FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.349/AA del 26/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRACCI SSD FB5 TEAM ROME
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 585 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco BRACCI, e della società SSD FB5 TEAM ROME A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Francesco BRACCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD FB5 Team Rome, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la Società dallo stesso rappresentata, dopo la gara ASD Club Sport Roma - FB5 Team Rome del 6.1.2025 valevole quale finale della Coppa Lazio di Calcio a 5, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante espressioni contenute in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della SSD FB5 Team Rome;
SSD FB5 TEAM ROME A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Francesco Bracci all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Francesco BRACCI, × Società SSD FB5 TEAM ROME A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco BRACCI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco BRACCI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD FB5 TEAM ROME A R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.