio Mattia, numero 10 della squadra ospitante (Brian Lignano) colpiva con un pugno al volto il calciatore numero 19 della squadra ospitata (Brusaporto). Una volta rientrati negli spogliatoi, comunicavo all’arbitro che il suddetto calciatore numero 10 della società ospitante (Brian Lignano) doveva essere espulso”.
Ne consegue la conferma della sanzione della squalifica inflitta al calciatore in 3 giornate effettive di gara, non potendosi dubitare, alla luce del referto dell’assistente arbitrale, che quella posta in essere dal sig. Mattia (pugno al volto) integri una condotta violenta.
Quanto alla inibizione del dirigente, per quanto qui rileva, è provato che il sig. Paolucci abbia rivolto espressioni irriguardose alla terna arbitrale.
La condotta del dirigente che ha dato luogo alla inibizione è così descritta dal primo assistente: A fine gara, dopo aver consegnato il rapportino di gara ad entrambe le squadre, il Direttore Sportivo del Brian Lignano Calcio (Alessandro Paolucci), presentatosi prima dell'inizio della gara, entrava nel nostro spogliatoio dicendoci: Ma cosa avete visto! Non è possibile che il mio numero 10 abbia tirato un pugno al numero 19 ospite, voi state fuori!!. A seguito di spiegazioni sia da parte mia che del collega AA1 (Alessio Reitano) continuava dicendo e puntandomi il dito contro: Ma che cazzo dite!! Ora vi chiamo il numero 19 così vi dice anche lui che il 10 non ha fatto nulla. Dopo circa 3'/4' ritorna nello spogliatoio con il numero 8 ospite continuando a dire: Vede anche lui (indicando l'8 ospite) dice che il 10 non ha fatto nulla! Siete proprio scarsi! Ma come fate! esce dallo spogliatoio sbattendo la porta e continuando a dire: Siete proprio degli incompetenti!!. Dopo circa 5' ritorna nello spogliatoio facendoci vedere le immagini video e dicendo: Guardate! Guardate! nemmeno dalle immagini si vede il pugno e poi si avvicinava al viso del collega AA1 Reitano dicendo: Te lo sei inventato! Ti mando alla procura! Noi abbiamo continuato a dare spiegazioni in merito all'episodio accaduto a fine gara, ma lui continua a insistere con le sue illazioni. Tutto questo descritto è successo in presenza del nostro Organo Tecnico Alessandro Varriale. Concludo dicendo che siamo usciti dall'impianto sportivo senza nessuna problematica.”
Ad avviso di questa Corte, le frasi pronunciate “voi state fuori”, “siete proprio degli incompetenti”, “Te lo sei inventato”,ecc. non risultano qualificabili alla stregua di una mera protesta; esse sono rivolte direttamente alle persone della terna arbitrale e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio e irriguardoso (cfr. Decisione n. 122, CSA., sez. III, 25 gennaio 2024).
Tuttavia, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto del primo assistente, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la richiesta della reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. La condotta del reclamante va, piuttosto, configurata come condotta rientrante nella fattispecie di cui alle lett. a) che prevede una inibizione di 2 (due) mesi. Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, merita di essere rideterminata con riduzione della inibizione a 2 (due) mesi, fino al 20.03.2025.
Quanto alla sanzione della ammenda, la società reclamante allega documentazione che dimostra la effettiva presenza dell’ambulanza ai bordi del campo in occasione della gara Brian Lignano Calcio- Brusaporto, disputata il 19.1.2025, per cui l’ammenda va annullata (Decisione/0027/CSA-2023-2024).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, dispone come segue:
- annulla la sanzione dell' ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante;
- inibizione a tempo fino al 20.03.2025 al Sig. Paolucci Alessandro.
Conferma la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Alessio Mattia.
Dispone la restituzione di 2 (due) contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce