FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.347/AA del 21/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NDOYE ASD CAVERNAGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mamadou NDOYE, e della società A.S.D. CAVERNAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mamadou NDOYE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cavernago, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Cavernago – Capriate Calcio dell’8.9.2024, all’interno dell’area parcheggio adiacente al recinto di gioco, spintonato un sostenitore della squadra avversaria successivamente identificato nel padre del calciatore sig. Simone Francesco Testa, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Capriate Calcio;
A.S.D. CAVERNAGO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Mamadou Ndoye così come descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Mamadou NDOYE, × Società A.S.D. CAVERNAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto NORANTE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mamadou NDOYE,
€ 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. CAVERNAGO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.