DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 07.01.2025 – Campionato Serie D – Delibera – PIACENZA CALCIO 1919 – CITTADELLA VIS MODENA A.S.D
PIACENZA CALCIO 1919 - CITTADELLA VIS MODENA A.S.D
Il Giudice Sportivo, - alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore n. 30, Matteo Bonaccini, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto - In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione. - rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L., Matteo Bonaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto; - considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4.
P.Q.M.
Dispone: - di respingere le richieste del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L.; - di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L.