FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.364/AA del 13/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASALI SSD ACADEMY CALCIO PAVIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Tommaso CASALI, e della società SSD ACADEMY CALCIO PAVIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso CASALI, calciatore tesserato per la società S.S.D Academy Calcio Pavia a r.l all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a seguito della gara Academy Calcio Pavia – ASD Lomello del 12.10.2024, inoltrato messaggi ingiuriosi all’arbitro dell’incontro attraverso il social network instagram;

SSD ACADEMY CALCIO PAVIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Tommaso Casali;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Tommaso CASALI,

Società SSD ACADEMY CALCIO PAVIA, rappresentata dal Consigliere e legale rappresentante p.t. Sig. Davide PETRIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza per il Sig. Tommaso CASALI, € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD ACADEMY CALCIO PAVIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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