FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.357/AA del 05/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CANDELLA ASD CANTERA AVELLINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 290 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio CANDELLA, e della società A.S.D. CANTERA AVELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CANDELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino, consentito e comunque non impedito che in occasione degli incontri LMN Montemiletto - Cantera Avellino del 17.11.2023, Asso Avellino - Cantera Avellino del 3.12.2023 e Peluso Academy - Cantera Avellino del 19.12.2023, tutti valevoli per il campionato Esordienti Under 12, le distinte di gara consegnate all’arbitro contenessero il nominativo del calciatore minore sig. R.G. nonostante lo stesso non fosse presente a tali incontri poiché infortunato e convalescente; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore in occasione degli incontri LMN Montemiletto - Cantera Avellino del 17.11.2023, Asso Avellino - Cantera Avellino del 3.12.2023 e Peluso Academy - Cantera Avellino del 19.12.2023, tutti valevoli per il campionato Esordienti Under 12, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Cantera Avellino nelle quali è indicato il nominativo del calciatore minore sig. R.G. nonostante lo stesso non fosse presente agli incontri poiché infortunato e convalescente;

A.S.D. CANTERA AVELLINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale era tesserato il sig. Antonio Candella all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Antonio CANDELLA,

Società A.S.D. CANTERA AVELLINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio CANDELLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio CANDELLA,

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA AVELLINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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