FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.355/AA del 03/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAPERTOSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pietro LAPERTOSA avente ad oggetto la seguente condotta:
Pietro LAPERTOSA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione AIA di TORINO), in violazione dell’art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver costui, quale Osservatore Arbitrale designato per valutare l’operato della terna arbitrale cui era stata affidata la direzione della gara CITTA’ GIARDINO MARASSI vs JASNAGORA disputata in data 12.10.24 e valida per il Campionato Calcio a 5 Serie B Gir. A della stagione sportiva in corso, assunto verso i componenti della anzidetta terna arbitrale, in occasione del previsto colloquio di fine gara intrattenuto con gli stessi, un atteggiamento insolente, sgarbato, scortese, irriguardoso e maleducato. E più precisamente per aver nel corso di quel colloquio (istituzionalmente finalizzato ad una disamina tecnico-analitica della direzione di gara al fine di valutare la prestazione di ciascun componente della terna arbitrale), nel rivolgersi ai componenti della terna arbitrale, utilizzato un linguaggio offensivo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: × Sig. Pietro LAPERTOSA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
5 (cinque) giorni di sospensione interamente e definitivamente commutati ex art. 126 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della non particolare gravità della condotta contestata e della occasionalità della stessa, nella applicazione della sanzione della sola censura per il Sig. Pietro LAPERTOSA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.