F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0142/CSA pubblicata del 4 Marzo 2025 –ASD AVC Vogherese 1919/ASD Borgaro Nobis 1965
Decisione/0142/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0188/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Francesca Mite – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0188/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD AVC Vogherese 1919 in data 03.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi il Segretario Generale Riccardo Chiodi per la reclamante e l'Avv. Luca Perona per la società ASD Borgaro Nobis 1965;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 3.2.2025, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. (Com. Uff. n. 85 del 28.1.2025) ha respinto il ricorso di essa società tendente a far infliggere alla consorella A.S.D. Borgaro Nobis 1965 la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Borgaro Nobis – AVC Vogherese, disputata a Borgaro Torinese (TO) il 15.1.2025 e valevole per il campionato di serie D, girone A, gara conclusasi con il risultato di 2 – 1 in favore della squadra di casa.
Tale sanzione era stata sollecitata dalla Vogherese sul presupposto che uno dei pali della porta situata a sinistra del campo, risultava “non conforme, deformato in maniera spigolosa, inclinato ed ammaccato” e che per tale circostanza era stata presentata formale riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara, lamentando appunto che “una delle 2 porte (a sinistra lato ingresso campo) dell’impianto sportivo non è regolamentare, precisamente il palo è deformato in maniera netta”.
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento impugnato, aveva respinto il ricorso, sul presupposto che l’arbitro, nel proprio referto, aveva dichiarato di non aver rilevato alcuna irregolarità, bensì soltanto una normale usura del palo e di aver quindi dato inizio alla gara, seppure con 45 minuti di ritardo.
La reclamante lamenta che il Direttore di gara avrebbe erroneamente dato corso alla gara, nonostante l’evidente deformazione ed inclinazione del palo che avrebbe potuto modificare la traiettoria del pallone (se colpito da esso), oltre a modificare la larghezza della porta. Produce, a sostegno, copiosa documentazione fotografica.
Tale condizione del palo, a detta della reclamante, era stata regolarmente riscontrata dall’Arbitro il quale, difatti, non aveva dato inizio alla gara (prevista per le ore 14.30) allo scopo di consentire un intervento manutentivo da parte della società ospitante. Tale intervento, tuttavia, aveva addirittura peggiorato la situazione e comunque non l’aveva migliorata, sicchè incomprensibilmente, alle ore 15.15, l’Arbitro aveva richiamato in campo le due squadre e disposto l’inizio della gara.
Ricorreva pertanto la violazione della Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo la quale “…i pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato e non devono costituire alcun pericolo. I pali e la traversa di entrambe le porte devono essere della stessa forma e dimensione”. Tale violazione risultava palese dalla documentazione fotografica prodotta, la cui ammissibilità e rilevanza probatoria non poteva essere disconosciuta, nonostante la fede privilegiata riservata al referto (ex art. 61 C.G.S.), in quanto generico e contraddittorio.
A conferma dell’errata decisione assunta dall’Arbitro, la reclamante sostiene e documenta che, in precedente occasione, era stata destinataria di un intervento del Fiduciario dei Campi Sportivi il quale le aveva imposto la sostituzione di uno dei pali della porta del proprio impianto sportivo, proprio perché deformato e pericoloso, seppure in misura assolutamente più modesta, con la prescrizione che a tale sostituzione era subordinata la disputa delle gare di campionato.
Conclude pertanto per la riforma della decisione del Giudice Sportivo e per la comminazione, a carico della società A.S.D. Borgaro Nobis, della sanzione della sconfitta a tavolino.
La A.S.D. Borgaro Nobis 1965 ha resistito con articolate controdeduzioni del 13.2.2025, sostanzialmente evidenziando la correttezza dell’operato dell’arbitro il quale aveva dapprima preso visione del “Verbale dello stato di consistenza del campo sportivo” redatto dal responsabile della L.N.D. in data 11.11.2024 e quindi, a seguito dell’intervento manutentivo effettuato da proprio personale (al fine di ovviare ad alcune deformazioni presumibilmente prodotte dai tacchetti delle scarpe dei portieri) aveva potuto rilevare come il palo presentasse solo una lieve ammaccatura dovuta alla normale usura. Evidenzia altresì che la misura delle porte non aveva costituito oggetto di contestazione alcuna, né in sede di riserva scritta, né in sede di ricorso al Giudice Sportivo e che la documentazione fotografica prodotta dalla reclamante non era utilizzabile sia perché riferita alla condizione del palo prima dell’intervento manutentivo, sia perché artatamente manipolata per far apparire un’inesistente inclinazione del palo medesimo. A comprova, produceva n. 2 riprese video che evidenziavano l’assoluta regolarità della porta.
La resistente, pertanto, conclude per l’assenza di qualsivoglia violazione della Regola 1, sub 10, c. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio (in tema di misura delle porte), anche perché mai eccepita e per la conferma della decisione del Giudice Sportivo, in quanto assunta sulla base delle inconfutabili risultanze, ex artt. 61 e 62 C.G.S., del referto arbitrale.
La reclamante ha infine prodotto una breve memoria di replica con la quale ribadisce le argomentazioni già svolte con riferimento alla condizione pericolosa del palo della porta ed alla conseguente violazione della Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, nonchè alla prima constatazione effettuata dall’Arbitro (documentata da un video) in concomitanza con l’orario fissato per l’inizio della gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della società A.S.D. AVC Vogherese 1919 è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, l’Arbitro ha in effetti constatato una deformazione del palo prima dell’inizio della gara ed ha pertanto ritenuto di posticiparne l’inizio allo scopo di consentire alla società ospitante di intervenire per ovviare all’inconveniente. All’esito di tale intervento l’Arbitro ha effettuato un nuovo sopralluogo in contraddittorio con i dirigenti ed i capitani delle due squadre e, dopo aver visionato il “verbale dello stato di consistenza del campo sportivo” (redatto dal responsabile della L.N.D. in data 11.11.2024) attestante l’omologazione dell’impianto e constatata l’assenza di “difformità e irregolarità rispetto alla regola numero 1 del regolamento del giuoco del calcio, ma solamente normale usura del palo”, ha dato inizio alla gara.
La reclamante, tuttavia, eccepisce la violazione Regola n. 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio (in realtà, si tratta della Regola 1, punto 10), nella parte in cui stabilisce che “i pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato e non devono costituire alcun pericolo”.
Sta di fatto che tale situazione di pericolo è stata invece esclusa dal Direttore di gara, e ciò nell’esercizio delle prerogative attribuitegli dall’art. 64, comma 2, N.O.I.F., che impone all’arbitro di astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara solo quando si verifichino fatti o situazioni che, "a suo giudizio", appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori (oltre a non essere, per vero, rilevabile neppure dalla documentazione fotografica prodotta dalla reclamante, indipendentemente dalla sua inidoneità a costituire fonte di prova).
Quanto alla circostanza, dedotta dalla reclamante, circa le prescrizioni che le erano state imposte dal Fiduciario della Lega in sede di verifica dell’impianto avvenuta in precedente occasione, ne è evidente l’irrilevanza, sia perché riferita ad altra e diversa situazione non sovrapponibile neppure in astratto con quanto oggetto del presente procedimento (per essere riferita alla verifica tecnica dei requisiti necessari per l’omologazione dell’impianto), sia perché assolutamente indipendente dall’autonoma e discrezionale valutazione che l’arbitro può e deve operare per valutare, ai sensi del citato art. 64, comma 2, N.O.I.F., la ricorrenza delle condizioni per poter dare inizio alla singola gara.
Infine, va constatato che nulla è stato eccepito, né in sede di riserva scritta, né nel corso del giudizio di primo grado, in ordine alla misura delle porte, la cui regolarità non è mai stata in contestazione, tanto da non avere costituito oggetto di alcuna verifica, peraltro da alcuno sollecitata, da parte dell’Arbitro.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce