F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0135/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2025 – S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.
Decisione/0135/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0187/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0187/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. in data 31.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.02.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito il dirigente sig. Antonio Obbiettivo per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in considerato diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 31/01/2025, a seguito di preannuncio del 28/01/2025, la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione del 28.01.2025 (Com. Uff. N. 85) nella parte in cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara valevole per la 21^ giornata di andata del campionato (Serie D - gir. H), ASD Palmese – Casarano Calcio del 26.01.2025, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rizzo Gianmarco.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra colpiva con un calcio un calciatore avversario”.
La reclamante, pur stigmatizzando la condotta del sig. Gianmarco Rizzo sul piano giuridico sportivo, prospetta una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
Deduce, la reclamante, che il calciatore non ha posto in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., ma una condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., senza la volontarietà di provocare un danno al calciatore avversario.
Nella prospettazione assunta dalla reclamante, infatti, “il contatto delle gambe tra il calciatore Rizzo e l’avversario resosi autore dello schiaffo” sarebbe stato assolutamente involontario, “perché dovuto alla violenta e inaspettata caduta all’indietro dello stesso Rizzo”.
Conclusivamente, chiede la riduzione della sanzione inflitta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 febbraio 2025 è stato udito il dirigente sig. Antonio Obbiettivo per la reclamante, il quale si è riportato al reclamo.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società Casarano Calcio opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a ridurre la gravosità della condotta posta in essere dal calciatore Rizzo, senza negare che detta condotta si sia effettivamente realizzata.
Dal referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, emerge che: “dopo aver subito lo schiaffo dal calciatore avversario n.17 Peluso Michele ed essere caduto a terra, con una sforbiciata colpisce le sue gambe senza procurargli grave dolore”.
Ritiene il Collegio che il calciatore Rizzo abbia posto in essere una condotta frutto di un gesto non controllato, condotta priva dei connotati della violenza e della intenzionalità di procurare danni al calciatore avversario.
Tanto basta per ricondurre la fattispecie nell'alveo della condotta gravemente antisportiva, anziché di quella violenta, con conseguente applicazione della sanzione minima edittale prevista dall'art. 39 del C.G.S.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Gianmarco Rizzo a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce