F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0090/CFA pubblicata il 5 Marzo 2025 (motivazioni) – PF-A.S.D. Flora 92C5-Sig. Polzella Libero e altri
Decisione/0090/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0088/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0088/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale in data 3.02.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 236 del 24.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 4.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di una segnalazione da parte di altra società, la Procura federale ha aperto una indagine sui comportamenti attribuiti alla società A.S.D. Flora 92 Calcio a 5 e per essa al suo presidente e ai suoi dirigenti.
Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita varia documentazione e sono stati ascoltati il presidente della società nonché il padre di un giovanissimo calciatore.
All’esito, con provvedimento del 28 ottobre 2024, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:
(i) il signor Libero Polzella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla Sezione 6D del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2023 del Comitato regionale Lazio per avere consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. A.C. prendesse parte a oltre dieci gare, tutte valevoli per il girone B del campionato regionale under 15 di Calcio a 5, nonostante fosse nato nell'anno 2014 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
(ii) il signor Matteo Stoppa, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la medesima società, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione di quattro gare, tutte valevoli per il girone B del campionato regionale under 15, sottoscritto le distinte consegnate all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
(iii) il signor Maicol Ferrara, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la medesima società, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione di otto gare, tutte valevoli per il girone B del campionato regionale under 15, sottoscritto le distinte consegnate all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
(iv) il signor Simone Giorgi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la medesima società, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara con la Polisportiva Nazareth del 2.3.2024, valevole per il girone B del campionato regionale under 15, sottoscritto la distinta consegnata all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
(v) la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti sopra descritti.
2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale presso il Comitato regionale Lazio, accogliendo solo in parte le richieste della Procura federale, ha condannato:
- il signor Libero Polzella, a 6 mesi di inibizione;
- il signor Matteo Stoppa, a 2 mesi di inibizione;
- il signor Maicol Ferrara, a 4 mesi di inibizione;
- il signor Simone Giorgi, a 20 giorni di inibizione;
- la società A.S.D. Flora 92 Calcio a 5, a euro 500,00 di ammenda.
3. La Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, denunciando l’incongruità e la mancanza di afflittività delle sanzioni inflitte.
4. All’udienza del 4 marzo 2025, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Come accennato in narrativa, il reclamo della Procura federale non attiene all’accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, che i soggetti deferiti, peraltro non costituiti in giudizio né in primo né in secondo grado, non hanno contestato, ma alla misura delle sanzioni irrogate dal Tribunale territoriale, giudicata inadeguata.
A questo proposito, la Procura federale rinnova le richieste già formulate in prime cure:
- per il signor Libero Polzella, 15 mesi di inibizione;
- per il signor Matteo Stoppa, 6 mesi di inibizione;
- per il signor Maicol Ferraro, 9 mesi di inibizione;
- per il signor Simone Giorgi, 3 mesi di inibizione;
- per la società A.S.D. Flora 92 C5, euro 900,00 di ammenda e 13 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025.
6. Ora, il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati o, appunto, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa, è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella decisione n. 67/2022-2023, la quale ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri cui poi le sezioni semplici hanno dato coerente applicazione nella svariate decisioni che la Procura federale dettagliatamente ricorda (alle quali adde, da ultimo: Sez. I, n. 54 e n. 60/2024-2025).
Secondo questa consolidata giurisprudenza:
- la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro;
- il presidente della società è responsabile per ciascun incontro segnato dalla illecita utilizzazione del calciatore non legittimato e incorre nella sanzione dell’inibizione di un mese per ciascuna gara;
- alla medesima sanzione vanno incontro gli altri esponenti della società in relazione al numero delle partite nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.
Questi parametri rappresentano estrinsecazione specifica del principio, indiscusso nella giurisprudenza federale, per cui la sanzione deve svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo, e deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 57 e n. 61/2024-2025).
7. Non vi sono ragioni per derogare a un indirizzo giurisprudenziale ormai granitico. E, rispetto ai rammentati parametri di giudizio, la misura delle sanzioni inflitte dal Tribunale territoriale appare evidentemente non congrua.
Il primo giudice ha motivato la decisione criticata in questa sede rilevando che non si sarebbero in concreto verificate conseguenze dannose per il giovane atleta, verosimilmente anche per l’accorgimento di escluderlo dalle gare ritenute fisicamente più rischiose, e che la sua partecipazione non avrebbe alterato l’equilibrio competitivo del campionato a vantaggio della società.
