F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0149/TFN – SD del 19 Febbraio 2025 (motivazioni) – Erika Maran e ASD Vicenza Calcio Femminile – Reg. Prot. 138/TFN-SD

Decisione/0149/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16751/239pf2425/GC/SA/ep del 16 gennaio 2025, depositato il 20 gennaio 2025, nei confronti della sig.ra Erika Maran e della società ASD Vicenza Calcio Femminile, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 16751/239pf24-25/GC/SA/ep del 16 gennaio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. la sig.ra Erika MARAN, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che venissero materialmente apposte, sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra S.G., le sottoscrizioni apocrife della madre e della calciatrice, scansionate dal modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024, nonché la sottoscrizione apocrifa del padre su quest’ultimo;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che venissero materialmente apposte, sui moduli di tesseramento per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra C.C., le firme apocrife della madre e della calciatrice;

2. la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Erika Maran così come descritti nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, iscritto nel registro della Procura Federale in data 25.9.2024  al n. 239 pf24-25, trae origine dalla segnalazione del 3.9.2024 della sig.ra Yasmine Fratton, madre della calciatrice minore sig.ra S.G., avente ad oggetto presunte irregolarità nel tesseramento della figlia per la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, e dall’ulteriore segnalazione della medesima Yasmine Fratton, del 27.9.2024 avente ad oggetto presunti tesseramenti falsi posti in essere dalla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti, oltre alle segnalazioni di cui sopra ed ai relativi allegati, il Foglio censimento della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile per la stagione sportiva 2024-2025; l’estratto storico di tesseramento della calciatrice minore sig.ra S.G.; i moduli di tesseramento per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra S.G.; l’estratto storico di tesseramento della calciatrice minore sig.ra C.C.; i moduli di tesseramento per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra C.C.; il verbale di audizione del 11.10.2024 della sig.ra Erika Maran, Presidente della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, con i seguenti allegati: 1) mail trasmessa dalla società alle famiglie delle proprie tesserate; 2) screenshot della conversazione whatsapp con la madre della calciatrice minore sig.ra C.C.; il verbale di audizione del 5.11.2024 della sig.ra Isabella Cortellazzi, madre della calciatrice minore sig.ra C.C., con i seguenti allegati: 1) modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023 per la società SSDARL Chievo Verona Women; 2) missiva del 3.9.2024 trasmessa alla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile a mezzo dell’avv. Federico Pesavento; il verbale di audizione del 5.11.2024 della sig.ra Jasmine Fratton, madre della calciatrice minore sig.ra S.G., con il seguente allegato: denuncia/querela presentata alla Questura di Vicenza in data 25.10.2024.

Ritualmente notificate in data 9.12.2024 le corrispondenti Comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno chiesto di essere ascoltate, né svolto altra attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 14.2.2025, i soggetti deferiti, con un’unica memoria a ministero dell’avv. Andrea Scalco, preliminarmente eccepita l’improcedibilità del procedimento per l’asserita violazione del termine di cui all’art. 125, co. 2, CGS, nel merito hanno contestato la sussistenza degli addebiti, in quanto preliminarmente acquisita dagli interessati la disponibilità a rinnovare il tesseramento anche per la stagione sportiva 2024-2025; in via subordinata hanno chiesto contenersi la sanzione nel minimo edittale.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 14.2.2025, svoltasi in parte in presenza ed in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e l’avv. Andrea Scalco per i soggetti deferiti.

L’avv. Avagliano, quanto alla eccepita improcedibilità del deferimento, si è rimesso alla valutazione del Tribunale e affermato la tempestività dell’atto; nel merito si è riportato al deferimento ed ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti della sig.ra Erika Maran e dell’ammenda di 400,00 (quattrocento/00) nei confronti della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile.

L’avv. Scalco, richiamata l’eccezione preliminare di improcedibilità, ha evidenziato la buona fede della sig.ra Maran, per avere prontamente aderito alla richiesta di svincolo; si è quindi riportato alla memoria in atti e alle conclusioni ivi rassegnate. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

In via preliminare il Collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa delle deferite che ha sostenuto la violazione dell’art. 125, co. 2, del CGS.

Ed invero, premessa la natura perentoria dei termini previsti dal CGS, “salvo che non sia diversamente previsto” (art. 44, co. 6, CGS), a mente dell’art. 125, co. 2, CGS l’atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 123, co. 1, CGS (Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria).

Nella vicenda in esame l’anzidetto termine risulta essere stato disatteso perché la comunicazione di conclusioni indagini ex art. 123 comma 1 C.G.S. F.I.G.C. è stata notificata a mezzo PEC ai deferiti il 09.12.2024 mentre l’atto di deferimento è stato notificato il 16.01.2025 e, quindi, oltre il termine previsto all’art. 125 comma 2; ed alla sua inosservanza, in quanto termine perentorio e funzionale al rispetto dei principi del giusto processo, consegue l’improcedibilità del deferimento. La natura assorbente del rilevato vizio esime il Collegio dall’esame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                           IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                         Roberto Proietti

 

Depositato in data 19 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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