FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.354/AA del 03/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da INGOGLIA ROGGERO ASR SSD REAL ORIONE V

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, Marco ROGGERO e della società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 39, comma 2, e 91, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare che le firme del sig. Alessandro Gangale presenti sui moduli di tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025, da lui sottoscritti e così inseriti nel sistema, fossero state apposte dal citato calciatore;

Marco ROGGERO, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, fatto sottoscrivere al calciatore sig. Alessandro Gangale, all’epoca minorenne, i moduli di pre tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025 poi non inseriti nel sistema, e per avere altresì lo stesso nel mese di agosto 2024, quando il calciatore aveva compiuto la maggiore età, scannerizzato la firma apposta dal sig. Alessandro Gangale sui predetti moduli trasferendola poi sui moduli di tesseramento inseriti nel sistema informatico federale;

A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Davide Ingoglia e Marco Roggero;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Davide INGOGLIA,

Sig. Marco ROGGERO, × Società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide INGOGLIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inbizione per il Sig. Davide INGOGLIA,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco ROGGERO, × € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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