F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0159/TFN – SD del 7 Marzo 2025 (motivazioni) – Benjamin Lee Rosenzweig – Reg. Prot. 150/TFN-SD

Decisione/0159/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20986/756pf2425/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti dei sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig, Sebastiano Stella, nonché della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 20986/756pf24-25/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti di:

1) Benjamin Lee Rosenzweig, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro

500.886,00;

- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 97.821,00;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 483.592,00;

2) Sebastiano Stella, all’epoca dei fatti amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro

500.886,00;

- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 97.821,00;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 483.592,00;

3) US Triestina Calcio 1918 Srl:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti

posti in essere dai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, rispettivamente presidente ed amministratore delegato, entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Benjamin Lee Rosenzweig hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Mattia Grassani in rappresentanza del sig. Benjamin Lee Rosenzweig personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Benjamin Lee Rosenzweig la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                               Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 7 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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