F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0148/TFN – SD del 19 Febbraio 2025 (motivazioni) – Virgilio Salvatore Minniti, Antonio Concilio e la società ASD Madonna Dei Bagn – Reg. Prot. 104/TFN-SD
Decisione/0148/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13096/136pf2425/GC/GR/ff del 20 novembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti e Antonio Concilio, nonché nei confronti della società ASD Madonna Dei Bagni, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024 nei confronti:
1) del sig. Virgilio Salvatore Minniti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD FC Empoli Giovani, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso promosso a mezzo “Facebook” la costituzione di una selezione di calciatori nati negli anni 2009 e 2010 per la partecipazione al torneo “Cedrotto D’Oro”, per il quale non è stata autorizzata la partecipazione di calciatori nati in quegli anni e nonostante tale categoria non fosse ricompresa nel regolamento dello stesso torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
2) del sig. Ciriaco Lombardi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sapri Soccer School Cilento, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Bruno Nettuno svolgesse attività di allenatore e di dirigente per la squadra “Giovanissimi” della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D’Oro, attività svolta nella consapevolezza che la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
3) del sig. Bruno Nettuno, all’epoca dei fatti allenatore tesserato presso la ASD Sapri Soccer School Cilento, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso svolto attività di allenatore e di dirigente per la squadra “Giovanissimi” della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D’Oro, consapevole che la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
4) del sig. Giuseppe Bono, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della USD Scalea Calcio 1912, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in quanto Presidente e legale rappresentante della società organizzatrice del torneo Cedrotto D’Oro, consentito, e comunque non impedito, che vi partecipassero le squadre della categoria “Giovanissimi” delle società A.S.D. Sapri Soccer School Cilento, SSDARL F.C. Pompei, A.S.D. Sportispica Marco Monaco, A.S.D. Oasi San Feliciana, A.S.D. Madonna Dei Bagni, A.D.P. Santa Maria Apparente, nonostante la categoria “Giovanissimi” e le suddette società non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
5) del sig. Giovanni Cioffi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Oasi San Feliciana, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Oasi San Feliciana non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
6) del sig. Antonio Concilio, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Madonna dei Bagni, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Madonna Dei Bagni non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
7) del sig. Giuliano Forani, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.D.P. Santa Maria Apparente non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
8) della società ASD Sapri Soccer School Cilento, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Nettuno e dal sig. Ciriaco Lombardi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
9) della società USD Scalea Calcio 1912, a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Bono, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
10) della società ASD Oasi San Feliciana, a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Cioffi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
11) della società ASD Madonna dei Bagni, a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Concilio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
12) della società ADP Santa Maria Apparente, a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuliano Forani, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è stata originata da una segnalazione in ordine ad alcuni post sul social network “Facebook” del profilo del sig. “Virgilio Salvatore Minniti in ordine alla visionatura e selezione di giovani calciatori, nati nelle annate 2009-2010, per la partecipazione allo storico torneo 'Cedrotto d'Oro'.
L’attività inquirente si è rivolta, in prima istanza, alla identificazione del sig. Virgilio Minniti ed in seconda istanza alla verifica di fattispecie di rilevanza disciplinare sia in ordine alla pubblicazione dei post, sia in ordine allo svolgimento del succitato torneo “Cedrotto D’Oro”.
Quanto al primo profilo di indagine, dalle verifiche espletate emergeva che il titolare del profilo “Facebook” denominato “Virgilio Minniti” risultava il sig. Virgilio Salvatore Minniti, dirigente tesserato, all’epoca dei fatti, per la F.C. Empoli Giovani.
Relativamente al torneo “Cedrotto D’Oro”, veniva accertato l’intervenuto suo svolgimento nei giorni 29 e 30 giugno 2024. La Procura Federale procedeva quindi all’acquisizione della relativa autorizzazione federale e dal regolamento ivi accluso emergeva che il torneo era stato autorizzato per le categorie “Esordienti Misti”, “Pulcini Misti” e “Primi Calci”, ovverosia rispettivamente per i giovani calciatori nati nelle annate 2011 – 2012, 2013 – 2014 e 2015 – 2016.
Poiché gli annunci pubblicati dal sig. Virgilio Salvatore Minniti risultavano finalizzati alla ricerca di calciatori di una categoria non ricompresa tra quelle ammesse al Torneo - segnatamente quella dei Giovanissimi nati nelle annualità 2009 e 2010 – la Procura Federale ravvisava una condotta disciplinarmente rilevante, nella misura in cui la ricerca e selezione dei giovani calciatori risultava in insanabile contrasto con il regolamento del Torneo e pertanto con l’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico ove veniva disposto che “sono passibili di deferimentole Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati”.
Dall’indagine espletata emergeva inoltre la responsabilità della società A.S.D. Sapri Soccer School Cilento, che nei propri canali ufficiali faceva espressa menzione della partecipazione della squadra Giovanissimi al torneo “Cedrotto D’Oro” nonostante né tale categoria né la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.
