FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 17/DBF del 17.09.2024 – Gara CESENA FC – VIS MEDITERRANEA SOCCER
Gara CESENA FC - VIS MEDITERRANEA SOCCER
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società VIS MEDITERRANEA SOCCER ha inserito in distinta e fatto partecipare alla gara, con il numero 57 la calciatrice IANNONE Abigail, nata il 26/11/2009; rilevato che il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024) alla Lettera E) – punto 4, per il Campionato Primavera 2 alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le “calciatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età”. Ed “è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Serie A Femminile o dalla Divisione Serie B Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F”. Disponendo che” l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”; rilevato che la società VIS MEDITERRANEA SOCCER in merito alla calciatrice IANNONE Abigail non abbia mai presentato alcune documentazioni né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Serie B Femminile; rilevato che, pertanto la partecipazione alla gara della calciatrice IANNONE Abigail viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 262/A del 27/6/2024; visto l’art.10 comma 6 C.G.S. considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato CESENA F.C. -VIS MEDITERRANEA SOCCER 9 - 0, pertanto la violazione, oltre prevedere la conferma del risultato più favorevole acquisito sul campo di gara, dovrà essere sanzionata con un’ammenda, la quale deve essere determinata in relazione alla gravità in quanto trattasi di norma a tutela della salute delle calciatrici giovani, in assenza di certificazione medica che ne attesti la raggiunta maturità psico-fisica
delibera di infliggere:
a) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER la perdita della gara con il punteggio di 0 - 9 in favore della società CESENA F.C.; b) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER l’ammenda di € 1.000,00; c) al Dirigente Accompagnatore Antonio FERRENTINO l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 24 Settembre 2024.