F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0145/CSA pubblicata del 6 Marzo 2025 – Sig. Nicolò Mai

Decisione/0145/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0209/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0209/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Nicolò Mai in data 17.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 111/DIV dell’11.02.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione, tenutasi in videoconferenza del giorno 19.02.2025, il Cons. Nicola Durante e udito l'Avv. Francesco Rondini per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S. Sestri Levante, Sig. Nicolò Mai, impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 111/DIV dell’11.02.2025, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Sestri Levante - Pianese, disputata il 09.02.2025, gli ha irrogato la sanzione la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 10.04.2025, “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta minatoria, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, mentre lasciava il recinto di gioco per recarsi negli spogliatoi, lo avvicinava pronunciando parole irriguardose e irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV° Ufficiale)”.

Col proposto reclamo, chiede una congrua riduzione della sanzione, con riqualificazione della condotta come “ solamente irriguardosa” ed applicazione delle circostanze attenuanti conseguenti alla sua pregressa condotta incensurata, previa assunzione della testimonianza dell’allenatore dell’U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., sig. Diego Longo e del collaboratore di questi, sig. Andrea Cardinale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 19 febbraio 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che il fatto in contestazione – l’avere profferito nei confronti del Quarto Ufficiale, la seguente frase: “ siete degli incompetenti! Se arbitri così torni in Serie D come noi e vedi cosa ti facciamo quando ritorni qui” – risulta pienamente dimostrato

attraverso il rapporto del predetto Quarto Ufficiale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

A ciò si aggiunga la palese inammissibilità della richiesta di prova contraria, per violazione delle forme sancite all’art. 60, comma 2, C.G.S., secondo cui “le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova”.

Che trattasi di una condotta non soltanto irriguardosa ma anche intimidatoria, si evince dalla carica minatoria insita nelle parole: “vedi cosa ti facciamo quando ritorni qui”.

L’entità della sanzione è equa, essendo già contenuta nel minimo edittale dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (l’inibizione per 2 mesi).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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