CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2 del 15/01/2025 – OMISSIS / Federazione Italiana Nuoto

Decisione n. 2

 

Anno 2025


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente e Relatore

Roberto Bocchini

Roberto Carleo

Leonardo Ferrara

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2024, presentato, in data 2 settembre 2024, dal sig[omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Berruti e Giorgio Quadri,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Coccia e Mario Vigna,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione, rubricata al n. 2/2024, emessa in data 26 agosto 2024 dalla Corte di Appello Federale, Seconda Sezione, della Federazione Italiana Nuoto.

 

 

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 19 novembre 2024, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Giuliano Berruti e Giorgio Quadri; gli avv. Massimo Coccia e Mario Vigna, per la resistente FIN, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso del 2 settembre 2024, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento, previa concessione di misure cautelari urgenti, della decisione, rubricata CS n. 2/2024, della Corte Federale di Appello FIN emessa in data 26 agosto 2024. Con tale decisione era stato respinto il reclamo proposto dal medesimo sig. [omissis] e confermata la decisione n. 1/2024 (procedimento n. 3531/2024) pronunciata, in data 16 agosto 2024, dal Tribunale Federale FIN, Seconda Sezione. Con tale decisione era stato, a sua volta, rigettato il ricorso del sig. [omissis] avverso la sua esclusione dalla lista dei candidati alla elezione di Presidente della Assemblea Federale elettiva del 7 settembre 2024.

Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia, occorre premettere quanto segue.

  1. In data 5 luglio 2024, si riuniva il Consiglio Federale FIN e deliberava all’unanimi(delibera n. 85 del 2024) di indire la XLIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva da celebrarsi il giorno 7 settembre 2024 presso lErgife Palace Hotel, Largo Lorenzo Mossa 8, Roma; di approvare l’avviso di convocazione della suddetta Assemblea allegato alla presente delibera, contenente l'Ordine del Giorno ed i termini per la presentazione delle candidature.

Nell’avviso di convocazione della XLIII Assemblea Nazionale Ordinaria della FIN, allegato alla delibera n. 85, veniva stabilito: i) l’indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Nuoto per il giorno 7 settembre 2024, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in seconda convocazione; e ii) che le candidature a Presidente Federale, Consigliere  Federale  e  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  Nazionale  dovevano  essere presentate per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea, a pena di decadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 29 luglio 2024. Si comunicava, altresì, che le modalità relative alla presentazione delle candidature sarebbero state rese disponibili sul sito della FIN.

In data 11 luglio 2024, la FIN comunicava che le candidature dovevano essere presentate sulla base del fac-simile allegato alla comunicazione (1 per ogni carica) e che potevano essere depositate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo candidature2024@pec.federnuoto.it (oltre che tramite deposito a mani e raccomandata).

  1. Il sig. [omissis], determinato a candidarsi alla carica di Presidente Federale, inviava alle ore 11:30 del 29 luglio 2024, per mezzo della ASD Laurus Nuoto asdlarusnuoto@pec.it (società in cui risulta tesserato), la propria candidatura all’indirizzo pec candidature2024@pec.federnuoto.it., utilizzando, però, in luogo del fac-simile predisposto dalla FIN per la carica di Presidente Federale, quello per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per ovviare a tale asserito errore procedurale di candidatura, il sig. [omissis] inviava (sempre per il tramite della ASD Laurus Nuoto) ulteriori 2 pec, alle ore 13:33 e alle ore 13:46 del 29 luglio 2024

- dopo aver, dapprima, corretto il fac-simile per la carica a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e, poi, compilato il fac-simile per la carica a Presidente Federale - entrambe mai ricevute dalla FIN in quanto inoltrate ad un errato indirizzo di posta elettronica certificata canditature2024@pec.federnuoto.it.

Infine, alle ore 21:40 del 29 luglio 2024, il sig. [omissis] inviava dal suo indirizzo di posta elettronica certificata [omissis] all’indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria Generale della FIN segreteria@pec.federnuoto.it la candidatura alla carica di Presidente Federale con il relativo modulo e la documentazione richiesta.

