F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0124/CSA pubblicata del 14 Febbraio 2025 – Sig. Antonino Pino

Decisione/0124/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0167/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

 Giuseppe Gualtieri- Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0167/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Antonino Pino in data 20.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 78 del 14.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, l'Avv. Stefano Agamennone e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Antonino Pino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Follonica Gavorrano srl  ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore  Sig. Pino Antonino dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 78 del 14.01.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I,  U.S.D. Follonica Gavorrano s.r.l./ Terranuova Traiana del 12.01.2025. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere a gioco fermo sferrato una gomitata  allo stomaco di un calciatore avversario”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società U.S.D. Follonica Gavorrano srl  ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa, rispetto al comportamento tenuto dal proprio  tesserato, Pino Antonino, nella circostanza per cui è causa.

Secondo la reclamante, infatti, il comportamento del proprio calciatore  non sarebbe stato connotato dall’intenzionalità e dalla volontarietà di produrre lesioni personali all’avversario e/o porre in pericolo l’integrità fisica dello stesso.

Il calciatore nella circostanza  avrebbe tenuto una condotta antisportiva e non violenta, perché il suo comportamento: a) era riconducibile da una dinamica di gioco; b) non era animato da volontà di arrecare  una lesione all’integrità fisica dell’avversario; c) non ha provocato alcuna conseguenza dannosa al calciatore avversario.

In sostanza la condotta risulterebbe sfornita sia dei connotati tipici della violenza, che di quelli dell’intenzionalità lesiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 gennaio 2025 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione alla sanzione inflitta.

Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte la condotta violenta deve essere connotata da intenzionalità e volontarietà a produrre  danni da lesioni personali, nonché a mettere in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. In altri termini, deve essere connotata dalla volontà  di colpire il calciatore avversario, al solo scopo di arrecargli un danno fisico, e da un’accentuata volontaria aggressività.

Nel gesto del  calciatore Pino  non è ravvisabile l’intenzionalità e  la volontarietà di produrre lesioni personali e porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario.

Inoltre si è trattato di un comportamento che è stato  posto in essere a gioco fermo, ma nel contesto dell’esecuzione  di una rimessa laterale, nell’ambito, quindi, di un’attività agonistica in procinto di svolgimento.

Ne consegue che il  calciatore Pino Antonino non si è reso responsabile di una condotta violenta, quanto piuttosto  di un comportamento gravemente antisportivo.

Tenuto conto del disposto dell’art. 39, comma 1, C.G.S. che, riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara, questa Corte ritiene di ridurre da tre  a due giornate  la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo  e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2  (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE                                                                                              

Stefano Agamennone                                                          Patrizio Leozappa             

                                                                                                               

 Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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