Le risultanze istruttorie davano luogo, in data 7.11.2024, alla formalizzazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nei confronti del sig. Virgilio Salvatore Minniti, dirigente tesserato della F.C. Empoli Giovani, del sig. Ciriaco Lombardi, Presidente della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento (entrambi ritenuti responsabili ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico) e delle stesse società F.C. Empoli Giovani (ritenuta responsabile in via oggettiva ex art.6, comma 2, CGS in relazione alle attività poste in essere dal sig. Virgilio Salvatore Minniti) e A.S.D. Sapri Soccer School Cilento (ritenuta responsabile in via diretta ex art.6, comma 1, CGS in relazione alle attività poste in essere dal sig. Ciriaco Lombardi).
A seguito dell’audizione del sig. Virgilio Salvatore Minniti e sulla base delle memorie presentate dal sig. Ciriaco Lombardi e dell’audizione dello stesso, emergevano ulteriori elementi meritevoli di approfondimento, che davano luogo ad un provvedimento di stralcio e alla contestuale apertura di un nuovo procedimento istruttorio, atteso che dalle indagini emergeva che il Torneo “Cedrotto D’Oro” era stato organizzato - anche per la Categoria Giovanissimi - dalla società sportiva U.S.D. Scalea Calcio 1912, con la partecipazione di altre squadre.
Di tale circostanza sarebbe stata acclarata precisa evidenza tramite l’acquisizione del calendario recante la partecipazione delle seguenti ulteriori società:
A.S.D. Sapri Soccer School Cilento;
S.S.D. A R.L. F.C. Pompei;
A.S.D. Sportispica Marco Monaco;
A.S.D. Oasi San Feliciana;
A.S.D. Madonna Dei Bagni;
A.D.P. Santa Maria Apparente.
A conclusione della fase istruttoria, la Procura Federale ha ritenuto di dover prendere atto della evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti, sia quello stralciato sia quello originario, e ne ha disposto la riunione.
In conclusione, emergevano i seguenti profili di responsabilità disciplinare.
1) Il sig. Virgilio Salvatore Minniti avrebbe pubblicamente promosso la costituzione di una squadra in violazione del regolamento del Torneo “Cedrotto D’Oro”, così integrando anche la responsabilità oggettiva della ASD Empoli Giovani FC, società per la quale era tesserato in qualità di dirigente;
2) il sig. Ciriaco Lombardi, Presidente e Rappresentante Legale della ASD Sapri Soccer School Cilento, il sig. Giorgio Alfiero, Amministratore Unico e Rappresentante Legale della S.S.D. A R.L. F.C. Pompei, il sig. Orazio Monaco, Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. Sportispica Marco Monaco, il sig. Giovanni Cioffi, Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. Oasi San Feliciana, il sig. Antonio Concilio, Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. Madonna Dei Bagni, il sig. Giuliano Forani, Presidente e Rappresentante Legale della A.D.P. Santa Maria Apparente, unitamente alle società di appartenenza, sarebbero stati responsabili della partecipazione delle relative squadre “Giovanissimi” al torneo “Cedrotto D’Oro”, in diretta violazione del regolamento sottoposto alla approvazione federale;
3) il sig. Bruno Nettuno, allenatore tesserato per la ASD Sapri Soccer School Cilento, avrebbe svolto attivamente il ruolo di allenatore e dirigente nel corso della partecipazione della squadra “Giovanissimi” della società per la quale era tesserato, al Torneo “Cedrotto D’Oro”, consapevole della violazione così integrata e così determinando anche la responsabilità oggettiva della società di appartenenza;
4) la U.S.D. Scalea Calcio 1912 e il sig. Giuseppe Bono, Presidente e Rappresentante Legale all’epoca dei fatti, avrebbero consentito e comunque non impedito, in qualità di organizzatori del Torneo “Cedrotto D’Oro”, che vi prendessero parte società e categorie non ricomprese nella autorizzazione presentata al Settore Giovanile e Scolastico.
In data 20 novembre 2024, la Procura Federale depositava l’atto di deferimento, nel quale riferiva che la posizione dei signori Orazio Monaco e Giorgio Alfiero e delle società ASD Sportispica Marco Monaco, S.S.D. A R.L., F.C. Pompei e ASD Empoli Giovani FC era stata definita con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
La fase predibattimentale e gli accordi ex art. 127 CGS
La discussione del giudizio veniva fissata per l’udienza dibattimentale del 12 dicembre 2024.
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i signori Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi e Giuliano Forani, nonché le società USD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciana e ADP Santa Maria Apparente, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Raffaella Crusco e Antonio Domenico Ferrante, in rappresentanza dei signori Ciriaco Lombardi e Bruno Nettuno, nonché della società ASD Sapri Soccer School Cilento, l'Avv. Piero Perri, in rappresentanza del sig. Giuseppe Bono e della società USD Scalea Calcio 1912, e il sig. Giovanni Cioffi personalmente e in rappresentanza della società ASD Oasi San Feliciana, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, ha dichiarato efficaci gli accordi ed ha applicato, con la Decisione del 12 novembre 2024, le seguenti sanzioni:
- al sig. Ciriaco Lombardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- al sig. Bruno Nettuno, giorni 40 (quaranta) di squalifica;
- al sig. Giuseppe Bono, mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- al sig. Giovanni Cioffi, giorni 80 (ottanta) di inibizione;
- al sig. Giuliano Forani, giorni 80 (ottanta) di inibizione;
- alla società USD Sapri Soccer School Cilento, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
- alla società USD Scalea Calcio 1912, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;
- alla società ASD Oasi San Feliciana, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- alla società ADP Santa Maria Apparente, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Nei confronti dei restanti soggetti deferiti, segnatamente i sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti, Antonio Concilio e la Società Sportiva A.S.D. Madonna Dei Bagni, il Tribunale, rilevata l’irregolarità della notifica dell’avviso di fissazione udienza al sig. Virgilio Salvatore Minniti, rinviava il giudizio all’udienza dell’8 gennaio 2025, a seguito della quale il Tribunale disponeva un’ulteriore rinvio della trattazione del procedimento per l’irregolarità della notifica dell’ordinanza di fissazione udienza al sig. Virgilio Salvatore Minniti, fissando l’odierna udienza di discussione.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 13 febbraio 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Alessandro Avagliano. Nessuno è comparso per i sigg.ri Virgilio Minniti, Antonio Concilio e la Società Sportiva A.S.D. Madonna Dei Bagni. Il rappresentante della Procura Federale si è quindi riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando, nei confronti dei soggetti deferiti, l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- per il sig. Virgilio Salvatore Minniti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Antonio Concilio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Madonna dei Bagni, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
La decisione
In via preliminare deve darsi conto del regolare incardinamento del contraddittorio, atteso che i soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio.
La fissazione dell’odierna udienza di discussione, disposta con l’ordinanza adottata a seguito dell’udienza dell’8 gennaio 2025, risulta portata a conoscenza sia del sig. Antonio Concilio, sia della Società Sportiva ASD Madonna dei Bagni con avviso recapitato via “pec” in data 8 gennaio 2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.
Con riguardo alla posizione del sig. Virgilio Salvatore Minniti, l’ordinanza con la quale è stato rinviato il giudizio all’odierna udienza di discussione risulta comunicata regolarmente tramite raccomandata a.r. n.619597692036, che risulta consegnata con successo in data 15 gennaio 2025 ore 16.39, come attestato nel portale informatico di Poste S.p.a. (con riguardo all’ammissibilità della dimostrazione dell’intervenuta consegna/notifica degli atti del giudizio sportivo tramite attestazione contenuta nel sito internet Poste Italiane S.p.a., si veda la decisione del Tribunale Federale n.0020/TFNSD-2021-2022).
Il Tribunale è chiamato a vagliare esclusivamente le posizioni dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti, Antonio Concilio e della società ASD Madonna dei Bagni, atteso che i restanti soggetti deferiti hanno definito la propria posizione ex art.127 CGS. Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene che la contestazione disciplinare formulata dalla Procura Federale sia fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
La vicenda ha riguardato l’organizzazione, da parte della società U.S.D. Scalea Calcio 1912, di un torneo per giovani calciatori in palese violazione dell’autorizzazione federale rilasciata in data 6 giugno 2024 dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, atteso che sebbene l’autorizzazione consentisse lo svolgimento del Torneo “Cedrotto D’oro” per le categorie “esordienti misti”, “pulcini misti” e “primi calci”, risulta essere stato organizzato e compiutamente svolto anche una competizione della categoria “giovanissimi”. Di tale evenienza la Procura Federale ha allegato dimostrazione convincente, basata sia su documenti riportanti lo svolgimento della manifestazione, in particolare il calendario delle partite (che prevedeva la partecipazione della ASD Madonna dei Bagni), sia sulle dichiarazioni rese in istruttoria dai soggetti coinvolti, in particolare dall’odierno deferito Virgilio Salvatore Minniti (audizione del 18.10.2024).
L’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico ha espressamente disposto che “sono passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati”, con la conseguenza che la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti deve essere ritenuta sussistente.
In coerenza con la sanzione base applicata ai soggetti deferiti che hanno definito la propria posizione ex art.127 CGS, la Procura Federale ha domandato l’irrogazione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il sig. Virgilio Salvatore Minniti e per il sig. Antonio Concilio e euro 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD Madonna dei Bagni, sanzioni che il Tribunale ritiene ragionevole accogliere in considerazione della complessiva vicenda, connotata da palese illiceità rispetto ai canoni di condotta imposti dall’ordinamento federale, e del ruolo assuntovi dai deferiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Virgilio Salvatore Minniti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Antonio Concilio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Madonna dei Bagni, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Roberto Proietti
Depositato in data 19 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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