È, dunque, circostanza pacifica che il sig. [omissis] abbia soddisfatto le condizioni richieste per la candidatura alle ore 21:40 del giorno 29 luglio 2024.

  1. Il 6 agosto 2024, la Segreteria Generale pubblicava sul sito della FIN l’elenco dei candidati ammessi alle cariche elettive: rispetto alla carica di Presidente Federale risultava candidato solo il sig. [omissis]. In calce all’elenco, la Segreteria Generale della FIN si pronunciava in merito alla candidatura del sig. [omissis] ritenendola inviata oltre i termini previsti.

Nel medesimo giorno il Segretario Generale della FIN comunicava direttamente al sig. [omissis] la sua esclusione dai candidati alla carica di Presidente Federale per tardività della candidatura, preso atto che “alle ore 11.30 del 29/07/2024 veniva da Lei presentata a mezzo PEC la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; alle ore 21.40 del 29/07/2024, veniva da Lei ritirata a mezzo PEC la predetta candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori deConti; con la medesima PEC, alle ore 21.40 del 29/07/2024, veniva da Lei inviato il modulo di candidatura alla carica di Presidente Federale.

  1. Il sig. [omissis], diversamente, ritenendo valida la sua candidatura alla carica di Presidente Federale, in data 9 agosto 2024 proponeva ricorso – avverso il provvedimento del 6 agosto 2024 di esclusione - al Tribunale Federale presso la FIN, Seconda Sezione, chiedendo di “accertare l’illegittimità dell’esclusione della candidatura del sig. [omissis] a Presidente Federale e ritenere e dichiarare valida ed efficace la candidatura del sig. [omissis] presentata in data 29 luglio 2024 per la XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. convocata per il giorno 7 settembre 2024 con atto del 5 luglio 2024 prot. 3059- 2024 e per l’effetto, a parziale modifica degli atti impugnati, aggiungere il nominativo del sig. [omissis] quale candidato alla carica di Presidente Federale.
  2. In data 16 agosto 2024, si pronunciava il Tribunale Federale FIN, Seconda Sezione, con decisione n. 1/2024, rilevando che: i) il sig. [omissis] aveva commesso una serie di errori che impediscono di valutare come esistente una corretta e tempestiva presentazione della candidatura alla presidenza federale da parte del ricorrente; di fatto inesistente e mai avvenuta nei termini essenziali e perentori disposti; ii) le imprecisioni in termini di candidatura non potevano essere superate ricorrendo alla dichiarata volontà del ricorrente di volersi candidare a mezzo stampa, essendo da considerarsi una manifestazione di intento non coltivata nel rispetto delle modalità essenziali, perentorie e conosciute di presentazione delle candidature. Né tantomeno ricorrendo al principio del soccorso istruttorio,  principio afferente diversa fattispecie e non utile peil superamento di una evidente lacunosità dovuta all’errore di parte. Ciò vieppiù nella materia elettiva improntata a strette regole da intendersi ovviamente inderogabili ai fini del rispetto della regolarità procedimentale.; iii) non appariva utilmente invocabile … neanche il principio della conservazione degli atti, in primo luogo in quanto riferito agli atti processuali e non anche espressamente ad ogni atto di parte; in secondo luogo, in quanto non idoneo al superamento, non di uno solo, ma di una serie di errori ed irregolarità non scusabili; iv) non appariva condivisibile neanche il richiamo operato all’obbligo di collaborazione della Segreteria Federale rispetto alle candidature presentate; v) il termine delle ore 12,00 coincidente all’esattezza con il 40 giorno antecedente la data e l’orario della Assemblea del 7.9.2024 è espressamente dichiarato decadenziale, perentorio ed essenziale: sia dall’art. 15 dello Statuto, che dalle modalità approvate dalla Delibera 85 del 5.7.24 del Consiglio Federale. Né il ricorrente aveva rappresentato alcun elemento tale da poter ritenere il contrario, ovverosia che tale termine non fosse da ritenersi perentorio ed essenziale o illegittimo.

Sulla scorta delle ragioni ivi riportate, il Tribunale Federale FIN rigettava il ricorso presentato dal sig. [omissis].

  1. Questultimo, dunque, sempre ritenendo legittima la sua candidatura alla carica di Presidente Federale, in data 19 agosto 2024, presentava reclamo di fronte alla Corte di Appello Federale presso la FIN, Seconda Sezione, avverso e per la riforma/annullamento della decisione n. 1/2024 del Tribunale Federale FIN resa il 16 agosto 2024.

Il sig. [omissis], fondava il suo reclamo sui seguenti motivi: i) illogica e contradditoria motivazione del Tribunale rispetto alla sufficiente documentazione prodotta in primo grado; ii) illogica e contradditoria motivazione del Tribunale rispetto al termine di presentazione delle candidature; iii) erronea ed illogica motivazione del Tribunale rispetto all’interpretazione della disgiunzione “ovvero” contenuta nell’avviso di convocazione della Assemblea del 5 luglio 2024, al rituale invio della candidatura alla Segreteria Federale e all’errore materiale, alla buona fede, al favor partecipationis e al soccorso istruttorio.

Sulla scorta dei motivi ivi riportati, il sig. [omissis] chiedeva alla Corte di Appello Federale FIN di: “1. Annullare la decisione n.1/2024 del Tribunale Federale F.I.N. resa in data 16 agosto 2024 nel procedimento iscritto al numero 3531/2024 accertando e dichiarando l’illegittimità dell’esclusione della candidatura del sig. [omissis] a Presidente Federale; 2. dichiarare valida ed efficace la candidatura del sig. [omissis] presentata in data 29 luglio 2024 per la XLIII Assemblea Ordinaria

F.I.N. convocata per il giorno 7 settembre 2024 con atto del 5 luglio 2024 prot. 3059-2024 e per l’effetto ammettere la candidatura del sig. [omissis] alla carica di Presidente Federale.

  1. Con decisione n. 2/2024 del 26 agosto 2024, si pronunciava la Corte di Appello FIN adita, respingendo il ricorso in quanto infondato e confermando la decisione n. 1/2024 assunta dal Tribunale Federale presso la FIN, per le seguenti ragioni: i) preliminarmente, per “l’assenza della impugnazione o della censura dell’atto presupposto che è l’avviso di convocazione del 5 luglio 2024 da parte del Consiglio Federale che rende … del tutto improcedibile e inammissibile una censura successiva dellatto conseguente, ovvero del provvedimento contenente l’elenco dei candidati alla carica di Presidente Federale; ii) il Consiglio Federale, nel difetto di istituzione di un espresso termine orario da parte dello Statuto Federale FIN e del Regolamento Organico FIN, era legittimato (ex art. 16, comma secondo, lett. n, dello Statuto Federale FIN) a determinare il termine orario delle ore 12,00, istituendolo, dunque, come termine perentorio; iii) che al termine “ovvero”, contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea del 5 luglio 2024 (§ 2), non deve essere attribuito un senso alternativo ma esplicativo, dunque l’indicazione del quarantesimo giorno e delle ore 12,00 è istitutiva di un termine perentorio; iv) che il richiamo all’errore materiale, alla buona fede, al favor partecipationis e al soccorso istruttorio è infondato.
  2. Il sig. [omissis], con ricorso e contestuale istanza per la concessione di misure cautelari del 2 settembre 2024, ha adito tempestivamente il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di provvedere all’annullamento e alla riforma, previa concessione di misure cautelari urgenti, della decisione n. 2/2024 della Corte Federale di Appello FIN emessa in data 26 agosto 2024 (§ 1).

Il sig. [omissis], specificamente, ha domandato al Collegio di Garanzia: “1. in via cautelare: voglia il Presidente del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d) del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., disporre la sospensione della convocazione dell’Assemblea già fissata per il 7 settembre 2024, procedendo allo scopo ad adottare o disporre tutte le opportune misure per il differimento dell’Assemblea elettiva ad una data successiva alla decisione della presente controversia, secondo modalità idonee a garantire il rispetto del principio di democrazia nella partecipazione alla competizione elettorale per tutti i candidati; 2. nel merito: voglia il Collegio di Garanzia, previa eventuale riduzione dei termini ex art. 60, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., stante i comprovati motivi di urgenza, (a) disporre l’annullamento dell’impugnata decisione n. 2/2024 della Corte di appello federale, (b) con accertamento dell’illegittimità della determinazione con la quale la FIN non ha ammesso la candidatura del ricorrente alle elezioni per la nomina del Presidente FIN per il quadriennio 2025-2029, (c) con la conseguente ammissione della candidatura del sig. [omissis] a carica di Presidente Federale della F.I.N., ovvero (d) qualora ritenuto necessario, con rinvio alla Corte dAppello Federale della F.I.N., in diversa composizione, affinché dichiari il diritto del ricorrente a vedere ammessa la candidatura de qua; 3. in via istruttoria: si formula istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 59.7 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.”.

  1. In data 4 settembre 2024, si è costituita nel giudizio promosso dal sig. [omissis] di fronte al Collegio di Garanzia, R.G. ricorsi n. 43/2024, la Federazione Italiana Nuoto, la quale, con note sulla istanza cautelare del 2 settembre 2024, ha chiesto al Collegio di Garanzia adito di rigettare l’istanza per la concessione di misure cautelari presentata dal sig. [omissis] e di fissare la data di udienza nel merito successivamente alla Assemblea Elettiva del 7 settembre 2024.
  2. In data 5 settembre 2024, nella sede del Collegio di Garanzia, si è tenuta l’udienza di discussione, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, relativa al giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2024, presentato, in data 2 settembre 2024, dal sig. [omissis] contro la FIN. Il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo aver udito i difensori delle parti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, valutati i contrapposti interessi, ed a esito della valutazione comparativa dei medesimi, con particolare riguardo al periculum in mora, ha respinto l’istanza cautelare invocata.
  3. A seguito di deposito di memorie difensive delle parti, in data 19 novembre 2024, si è tenuta l’udienza di discussione in esito alla quale il Collegio ha emesso il dispositivo di rigetto del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

I) Invertendo l’ordine dei motivi di ricorso, per ragioni sistematiche, il Collegio valuta opportuno muovere dal secondo motivo, che ha ad oggetto la perentorietà del termine per la presentazione della domanda e, di riflesso, la decadenza dall’esercizio del diritto in caso di mancato rispetto del termine perentorio.

Per un corretto inquadramento del tema è necessario sottolineare che, secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe illegittimamente giudicato irricevibile la domanda di presentazione della sua candidatura a Presidente, in quanto spirato il termine decadenziale fissato nell’Avviso di convocazione e nel Regolamento ad hoc, relativo alle modalità di presentazione delle candidature, che dovevano essere presentate per iscritto “alla segreteria federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea, a pena di decadenza, ovvero entro le 12:00 del 29 luglio 2024”.

Il ricorrente lamenta una violazione di legge, nella quale sarebbe incorsa la Corte dAppello, per aver del tutto obliterato di considerare che, tra la data di celebrazione dellAssemblea e la data di deposito della candidatura, debbono intercorrere 40 giorni necessariamente liberi. Risulterebbe, invece, pacifico che il termine fissato dalla FIN, ai fini della presentazione delle domande, sia stato indicato nelle ore 12 antimeridiane del quarantesimo giorno.

Osserva ancora il ricorrente, svolgendo la precedente considerazione, che la contrazione del termine (di 12 ore), previsto nell’allegato rubricato Modalità relative alla presentazione delle candidature a Presidente – Consigliere Federale – Presidente Collegio Revisore dei Conti – alla XLIII Assemblea Ordinaria FIN, sarebbe del tutto illegittima perché priverebbe il candidato della possibilità di beneficiare del termine, appunto, c.d. libero. Conclude, infine, il ricorrente che la decadenza dall’esercizio del diritto non sarebbe maturata alle ore 12 antimeridiane, ma alle ore 23:59 del 29 luglio 2024.

Sempre per una corretta analisi del problema, occorre considerare che l’art. 15 dello Statuto FIN prevede che le candidature alla carica di Presidente e di Consigliere Federale devono essere depositate per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea, a pena di decadenza.

Ne segue che, al di là del momento in cui il termine matura, non è oggetto di discussione la natura decadenziale del termine fissato nel 40° giorno antecedente la data delle elezioni; ed è altrettanto indiscutibile che quel termine corrisponda al 29 luglio 2024.

Lart. 28 del Regolamento Organico FIN ribadisce, nella sostanza, quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto, prevedendo che “sono candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 dello Statuto, abbiano depositato o comunque fatto pervenire in originale presso la Segreteria Federale entro il quarantesimo giorno antecedente  la data di  celebrazione dell'assemblea elettiva la propria candidatura, completa della documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti.

È pacifico poi che, con delibera del Consiglio Federale n. 85 del 5 luglio 2024, sia stata indetta l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIN per il giorno 7 settembre 2024 e approvato l'avviso di convocazione, nonché pubblicato sul sito della FIN il documento 2: Modalità relativa alla presentazione delle candidature a Presidente - Consigliere Federale - Presidente Collegio Revisore dei Conti XLIII assemblea ordinaria F.I.N. - Roma 7/9/2024.

Sulla base della richiamata normativa e delle pacifiche circostanze sopra indicate occorre muovere dalla perentorietà del termine di quaranta giorni decorrenti dalla data in cui si sarebbe tenuta l’Assemblea Ordinaria.

Il tema che si pone, allora, è se sia legittima l’indicazione di un orario all’interno dell’ultimo giorno previsto per il deposito delle candidature.

Si tratta, in altre parole, di stabilire se una contrazione del termine trovi una sua giustificazione all’interno dell’ordinamento sportivo, anche attraverso l’applicazione diretta o analogica di norme dell’ordinamento statale, o se, invece, comprima inesorabilmente il diritto di chi voglia presentare domanda di partecipazione alle elezioni.

A tal riguardo, è bene considerare che la previsione contenuta nell’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva (poi ripetuta nel documento 2 - Modalità relativa alla presentazione delle candidature ) rientrerebbe nel potere regolamentare e normativo riconosciuto al Consiglio Federale a norma dell’art. 16, comma 2, lett. a e n, dello Statuto, nonché dell’art. 19, comma 5, lett. f, dello Statuto; e avrebbe la finalità di dare attuazione alle norme statutarie. L’individuazione di un orario massimo entro il quale devono essere presentate le candidature alle cariche nell’ultimo giorno utile, previsto dallo Statuto, sarebbe, in questa cornice, previsione che, da un lato, può trovare giustificazione nel potere di attuazione della disciplina elettorale statutaria che l’art. 16 dello Statuto riconosce al Consiglio, dallaltro lato, nella funzione di assicurare la par condicio tra i candidati; in tal modo, la previsione di cui allallegato all’Assemblea Elettiva (documento 2) troverebbe una sua ragionevolezza nel contemperamento del diritto di elettorato con le necessità organizzative degli uffici federali, tenuti ad eseguire gli adempimenti previsti dallo Statuto; i quali, difficilmente, potrebbero trovare la loro conclusione nel termine previsto dallo Statuto stesso, in assenza di un orario ultimo per il deposito delle candidature.

Gli argomenti appena esposti, sia pur rilevanti,  non appaiono tuttavia risolutivi ai fini della decisione. Infatti, da un lato, il potere attribuito al Consiglio Federale non è fonte diretta, ma potere delegato sulla base di una previsione statutaria non inequivoca; di talché quel potere va ricavato da una interpretazione dell’art. 16, comma 2, lett. a e n, dello Statuto in combinazione con l’art. 19, comma 5,  lett.  f, dello Statuto. Dall’altro lato, è necessario sottolineare che le ragioni organizzative e di opportunità, pur rilevanti in una Federazione Sportiva, non possono di per sé comprimere il diritto di un tesserato riconosciutogli statutariamente.

Abbandonando allora le ragioni di opportunità occorre volgere lo sguardo alle norme dell’ordinamento giuridico statale al fine di stabilire se il termine indicato trovi un oggettivo fondamento.