Si tratta di argomenti che il Collegio non ritiene di condividere.
Al giovane (ma sarebbe più corretto dire: al bambino) A.C., nato nel 2014, è stato consentito di prendere parte a numerosi incontri di un campionato riservato ai nati negli anni 2009 e 2010, più grandi di lui, cioè, di almeno quattro anni.
Ascoltato in istruttoria, il presidente della società ha dichiarato che i comportamenti rimproverati ai deferiti sarebbe stati dettati dall’intento di assecondare il ragazzo nello svolgere l’attività sportiva che desiderava. Ma la soddisfazione di un desiderio non può avvenire, per dir così, contra legem.
Al contrario, è dovere primario delle società, dei loro presidenti e dirigenti, insegnare ai propri atleti il rispetto delle regole dello sport e, con particolare attenzione ai giovanissimi calciatori, tutelarne l’integrità fisica e psichica; il che nella specie non è avvenuto. Anzi, risulta dalla deposizione del padre del minore, in atti, trattarsi di una pratica non limitata al campionato allora in corso, ma risalente almeno alla precedente stagione sportiva; tanto che, piuttosto, suscita meraviglia e sconcerto il fatto che una tale condotta sia stata portata così tardivamente all’attenzione dei competenti organi federali.
Tanto premesso, e tenuto conto dei fini educativi e formativi che improntano l’attività sportiva di base nel gioco del calcio e l’esigenza di garantire i valori cardine della sicurezza e della salute dei giovanissimi atleti, in un contesto volto a promuoverne l’inclusione e la crescita sociale (da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 88/2024-2025), sembra evidente che i comportamenti in discussione costituiscano una grave violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità, di cui l’art. 4, comma 1, C.G.S. impone l’osservanza a tutti i soggetti dell’ordinamento federale.
Anche in disparte la questione dell’applicabilità dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., la cui violazione è stata contestata dalla Procura federale, la tesi del Tribunale territoriale, per cui non vi sarebbe violazione del richiamato art. 4, comma 1, è apodittica e infondata.
A sminuire la gravità dell’illecito non valgono le circostanze valorizzate dal Tribunale territoriale: sia che asseritamente al ragazzo siano state risparmiate le gare fisicamente più impegnative (affermazione, questa, generica e comunque non dimostrata), sia la mancata incidenza sul risultato conseguito sul campo, perché l’utilizzazione di un calciatore privo dei prescritti titoli di legittimazione contrasta con le norme federali indipendentemente dalla concreta incidenza della violazione (per tutte: Corte fed. app., Sez. I, n. 70 e n. 86/2022-2023). Che poi lo schieramento del giovanissimo atleta sul terreno di gioco non abbia influito sulla regolarità degli incontri è affermazione smentita dalla segnalazione che ha dato origine al procedimento, nella quale si sottolinea che, proprio per evitare danni a un ragazzino dal fisico minuto, i calciatori della squadra avversaria fossero stati invitati a porre la massima attenzione e ad astenersi da qualsiasi tipo di contatto con lui, che proprio per non essere stato contrastato avrebbe sfiorato il goal in due occasioni.
In definitiva, le sanzioni inflitte dal Tribunale territoriale appaiono modeste e inadeguate. La decisione di primo grado va perciò riformata sul punto.
8. Non per questo, tuttavia, le richieste della Procura federale possono essere integralmente accolte.
Nella ricordata decisione n. 67/2022-2023, ai criteri generali di commisurazione delle sanzioni vengono affiancati dei correttivi di equità, allo scopo di evitare che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale conduca a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.
Pertanto, è stato ritenuto congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni:
(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30;
(ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica solo là dove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;
(iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.
9. Applicando queste coordinate, il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo della Procura federale, reputa adeguato che le sanzioni da infliggere ai tesserati e alla società, responsabili dell’illecito, siano determinate nella misura esposta nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Libero Polzella: inibizione di mesi 10 (dieci);
- al sig. Matteo Stoppa : inibizione di mesi 4 (quattro);
- al sig. Maicol Ferraro: inibizione di mesi 7 (sette);
- al sig. Simone Giorgi: inibizione di mesi 1 (uno);
- alla società A.S.D. Flora 92 C5: ammenda di € 900,00 (novecento/00) e penalizzazione di punti 9 (nove) da scontare nel campionato di competenza.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce