F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFNT del 27 Febbraio 2025 (motivazioni) – Salvatore Andrea Bertino / GS Castanese – Reg. Prot. 12/TFN-ST

Decisione/0012/TFNST-2024-2025

Registro procedimenti n. 0012/TFNST/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Francesco Corsi - Componente (Relatore)

Filippo Crocé - Componente

Angelo Pasquale Perta - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2025, sul ricorso proposto dal calciatore Salvatore Andrea Bertino (2594000), nei confronti della società GS Castanese (71068), avverso il provvedimento di diniego allo lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, emesso dal Comitato Regionale Lombardia con Comunicato Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2025, la seguente

DECISIONE

Fatto

L’odierno ricorrente, tesserato per la stagione sportiva 2024/2025 con la GS Castanese, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente CR.

In seno alla propria istanza, il ricorrente deduceva la mancata partecipazione, per causa allo stesso non imputabile, al numero di gare previsto dalla norma invocata.

La domanda veniva preliminarmente, ritualmente e tempestivamente portata nella giuridica sfera di conoscibilità della propria contraddittrice da parte del ricorrente.

Il C.R., esaminati gli atti, vista anche la ferma opposizione della società tesserante, respingeva la richiesta avanzata dal calciatore e, quale corollario, ribadiva la validità e l’operatività del vincolo in essere.

Avverso il provvedimento di diniego, il calciatore proponeva ricorso all’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione T Tesseramenti, ribadendo, nel merito, la tesi già sostenuta dinnanzi al competente Comitato regionale.

Il procedimento veniva istruito attraverso deposito di atti e documenti a cura delle parti coinvolte.

Si procedeva, in occasione dell’udienza del 17.02.2025, all’audizione delle parti, che si riportavano agli atti e ai documenti già versati in seno al fascicolo d’ufficio e richiamavano le rispettive conclusioni, già rassegnate.

Diritto

Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 109 N.O.I.F.

In base alla lettera della norma, il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della stagione, perché si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore (ex multis, sia consentito il richiamo a Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020, Nascimbeni/Lumignacco).

Allo stato degli atti, risultano provate per tabulas e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze:

1) Il calciatore, alla data della presentazione dell’istanza per lo svincolo al competente Comitato regionale, era stato convocato per una serie di n. 16 incontri (periodo che va dal 17/09/2024 alla data dell’11/01/2025).

2) Tali convocazioni sono state oggetto di rigorosa ed inoppugnabile prova documentale.

Alla luce del consolidato orientamento della presente Sezione, non si può che confermare il provvedimento di diniego emesso dal competente CR

Ad abundantiam, va ulteriormente specificato come a nulla possono rilevare, nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente circa un mancato congruo utilizzo effettivo del calciatore nelle menzionate gare ufficiali, attenendo tale profilo a valutazioni di stretta pertinenza della guida tecnica.

Inoltre, la circostanza dell’avvenuta partecipazione agli incontri agonistici, per come rappresentata dalla società, non ha costituito oggetto di puntuali contestazioni da parte del ricorrente nella propria memoria, dove si fa riferimento ad elementi non pertinenti al caso di specie.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal calciatore Salvatore Andrea Bertino e, per l'effetto, conferma il tesseramento dello stesso in favore della società GS Castanese. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 27 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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