DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 21.01.2025 – Campionato Serie D – Delibera – ASD BRIAN LIGNANO CALCIO – ASD CALCIO BRUSAPORTO

ASD BRIAN LIGNANO CALCIO – ASD CALCIO BRUSAPORTO

Il Giudice Sportivo, -alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal ASD BRIAN LIGNANO CALCIO rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di non sanzionare con un provvedimento disciplinare il proprio calciatore n. 10 Mattia Alessio, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto. - In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Mattia Alessio al termine della gara, poiché ritenuto reo di una reazione violenta contro un avversario che il medesimo non avrebbe commesso, e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dall’Assistente arbitrale e dall’arbitro ed assumere ogni conseguente determinazione. - rilevato che, nel referto dell’Assistente arbitrale n.1, a cui rinvia il referto del Direttore di gara, si afferma chiaramente che il n. 10 del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO, Mattia Alessio, veniva espulso perché al termine della gara “colpiva con un pugno al volto il calciatore numero 19 della squadra ospitata”; - considerato che dall’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, non risulta possibile desumere qualsivoglia certezza sull’andamento dei fatti ovvero escludere che il tesserato medesimo non abbia commesso la condotta violenta imputatagli, essendo egli venuto effettivamente a contatto con l’avversario e al centro di un capannello di calciatori che appaiono ripresi in lontananza.

P.Q.M.

Dispone: - di respingere le richieste del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO; - di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO.

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