F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0126/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2025 – Delfino Pescara 1936 S.p.a.
Decisione/0126/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0180/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Paolo Tartaglia – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0180/CSA/2024-2025, proposto dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.a. in data 27.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico di cui al C.U. n. 102/DIV del 21 gennaio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.02.2025, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Flavia Tortorella per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società Delfino Pescara 1936 s.p.a. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi all’incontro con U.S. Pianese s.r.l. del 19 gennaio 2025, valevole quale 4^ Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie C s.s. 2024/2025, Girone B - è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive dell’allenatore Sig. Silvio Baldini per le seguenti ragioni: “A) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando il loro operato e proferendo nei loro confronti frasi ingiuriose e irrispettose; B) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, in segno di protesta, lanciava il cellulare verso la Tribuna Sud occupata dai sostenitori avversari che colpiva la rete metallica di recinzione e, rimbalzando, cadeva a terra all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; C) per avere nuovamente tenuto, al termine della gara, una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si presentava presso lo spogliatoio degli arbitri e proferiva nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)”.
A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti; per non corretta considerazione della continuazione; per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; per evidente sproporzione) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale, ridurre al presofferto ovvero, in subordine, a due giornate la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico all’allenatore Sig. Silvio Baldini.
Il reclamo è infondato in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione e, pertanto, va respinto.
Ed, invero, per un verso, non sono confutate le risultanze degli atti di gara con riguardo alla censurata condotta articolatasi in un triplice e rilevante comportamento illecito (rispetto alle quali peraltro il vincolo di continuazione, comunque riconosciuto dal giudice sportivo, appare quantomeno dubbio in relazione alla terza condotta, connotata da sufficiente autonomia spazio-temporale, pur nella comune matrice di protesta): atteggiamento irrituale e offensivo di protesta; gesto scorretto nel lancio del telefono; comportamento minaccioso negli spogliatoi a fine gara. La gravità di tali condotte, singolarmente in via atomistica e complessivamente nel loro insieme considerate, non necessariamente avvinte dal nesso di continuazione per la labilità del mero riferimento al fattore generatore, rende quantomeno congrua la contestata sanzione, comunque correttamente circoscritta nell’ambito della pena base con reciproca elisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti.
Per altro verso, risultano irrilevanti le argomentazioni difensive relative all’asserita sproporzione: in disparte la complessiva portata eziologica e la suggestiva, nella prospettazione di parte reclamante, distinzione semantico-assiologica tra comportamento “irrispettoso”, “irriguardoso” ed “ingiurioso” - sussistono autonome forme di gravità (per il turpiloquio utilizzato e la platealità del gesto esibitorio e, soprattutto, di quello balistico) tali da non appalesare evidenti o manifeste erroneità di giudizio, soprattutto ove si consideri il significativo ed esecrabile fattore – obliterato in sede di reclama – di minaccia insita nell’ultima condotta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce