F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0132/CSA pubblicata del 25 Febbraio 2025 – Sig. Luca Marianucci

Decisione/0132/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0205/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente

Andrea Lepore - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0205/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Luca Marianucci in data 13.02.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale rofessionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 165 dell’11.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l'Avv. Vittorio Rigo e il calciatore Luca Marianucci;

Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13.02.2025, il calciatore Luca Marianucci ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 165 dell’11 febbraio 2025, mediante la quale veniva squalificato per 2 giornate effettive di gara «per avere, al 20° del secondo tempo, alzandosi da terra dopo un contrasto, colpito intenzionalmente con i tacchetti l'inguine di un calciatore della squadra avversaria».

Tramite il suo legale, il calciatore contesta sia la ricostruzione degli eventi sia la qualificazione della condotta attribuitagli in prima istanza.

In particolare, sostiene che, nella sua valutazione, il giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione, al fine di una corretta qualificazione del comportamento, il contesto della gara nel quale si è svolta la vicenda.

L’azione del Marianucci sarebbe da considerarsi, infatti, un intervento di gioco a seguito del quale il calciatore della compagine toscana avrebbe ricevuto anche delle spinte dal calciatore del Milan Gimenez, sì da consentire un’attrazione della sua azione verso la fattispecie della condotta meramente antisportiva: dunque, né violenta, né gravemente antisportiva.

Domandava pertanto, in via istruttoria, un supplemento di rapporto e/o l’audizione del Direttore di Gara, signor Luca Pairetto, e degli Assistenti, Luigi Rossi e Yoshikawa Daisuke Emanuele, oltreché del VAR Marco Serra, sull'episodio sanzionato oggetto della presente impugnazione, nonché di essere ascoltato; e nel merito, in via principale, dedotto il pre-sofferto, di ridurre la sanzione comminata ad una giornata di squalifica; in subordine, dedotto il pre-sofferto, di ridurre la sanzione comminata a una giornata di squalifica, con conversione in ammenda della seconda giornata di squalifica.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo vada respinto.

È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (art. 61, comma 1, C.G.S.) e sono contestabili soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Tanto premesso, si rileva che gli atti di gara si mostrano dettagliati e non richiedono ulteriori approfondimenti. Da questi ultimi si evince che il comportamento del Marianucci - di là da qualsiasi circostanza esposta nelle memorie e dal calciatore medesimo durante l’udienza - è senza alcun dubbio da qualificare quantomeno gravemente antisportivo.

Il rapporto dell’arbitro sul punto è chiaro nella descrizione della condotta in addebito. Nel referto di gara, infatti, si afferma che «a seguito di revisione VAR, il giocatore viene espulso in quanto, rialzandosi da terra dopo un contrasto, colpiva intenzionalmente con il tacco della scarpa il proprio avversario sui genitali».

In definitiva, il comportamento del reclamante si pone ai confini tra condotta violenta e gravemente antisportiva. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, il giudice di primo grado ha ben contestualizzato la vicenda, tenendo conto del precedente intervento del calciatore del Milan, poi ammonito, e di conseguenza ha sanzionato in maniera più morbida il comportamento del Marianucci, qualificando la fattispecie come condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., il quale prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                 Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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