F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0146/CSA pubblicata del 6 Marzo 2025 –Siracusa Calcio 1924
Decisione/0146/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0230/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0230/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza della società Siracusa Calcio 1924 in data 27.02.2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 97 del 25.02.2025; visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2025, l'Avv. Francesca Mite e udita l'Avv. Monica Fiorillo per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Siracusa Calcio 1924 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, inflitta al calciatore sig. Domenico Maggio dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (cfr. C.U. n. 97 del 25 febbraio 2025), in relazione alla gara A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 – SIRACUSA CALCIO 1924 S.S.D. A.R.L. del giorno 23.02.2025, valevole per il Campionato di Serie D, Stagione Sportiva 2024-2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il sig. Domenico Maggio con la seguente motivazione: “Al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, spintonava alcuni calciatori avversari”.
La reclamante, pur stigmatizzando la condotta del sig. Domenico Maggio sul piano giuridico sportivo, reputa eccessivamente severa la sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal tesserato nelle circostanze per cui è causa e, ciò, sia rispetto alla squalifica per due giornate inflitta al preparatore dei portieri dell’Acireale, Sig. Zappalà, per aver rivolto frasi offensive ai tesserati avversari innescando anche un principio di rissa, sia rispetto alla squalifica di due giornate inflitta a calciatori che hanno “…colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto” o “….afferrato per il collo un calciatore avversario”.
Nella prospettazione assunta dalla società Siracusa, quella posta in essere dal sig. Maggio sarebbe inquadrabile nell’alveo della condotta meramente irrispettosa.
Invoca, inoltre, quali attenuanti, l’avere reagito, il sig. Maggio, al fatto ingiusto del preparatore dei portieri dell’Acireale, Sig. Zappalà il quale, secondo lo stesso referto arbitrale, “Al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo (…) offendeva verbalmente i calciatori del Siracusa scatenando la reazione degli ospiti e un parapiglia senza ulteriori conseguenze” e “lo stato di pressione a cui è stato sottoposto, come rappresentato negli atti di gara”.
Conclude, pertanto, la reclamante, in via principale per la riduzione della sanzione a una giornata.
Alla riunione, svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 3 marzo 2025, è comparsa, per la reclamante, l’Avv. Monica Fiorillo, la quale, richiamato l'atto di reclamo, ha ribadito l’eccessiva severità della sanzione e ha insistito per le conclusioni rassegnate in atti.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società Siracusa calcio opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a ridurre la gravosità della condotta posta in essere dal calciatore Maggio, senza negare che detta condotta si sia effettivamente realizzata.
Ai fini della decisione della presente controversia, in primo luogo, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS, seppur attenuata, in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS, mentre, per altro verso, risulta necessario ponderare la eventuale applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. a) del CGS, invocata dalla reclamante.
A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco.
Il commissario di campo, sig. Basile, così descrive la condotta del sig. Maggi: “ Al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo, il calciatore n.9 REAGIVA agli insulti alla sua squadra da parte del preparatore dei portieri Sig. Zappalà spintonando altri calciatori avversari.”
Nella parte riservata al comportamento dei tesserati della società, sempre il sig. Basile scrive: “Al rientro negli spogliatoi a fine primo tempo il preparatore dei portieri Sig. Zappalà offendeva verbalmente i calciatori del Siracusa scatenando la reazione degli ospiti e un parapiglia senza ulteriori conseguenze” e nella parte riservata ad eventuali incidenti da segnalare, aggiunge: “Si segnala la indebita presenza di persone riferite alla Società di casa a fine gara negli spogliatoi che hanno provocato confusione e momenti di tensione con i tesserati della Società ospite che sono continuati anche all’esterno dove era parcheggiato l’autobus della squadra”.
Il secondo Commissario di Campo, Sig. Salvatore Restuccia, sul sig. Maggio scrive: “ Alla fine del primo tempo al rientro negli spogliatoi, il sig. Maggio Domenico della soc. Siracusa rispondeva agli insulti del Sig. Zappalà Alessio Sergio spintonando chiunque senza nessuna conseguenza”.
Gli elementi da considerare sono, quindi, la precedente offesa subìta dal calciatore Maggio, lo stato di confusione e tensione creato dalla società di casa, l’assenza di conseguenze dalla condotta del sig. Maggio.
Gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati ed emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie il calciatore Maggio non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva.
Questa Corte reputa censurabile il gesto del sig. Maggio, considerato il tenore della refertazione arbitrale, tuttavia, la sanzione disciplinare merita di essere attenuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e, più precisamente, dell’allenatore della squadra avversaria, Sig. Salvatore Zappalà, che ha offeso verbalmente i calciatori del Siracusa, condotta per la quale lo stesso Zappalà è stato squalificato per due giornate effettive di gara con decisione resa a mezzo del medesimo Comunicato Ufficiale qui impugnato e che ha contribuito a provocare la reazione calciatore Maggio.
Per tutto quanto precede la domanda di riduzione della squalifica da n. 2 (due) a n.1 (una) giornata effettiva di gara può essere accolta e, per l’effetto, il reclamo proposto dalla Siracusa Calcio deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce