F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFNT del 25 Febbraio 2025 (motivazioni) – ASD Junior Santa Sabina / Tommaso Tavolacci – Reg. Prot. 11/TFN-ST
Decisione/0011/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Componente (Relatore)
Filippo Crocé – Componente
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Junior Santa Sabina (921059) al fine di richiedere la revoca del provvedimento di svincolo per inattività del calciatore Tommaso Tavolacci (2450483) emesso dal Comitato Regionale Umbria in data 10 gennaio 2025, la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 109, comma 6, N.O.I.F., la società ASD Junior Santa Sabina ha adito l’intestato Tribunale Federale Nazionale al fine di chiedere la revoca del provvedimento di svincolo per inattività emesso dal Comitato Regionale Umbria a favore calciatore Tommaso Tavolacci in data 10 gennaio 2025.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente deduceva l’erroneità del provvedimento in quanto “l’ASD Junior Sabina, così come debitamente provveduto a dimostrare in sede di comunicazione di OPPOSIZIONE alla richiesta di svincolo inviata al Comitato Regionale Umbria, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 109 delle N.O.I.F. ha provveduto ad inviare al giocatore, attraverso apposite raccomandate di cui si è già fornita dettagliata documentazione, le previste convocazione per le seguenti quattro gare di campionato: (…) L’ASD Junior Santa Sabina ha altresì provveduto ad inviare al giocatore le previste contestazioni per mancata presentazione alle convocazioni elencate”. Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento di svincolo impugnato sarebbe erroneo, inoltre, anche in quanto, come si evincerebbe dalla documentazione depositata, risulterebbe provato che la mancata partecipazione alle gare è esclusivamente imputabile all’arbitraria scelta del calciatore, mentre la società aveva più volte manifestato la piena disponibilità a far giocare il ragazzo, veicolata sia attraverso un messaggio dell’allenatore in cui si invitava il ragazzo agli allenamenti affermando che la squadra lo aspettava “a braccia aperte”, sia in occasione di numerosi colloqui in presenza e telefonici.
Il calciatore, pur ritualmente attinto dalla notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 17.02.2025 comparivano la società ricorrente, nella persona del Segretario della società sig. Luca Morlupo, e il calciatore, a mezzo dell’Avv. Caterina Martini. Presente all'udienza anche il padre del calciatore minore. Il Collegio, dopo ampia e articolata discussione, tratteneva la causa per la decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso non sia fondato.
Giova ribadire che l’art. 109 N.O.I.F. dispone quanto segue: “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.
Nel provvedimento impugnato, il Comitato Regionale Umbria ha disposto lo svincolo del calciatore sulla base della seguente motivazione: “Dall’esame degli atti pervenuti a questo Comitato Regionale risulta che la società non ha prodotto i necessari documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo con riferimento alle quattro gare consecutive indicate dal calciatore nell’istanza (10/1/2024 – 16/11/2024 – 24/11/2024 – 30/11/2024)”.
Orbene, dalla documentazione acquisita al giudizio risulta pianamente dimostrato che l’ASD Junior Sabina ha convocato il calciatore Tommaso Tavolacci per le gare di campionato del 13, 19, 26 ottobre e del 2 novembre 2024, salvo, poi, omettere qualsiasi convocazione a far data dalla gara del 10.11.2024 e sino alla data della presentazione dell’istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. ad opera del calciatore, avvenuta in data 12 dicembre 2024.
La motivazione del provvedimento impugnato sembra, pertanto, fondata su una corretta valutazione dei presupposti di fatto rilevanti della specie, nonché rispettosa dal chiaro disposto di cui all’art. 109 N.O.I.F.
Secondo il su richiamato art. 109 N.O.I.F., infatti, gli elementi costitutivi del diritto allo svincolo per inattività debbono essere individuati nella mancata convocazione del calciatore per quattro giornate consecutive per motivi a lui non imputabili, salva l’ipotesi in cui la mancata convocazione non derivi dall’omessa presentazione, da parte del calciatore, della certificazione di idoneità all’attività sportiva. In tale ultimo caso (e, sembra, soltanto in questo ultimo caso), la società, dopo almeno due inviti, è legittimata a non convocare più il calciatore nonostante la sua inattività.
Da quanto sopra deriva che l’assunto su cui si fonda il ricorso – secondo cui l’inesistenza del diritto allo svincolo per inattività dovrebbe trarsi dalla circostanza secondo cui l’ASD Junior Sabina “in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 109 delle N.O.I.F. ha provveduto ad inviare al giocatore, attraverso apposite raccomandate di cui si è già fornita dettagliata documentazione, le previste convocazione per le seguenti quattro gare di campionato (…)” – è manifestamente erroneo, in quanto non rispondente al significato interpretativo attribuito all’art. 109 N.O.I.F. dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale. La norma in esame non prevede, infatti, in nessuna sua parte che, al ricorrere di quattro convocazioni consecutive, non onorate dal calciatore e ad esso debitamente contestate, la società sia esonerata dal rinnovare il proprio interesse nei confronti del proprio tesserato e possa, pertanto, conservare integro il tesseramento a prescindere da qualsiasi manifestazione di persistente interesse per la prestazione sportiva del calciatore. Secondo la richiamata normativa, la mancata convocazione del calciatore per quattro giornate di campionato consecutive determina, al contrario, come nel caso di specie, l’insorgenza per il calciatore del diritto di richiedere lo svincolo per inattività.
