DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 11.03.2025 – Campionato Serie D – Delibera – CITTA DI FASANO – BRINDISI FOOTBALL CLUB
CITTA DI FASANO - BRINDISI FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo; - Esaminato il rapporto arbitrale della gara in epigrafe; - Considerato che, propri sostenitori in campo avverso: - Al 37º del primo tempo lanciavano due fumogeni sul terreno di gioco che bruciavano il manto in sintetico, la rete della porta e la base del supporto della stessa; - Nel corso del secondo tempo, tra il 30º e il 35º minuto, lanciavano sul terreno di gioco 10 bottigliette di acqua piene ( senza tappo ) che cadevano nelle vicinanze di un A.A., 6 accendini, 6 fumogeni che danneggiavano nuovamente il manto sintetico, 3 aste in plastica di circa 1,5 mt rendendo necessario l'intervento degli steward per rimuovere gli oggetti. In tale circostanza, su richiesta dell'Arbitro veniva emesso l'annuncio di sospendere il lancio di oggetti; - Al 35º del secondo tempo lanciavano circa 5 bottigliette di acqua piene ( senza tappo ) una delle quali colpiva un calciatore avversario all'altezza del sopracciglio causandogli gonfiore ed una lieve ferita, nonché facendolo cadere a terra e rendendo necessario l'intervento dei sanitari. In tale contesto il Direttore di gara sospendeva il gioco che riprendeva dopo circa 30 minuti. - Appena rientrati in campo i sostenitori della società reiteravano le precedenti condotte lanciando nuovamente numerosi oggetti tra cui 2 accendini, 3 bottigliette di acqua piene, 1 asta di plastica. A questo punto l'Arbitro interrompeva definitivamente la gara. Subito dopo la sospensione definitiva i medesimi sostenitori legavano un fumogeno ad un'asta e davano alle fiamme un altoparlante dello stadio che bruciava insieme a due cartelloni pubblicitari sottostanti e alla rete di recinzione del terreno di gioco.
PQM
Delibera: - di comminare alla società BRINDISI la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0, l'obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse per 4 giornate effettive, nonché l'ammenda di euro 6000,00 con obbligo di risarcire i danni ove richiesti e documentati. Sanzione così determinata anche in considerazione della reiterazione delle condotte, del pericolo per l'incolumità fisica dei presenti e per le reiterate recidive specifiche.