F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0125/CSA pubblicata del 14 Febbraio 2025 – Sig. Agostino Lauri

Decisione/0125/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0173/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Stefano Agamennone – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0173/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Agostino Lauri in data 20.01.2025,

per la riforma della deicisone del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 48 del 14.01.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20.1.2025, a seguito di rituale preannuncio, il sig. Agostino Lauri, Dirigente della società Palmese A.S.D., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 48 del 14.1.2025, con la quale gli è stata comminata la sanzione dell’inibizione fino al 14.4.2025, perché “allontanato per aver rivolto espressioni irriguardose e minacciose nei confronti del Direttore di gara, nell’abbandonare il recinto di gioco reiterava la condotta all’indirizzo di un A.A.”.

L’episodio,  occorso durante l’incontro Anzio Calcio - Palmese disputatosi ad Anzio l’11.1.2025 e valevole per il campionato nazionale Juniores, Girone I, è stato così refertato dall’Arbitro: “dopo un contatto nell’area dell’Anzio ritenuto non falloso, il dirigente responsabile si alza dalla panchina entrando in campo di circa 4-5 metri urlando ‘è rigore, ti deve vergognare, non sai arbitrare, ora ci penso io a te, non ti preoccupare, ci penso io, faccio delle chiamate e hai finito’. Inoltre viene tenuto a distanza grazie all’allenatore che gli intima di uscire dal terreno di gioco in quanto aveva tendenze minacciose cercando di avvicinarsi per venirmi a parlare da distanza molto più ravvicinata. Uscendo dal terreno di gioco reitera tali comportamenti offensivi nei confronti del primo assistente dicendo ‘monnezze, siete delle monnezze’. Esce dal terreno di gioco mettendoci circa 2 minuti”.

Il reclamante sostiene innanzi tutto che il proprio comportamento, certamente da stigmatizzare, si sarebbe risolto in realtà in una mera protesta, seppure con espressioni colorite e scomposte dettate dalla foga, per un dubbio episodio di gioco ritenuto non punibile con un calcio di rigore in favore della propria squadra. Nega comunque che la protesta fosse stata reiterata anche nei confronti dell’Assistente, il quale difatti, non a caso, nulla aveva segnalato nel proprio referto.

Il reclamante lamenta comunque che il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione (mesi 3 di inibizione), non avrebbe tenuto conto né dell’istituto della continuazione, né dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena, a fronte dei quali la sanzione medesima risulterebbe eccessivamente gravosa ed afflittiva rispetto al minimo edittale di mesi 2 di inibizione, previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) per le condotte ingiuriose o irriguardose dei Dirigenti nei confronti degli Ufficiali di gara.

Conclude pertanto il reclamante per la riduzione della sanzione, in via principale anche al di sotto del minimo edittale di mesi due di inibizione previsto dal suddetto art. 36 e, in via subordinata, in misura pari al medesimo minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Le espressioni ripetutamente profferite dal sig. Lauri (e da costui sostanzialmente non negate), lungi dal potersi relegare al rango di mere proteste, seppure colorite, si contraddistinguono invece per la loro portata certamente irriguardosa e, per certi versi, minacciosa nei confronti del Direttore di gara, oltre che ingiuriosa nei confronti dell’intera terna.

A tale ultimo proposito, a nulla rileva che le ingiurie profferite in fase di uscita dal terreno di gioco ( ‘monnezze, siete delle monnezze’) non siano state direttamente riportate anche dall’Assistente, posto che il referto di gara costituisce un documento unitario in cui l’Arbitro riferisce tutti i fatti di sua diretta percezione (quindi, anche eventuali espressioni profferite all’indirizzo degli Assistenti), laddove invece questi ultimi, anche per evitare inutili duplicazioni, si limitano normalmente a riportare solo quei fatti sfuggiti alla percezione dell’Arbitro.

Quanto all’istituto della continuazione, il Giudice Sportivo sembra già averne tenuto conto, nella misura in cui non ha comminato due diverse sanzioni (inibizione di due mesi ciascuna) per i diversi episodi contestati (dapprima all’interno del terreno di gioco e successivamente in fase di uscita), ma ha correttamente applicato un’unica sanzione prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., non limitata tuttavia al minimo edittale, bensì aggravata per la già ricordata reiterazione delle condotte e per la loro configurabilità in termini di plurime violazioni della norma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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