F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0138/CSA pubblicata del 4 Marzo 2025 – S.S. Juve Stabia S.r.l.
Decisione/0138/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0200/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Andrea Lepore – Componente
Daniele Cantini - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0200/CSA/2024-2025 proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 12.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 131 del 04.02.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2025, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La soc. S.S. Juve Stabia s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Guido Pagliuca, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 131 del 04.02.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Sassuolo/Juve Stabia del 01.02.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato all’allenatore una squalifica per tre giornate effettive di gara con ammenda di € 3.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine del primo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara ed ai componenti della squadra avversaria espressioni irriguardose che provocavano attimi di tensione.”
La società S.S. Juve Stabia s.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendolo eccessivamente severo e gravoso, chiedendo la rideterminazione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure.
La difesa della società reclamante contesta in maniera categorica tutto quanto riferito dal Quarto Ufficiale nel secondo capoverso del referto arbitrale, tanto in ordine alle parole proferite dal Sig. Guido Pagliuca, mentre faceva rientro negli spogliatoi, tanto riguardo al contatto sfiorato con un calciatore del Sassuolo.
Secondo la reclamante non vi sarebbe certezza sul fatto che le parole proferite dall’allenatore fossero rivolte alla terna arbitrale ed agli avversari per il semplice motivo che il Sig. Pagliuca, che stava facendo ingresso negli spogliatoi, dava le spalle al Quarto Ufficiale. Inoltre, il referto del Direttore di gara, in merito alla confusione che si sarebbe creata al rientro negli spogliatoi, appare assolutamente generico ed evanescente, limitandosi a riferire di un non meglio precisato “contatto prevenuto” tra il Sig. Pagliuca ed un calciatore del Sassuolo. La poca chiarezza del referto farebbe si che nel caso di specie debba trovare applicazione il principio del diritto penale “in dubbio pro reo”, in virtù del quale nei casi dubbi si deve prescegliere la soluzione più favorevole all’accusato.
In merito al primo capoverso del referto arbitrale alla reclamante risulta quanto mai singolare che le frasi proferite dal Sig. Pagliuca, “è vergognoso, siete scarsi”, siano state udite dal Quarto Ufficiale e non dal Direttore di Gara verso il quale il tecnico si stava dirigendo. Inoltre, secondo la difesa della S.S. Juve Stabia s.r.l., occorre scindere la frase in due: da una parte “è vergognoso”, dall’altra “siete scarsi”, perché trattasi di frasi che hanno una valenza diversa. Per ciò che concerne “è vergognoso” si tratterebbe di una frase impersonale che non ha alcun soggetto e, pertanto, deve essere espunta dal computo sanzionatorio. “Siete scarsi” rientrerebbe, invece, nell’alveo della mera irrispettosità e/o scarsa irriguardosità, trattandosi di una mera critica.
In considerazione di quanto sopra, la condotta del Sig. Pagliuca, per costante giurisprudenza, può assumere i caratteri della mera irrispettosità e/o scarsa irriguardosità e quindi sanzionata con una o, al massimo, con due giornate di squalifica.
Per di più, nel caso di specie, non sarebbe stato applicato l’istituto della continuazione, mediante il quale è possibile mitigare il rigore sanzionatorio che deriverebbe dall’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione.
Per finire, la difesa della società reclamante richiama i principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena citando decisioni del C.O.N.I., della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La S.S. Juve Stabia s.r.l., conclude: In via principale: accogliere il presente reclamo e per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, rideterminare la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), irrogata dal Giudice Sportivo al tecnico Guido Pagliuca, a 2 (due) gare effettive di squalifica; In via subordinata: accogliere il presente reclamo e per l’effetto rideterminare la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), irrogata dal Giudice Sportivo al tecnico Guido Pagliuca, a 2 (due) gare effettive di squalifica ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00); In estrema via subordinata: accogliere il presente reclamo e per l’effetto rideterminare la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), irrogata dal Giudice Sportivo al tecnico Guido Pagliuca, a 2 (due) gare effettive di squalifica ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) con commutazione di una giornata di squalifica in ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); [per una sanzione finale di gare 2 di squalifica ed ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00)].
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 febbraio 2025, è comparso l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
Il referto del Direttore di gara, che ex art. 61, comma 1, C.G.S., è fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto alla fine della prima frazione di giuoco.
Da un’attenta lettura del referto di gara si evince che solo il comportamento del tesserato, così come riportato nel primo capoverso del referto, è stato segnalato all’arbitro dal Quarto Ufficiale mentre le espressioni irriguardose, che provocavano attimi di tensione, di cui al secondo capoverso del referto, sono state percepite da tutti i componenti della terna arbitrale.
La condotta del Sig. Guido Pagliuca, così come descritta dal Direttore di Gara nel suo referto, deve qualificarsi come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, che prevede, come sanzione minima edittale, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.
L’invocata applicazione dell’istituto della continuazione non potrebbe, in ogni caso, condurre ad una attenuazione della sanzione, tenuto conto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è al di sotto del minimo edittale e che il Sig. Guido Pagliuca è recidivo, avendo subito una sanzione per fatti della stessa natura nella corrente stagione sportiva (cfr. decisione n. 108/CSA-2024-2025 Sez I, del 30.01.2025).
Il Collegio non ritiene di dare ingresso all’applicazione delle circostanze attenuanti richiesta dalla difesa della società reclamante, non rilevandone i presupposti.
Resta comunque il fatto che il Giudice Sportivo, comminando al Sig. Guido Pagliuca una sanzione al disotto del minimo edittale, per condotta irriguardosa, ha valutato e tenuto conto di tutte le circostanze idonee ad attenuare la sanzione disciplinare per cui è causa.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l. deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce