FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.352/AA del 28/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GODIO CALDI LAPIDARI DELLA VEDOVA DEL ZOPPO PIAZZA LARGHI TEDESCO E Società

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 291 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico GODIO, Fabio CALDI, Giulio LAPIDARI, Luca DELLA VEDOVA, Guido DEL ZOPPO, Andrea PIAZZA, Tiziano LARGHI, Aurelio TEDESCO e delle società ASD AGRANO SPORTIVA, ASD RIVIERA D'ORTA, ASD CIREGGIO, ASD CASALE CORTE CERRO, GS FONDOTOCE, ASD VERBANIA, ASD FERIOLO CALCIO e ASD VOLUNTAS SUNA avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico GODIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Agrano Sportiva, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato e realizzato il torneo “Memorial Ruggero Baraggia”, svoltosi in data 1 settembre 2024 in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale hanno partecipato le squadre delle società A.S.D. Riviera d’Orta, A.S.D. Cireggio ed A.S. Casale Corte Cerro militanti nel campionato di Seconda Categoria; Fabio CALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Riviera d’Orta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Memorial Ruggero Baraggia”, svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Giulio LAPIDARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cireggio, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Memorial Ruggero Baraggia”, svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Luca DELLA VEDOVA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casale Corte Cerro, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Memorial Ruggero Baraggia”, svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Guido DEL ZOPPO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Fondotoce, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonchè dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato e realizzato il torneo “Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso” svoltosi in data 31 agosto 2024 ed al quale hanno preso parte le squadre delle società A.S.D. Verbania ed A.S.D. Feriolo militanti nel campionato Juniores, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali; in violazione, altresì, dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato e realizzato il torneo “Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso” svoltosi in data 31 agosto 2024 ed al quale ha preso parte la squadra della società A.S.D. Voluntas Suna militante nel campionato di Seconda Categoria, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Andrea PIAZZA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Verbania, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso”, svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Tiziano LARGHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Feriolo, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso”, svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Aurelio TEDESCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Voluntas Suna, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso”, svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD AGRANO SPORTIVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Enrico Godio, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD RIVIERA D'ORTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Caldi, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD CIREGGIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Giulio Lapidari, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD CASALE CORTE CERRO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Luca Della Vedova, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

GS FONDOTOCE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Guido Del Zoppo, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD VERBANIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Piazza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD FERIOLO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Tiziano Larghi, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD VOLUNTAS SUNA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Aurelio Tedesco, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Enrico GODIO, × Sig. Fabio CALDI,

Sig. Giulio LAPIDARI, × Sig. Luca DELLA VEDOVA,

Sig. Guido DEL ZOPPO, × Sig. Andrea PIAZZA,

Sig. Tiziano LARGHI,

Sig. Aurelio TEDESCO,

Società ASD AGRANO SPORTIVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico GODIO,

Società ASD RIVIERA D'ORTA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio CALDI,

Società ASD CIREGGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giulio LIPARDI, Società ASD CASALE CORTE CERRO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca DELLA VEDOVA,

Società GS FONDOTOCE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido DEL ZOPPO,

Società ASD VERBANIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea PIAZZA,

Società ASD FERIOLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tiziano LARGHI,

Società ASD VOLUNTAS SUNA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aurelio TEDESCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico GODIO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CALDI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giulio LAPIDARI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca DELLA VEDOVA,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Guido DEL ZOPPO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea PIAZZA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tiziano LARGHI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Aurelio TEDESCO,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD AGRANO SPORTIVA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RIVIERA D'ORTA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIREGGIO,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CASALE CORTE CERRO, × € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società GS FONDOTOCE,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VERBANIA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FERIOLO CALCIO, € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VOLUNTAS SUNA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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