F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0136/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2025 – G.S.D. Castelfidardo S.S.D. A R.L.
Decisione/0136/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0189/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo reclamo n. 0189/CSA/2024-2025, proposto dalla società Società G.S.D. Castelfidardo S.S.D. A R.L. in data 01.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.02.2025, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società G.S.D. Castelfidardo S.S.D. A R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Fabbri Gianmarco in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Castelfidardo S.S.D. ARL-Chieti F.C. 1922 S.R.L del 26.01.2025.(cfr. Com. Uff. n. n. 85 del 28.01.2025).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Capobianco Riccardo la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara".
La società reclamante, fonda il proprio reclamo su una ricostruzione dei fatti divergente da quella riportata nel referto arbitrale, sostenendo che ll calciatore avrebbe manifestato con un gesto della mano la sua disapprovazione da una decisione arbitrale, ma che non avrebbe proferito alcuna espressione offensiva nei confronti dell'arbitro.
Conclude la società reclamante richiedendo che la condotta venga inquadrata nella fattispecie prevista dal 1° comma dell'art. 36 CGS e che la sanzione venga ridotta al minimo edittale, facendo riferimento, con ogni probabilità al testo dell'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., antecedente alla sua modifica, risultante dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 e da allora in vigore, che ha modificato la sanzione minima edittale da 2 a 4 giornate di squalifica.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 12 febbraio 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "Mi urlava: ma vaffanculo sei proprio scarso! Successivamente alla notifica dell'espulsione mi diceva sei vergognoso.".
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti in ordine ai fatti accaduti ed alle condotte tenute dai tesserati in campo. Conseguentemente, non può assumere rilevanza nel presente giudizio la ricostruzione dell'episodio in esame proposta dalla società reclamante, in quanto priva di ogni riscontro oggettivo e totalmente in contrasto con le risultanze del referto arbitrale.
Stante il tenore chiaramente offensivo e irriguardoso delle dichiarazioni del sig. Capobianco, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabbri Gianmarco appare congrua e condivisibile e va, quindi, confermata, essendo pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1,lett. a) del C.G.S..
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce