F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0159/TFN – SD del 7 Marzo 2025 (motivazioni) – Benjamin Lee Rosenzweig – Reg. Prot. 150/TFN-SD
Decisione/0159/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20986/756pf2425/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti dei sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig, Sebastiano Stella, nonché della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 20986/756pf24-25/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti di:
1) Benjamin Lee Rosenzweig, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro
500.886,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 97.821,00;
- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 483.592,00;
2) Sebastiano Stella, all’epoca dei fatti amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro
500.886,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 97.821,00;
- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 483.592,00;
3) US Triestina Calcio 1918 Srl:
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti
posti in essere dai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, rispettivamente presidente ed amministratore delegato, entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
L'accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Benjamin Lee Rosenzweig hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Mattia Grassani in rappresentanza del sig. Benjamin Lee Rosenzweig personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Benjamin Lee Rosenzweig la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 7 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai