LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 113/DIV – DEL 18/02/2025 – Campionato Lega Pro – Delibera – Il Giudice Sportivo,
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LECCO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, VIS PESARO e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.