F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0123/CSA pubblicata del 14 Febbraio 2025 – Sig. Emanuele Campilongo
Decisione/0123/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0174/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0174/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Emanuele Campilongo in data 20.01.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 48 del 14.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Emanuele Campilongo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 48 del 14 gennaio 2025, in relazione alla gara Anzio Calcio 1924/Palmese dell’11 gennaio 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
Il reclamante, sig. Emanuele Campilongo, sostiene di aver posto in essere un comportamento sì stigmatizzabile, ma non offensivo nei confronti del direttore di gara, al massimo meramente irrispettoso o scarsamente irriguardoso.
La sanzione irrogata sarebbe eccessivamente severa in considerazione della condotta tenuta.
Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione della sanzione da quattro a tre giornate effettive di gara.
Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv Filippo Pandolfi, per il reclamante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Dopo la rete del pareggio da parte della Palmese, entra in campo raggiungendo i suoi calciatori che come prima annotato esultavano sotto la tribuna, nel percorso per giungere ai suoi ragazzi passa correndo davanti a me (non essendo nemmeno in traiettoria per giungere ai calciatori) ed esulta guardandomi con molta veemenza, allontanato mi ripete più volte: ci voleva, sei veramente bravo, complimenti, ridicolo’. Esce senza ulteriori problematiche”.
Alla luce del referto arbitrale, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dall’allenatore Emanuele Campilongo sia meritevole di censura in termini meno afflittivi di quelli oggetto della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, trattandosi, tutto considerato, di una esultanza scomposta e moderatamente irriguardosa. Ne consegue la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce