DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 04.02.2025 – Campionato Serie D – Delibera – IMOLESE CALCIO 1919 – CITTADELLA VIS MODENA
IMOLESE CALCIO 1919 - CITTADELLA VIS MODENA
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla IMOLESE CALCIO 1919 SRL e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché arbitro avrebbe erroneamente ammonito, al 49º del primo tempo, il calciatore n. 4, ELEFANTE SEBASTIAN PIETRO, successivamente espulso per somma di ammonizioni; - lette le controdeduzioni depositate dalla SSD ARL CITTADELLA VIS MODENA, con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti; - esaminato il rapporto di gara, nonché il supplemento di referto inviato dall’arbitro, e rilevato come non sia possibile individuare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili; - rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’arbitro la violazione della regola 3 punto 8 del Regolamento del gioco del calcio, rispetto ad una autorizzazione univocamente rimessa alla valutazione del direttore di gara;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: IMOLESE CALCIO 1919 SRL - SSD ARL CITTADELLA VIS MODENA 2 -2; 3) di addebitare sul conto della IMOLESE CALCIO 1919 SRL il contributo di reclamo.