F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0130/CSA pubblicata del 20 Febbraio 2025 – ASD Moncalieri Calcio 1953

Decisione/0130/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0186/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0186/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Moncalieri Calcio 1953 in data 25.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 74 del 22.01.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 7 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Moncalieri Calcio 1953 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Spezia Calcio Femminile / ASD Moncalieri Calcio 1953 disputata il 19 gennaio 2025 presso lo Stadio “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per avere, un proprio sostenitore, al termine della gara, in una zona non interdetta al pubblico compresa tra il recinto degli spogliatoi e il parcheggio, avvicinandosi a circa 15 cm dal volto del direttore di gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del medesimo. Nella circostanza, inoltre, mentre l'Ufficiale di gara si dirigeva verso l'uscita, questi lo inseguiva, si frapponeva, arrivando a sfiorargli la spalla destra e reiterando espressioni irriguardose. Successivamente, giunti nel parcheggio, questo sostenitore del Moncalieri, si posizionava davanti all'arbitro bloccandogli la strada e arrivando a circa 10 cm dal viso, reiterava ulteriori espressioni irriguardose e minacciose. Il contegno del sostenitore del Moncalieri cagionava al direttore di gara ragionevole timore per la propria incolumità e per quella degli assistenti arbitrali. Si rappresenta, inoltre, che l'accaduto avveniva alla presenza di circa due dozzine di sostenitori di entrambe le squadre e che nessuno interveniva per contenere l'azione di questa persona”.

La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione ed afferma, in sintesi: che l’area compresa tra gli spogliatoi ed il parcheggio non sarebbe interdetta, essendo prossima ai servizi pubblici, al bar, ed alla tribuna; che la responsabilità della sicurezza e degli accessi al terreno di gioco ricadrebbe unicamente sulla società ospitante; che, in ogni caso, la gara si sarebbe disputata in un clima sereno, sia in campo che sugli spalti;  che non potrebbe affermarsi con certezza l’appartenenza alla tifoseria del Moncalieri dell’autore delle minacce ed ingiurie. Allega, a tal fine, dichiarazioni testimoniali di persone presenti alla partita.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il 7 febbraio 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

La descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale non è confutata dalle generiche deduzioni della società reclamante.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la gravità dei fatti sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale.

Quanto alla riconducibilità al Moncalieri della persona responsabile delle ingiurie, l’arbitro ha integrato il proprio referto, con messaggio in data 21 gennaio 2025, chiarendo che il suo riconoscimento come sostenitore del Moncalieri “era possibile in quanto si trovava accanto ad una calciatrice che indossava la tuta sociale, che si rivolgeva a questi con l’appellativo papà”.

Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori. E, per quanto qui rileva, l’art. 6, terzo comma, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.

La giurisprudenza ha più volte affermato che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni ed alla tutela dell’incolumità delle persone, è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, anche nelle gare in trasferta, quando non vi sia una diretta responsabilità dell’organizzazione della gara, elemento, questo, che è al più valutabile ai fini della commisurazione della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. da ultimo C.S.A., sez. III, n. 76 del 14 dicembre 2022).

Per quanto detto, e tenuto conto che i fatti di violenza sono attribuiti ad unico ed isolato sostenitore della reclamante, il Collegio ritiene che l’ammenda debba essere equitativamente ridotta alla misura di 750,00 euro.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 750,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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