Nel ricorso introduttivo, la società lamenta l’erroneità del provvedimento impugnato anche in ragione dell’affermata non imputabilità delle mancate convocazioni, sottolineando, in particolare, come la società abbia più volte manifestato la disponibilità ad avvalersi delle prestazioni calcistiche del ragazzo, sia attraverso un messaggio dell’allenatore, che in occasione di numerosi colloqui in presenza e telefonici.
Anche sotto tale profilo, il ricorso è infondato.
E invero, riguardo al requisito dell’imputabilità della mancata convocazione, questo Collegio ritiene che, a fronte dell’oggettiva mancata convocazione del calciatore per quattro giornate consecutive, l’art. 109 N.O.I.F. debba essere interpretato nel senso che l’inattività si presume imputabile alla società. Tale presunzione può essere vinta attraverso la dazione di idonea prova contraria, ma questa prova richiede l’esistenza di elementi di particolare significato e concordanza, come contestazioni ufficiali di gravi inadempimenti ai propri obblighi sportivi ex art. 92 N.O.I.F. o altre particolari circostanze dalle quali desumersi, con crisma di oggettività o con un altissimo grado di probabilità, che la mancata convocazione risponde alla volontà del calciatore e non della società.
Applicando tali principi alla specie, deve rilevarsi che l’elemento probatorio costituito dal messaggio inviato dall’Allenatore, risalente al 20 settembre 2024, non sembra, così isolatamente considerato, senza la prova di altri colloqui o di ulteriori elementi probatori di particolare significanza probatoria, idoneo a fornire la prova contraria richiesta dalla norma in esame.
Anche le formali contestazioni che la società ha rivolto al calciatore in conseguenza della mancata adesione dello stesso alle precedenti convocazioni avvenute nel mese di ottobre, non possono essere considerate idonee e sufficienti al raggiungimento di tale scopo. Pur a fronte di un comportamento, da parte del calciatore, evidentemente non rispettoso degli obblighi assunti nei confronti della società, quest’ultima avrebbe dovuto attivare tutti gli strumenti formali (anche disciplinari) in suo potere, anziché “accontentarsi” di prendere atto della situazione di stallo venutasi e determinare e rinunciare a convocare per tutte le successive gare di campionato il calciatore, esponendosi, in tal modo, come di fatto poi avvenuto, alla possibile richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF da parte dello stesso.
La lettura di tale norma, offerta e applicata nel caso di specie da questo Tribunale, non appare, peraltro, ispirata a un rigido criterio meramente formalistico, ma intende corrispondere anche ad una sostanziale esigenza di tutela dei sottostanti interessi delle parti, che il legislatore federale ha disegnato nei termini indicati nella norma in questione, individuando un punto di equilibrio dei corrispettivi interessi. In particolare, non può tralasciarsi che, nel rapporto di tesseramento, la società sportiva rimane pur sempre la parte contrattuale dotata di maggior forza, per cui la desistenza dal convocare il proprio tesserato, sia pur in conseguenza di un comportamento in ipotesi deontologicamente non corretto da parte dello stesso, finisce con il determinare una situazione di stallo, che l’ordinamento sportivo non può tollerare, foriera di un marcato pregiudizio per il calciatore che, se non potesse avvalersi dello svincolo per inattività, si troverebbe ad essere “ostaggio” della società fino al termine della stagione sportiva; ma anche per la società stessa, che continuerebbe a non poter fruire delle prestazioni sportive del proprio tesserato. D’altronde, anche dal punto di vista formale, l’imputabilità al calciatore prevista dalla norma quale ipotesi di esonero da responsabilità della società sportiva per la mancata convocazione dello stesso, deve pur sempre essere correlata a ciascuna delle singole gare (per un complessivo di quattro consecutive) in relazione alle quali il tesserato non è stato convocato, non consentendo la norma di individuare tale causa di imputabilità nel fatto che, in precedenti gare (diverse quindi da quelle da prendere in considerazione), il tesserato non abbia risposto alle convocazioni; dovendo essere altri, come già detto, i rimedi, anche sanzionatori, che la società dovrà attivare a fronte di tali comportamenti del calciatore, inadempienti del vincolo assunto con il tesseramento. Per tutti i motivi suesposti, deve, quindi, affermarsi l’infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Junior Santa Sabina e, per l'effetto, conferma il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Umbria in data 10 gennaio 2025 nei confronti del calciatore Tommaso Tavolacci. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giovanni Chiappiniello Gioacchino Tornatore
Depositato in data 25 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