Sotto questo aspetto l’ordinamento sportivo non offre un sostegno, neanche nei Principi CONI. Ne discende che l’unica indicazione è la previsione dei 40 giorni antecedenti, che resta muta rispetto al tema che è posto all’attenzione di questo Collegio.

Spostando, dunque, l’attenzione alle norme dell’ordinamento statale, è indubbio che la fissazione di un termine antecedente rispetto allo spirare dellultimo giorno trovi la sua ratio negli ordinamenti settoriali che prevedono candidature elettorali. Non è casuale, a tal riguardo, che l’art. 15 D.P.R. n. 361/57, che prevede un termine orario per il deposito delle candidature per l’elezione delle Camere del Parlamento, abbia come finaliproprio il rispetto della par condicio tra i candidati, rispondendo, peraltro, a principi di garanzia organizzativa, con esclusiva rilevanza nell’ambito del procedimento elettorale.

Trattandosi di una norma di natura speciale, questultima può trovare applicazione anche ai casi in cui non sia fissato un termine orario per il deposito delle candidature elettorali, come è nel caso in questione.

Del resto, l’indicazione di un termine orario è propria di qualsiasi Assemblea elettiva in ambito sportivo, come testimonia la normativa CONI, nella quale lo Statuto si limita a stabilire il giorno ultimo per il deposito delle candidature alle cariche di Presidente e Consigliere, mentre è rimessa all’atto di convocazione dellAssemblea elettiva l’indicazione di un termine entro il quale deve essere presentata formale candidatura. E non è casuale che la delibera indittiva delle ultime elezioni CONI specifichi lorario finale per il deposito delle candidature, al pari di quanto indicato per le elezioni della FIN.

  1. Alla luce di quanto precede, e cioè dell’accertamento dell’intervenuta decadenza dal diritto, solo per completezza di seguito vengono esaminati gli altri motivi di ricorso che, comunque, non condurrebbero, autonomamente trattati, a un risultato diverso.

Con il primo motivo di ricorso, il sig. [omissis] lamenta la violazione dell’art. 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, degli artt. 2, 6 e 9 del CGS CONI, dell’art. 11 dello Statuto FIN, della violazione dell’art. 100 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di atti del procedimento.

Ad avviso del ricorrente,  la Corte dAppello Federale avrebbe errato nell’attribuire efficacia preclusiva alla mancata, esplicita impugnazione dell’avviso di convocazione, inteso quale atto presupposto dell’esclusione del sig. [omissis]. Secondo il ricorrente, invece, il sistema delineato dall’art. 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN descrive due tipologie di azioni: e le azioni di annullamento, aventi carattere impugnatorio, sarebbero solo quelle descritte nelle lett. b e c della norma indicata. Il ricorrente avrebbe chiesto, al contrario, l’accertamento e la tutela di una situazione giuridicamente protetta a norma del punto d del richiamato art. 66, per la quale non è previsto alcun mezzo impugnatorio, non trattandosi di una deliberazione dell’Assemblea, né di una deliberazione del Consiglio Federale. In sostanza – seguendo la tesi del ricorrente – il ricorso avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione della candidatura del sig. [omissis] e, di riflesso, la tutela del proprio diritto di elettorato passivo.

Il Collegio, al riguardo, muove dalla pacifica competenza del Tribunale Federale. In questambito si tratta, tuttavia, di stabilire se la competenza del Tribunale Federale sia esercitata ai sensi dell’art. 64 e dell’art. 66, lett. d, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, o, invece, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Regolamento Organico. Ai sensi dell’art. 64, e dell’art. 66, lett. d, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i ricorsi proposti da una parte titolare di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, in relazione alla quale non risulta istaurato né pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Lart. 25, comma 2, del Regolamento Organico, attraverso un articolato procedimento, attribuisce al candidato escluso dalla competizione elettorale la facoltà di ricorrere innanzi al Tribunale Federale avverso la dichiarazione di inammissibilità della candidatura, comunicata dalla Segreteria Generale nei due giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature di cui all’art. 11, comma 12 bis, dello Statuto.

Per determinare quale norma debba trovare applicazione al caso in questione, è opportuno svolgere un giudizio comparativo tra le medesime, regolando entrambe lo stesso ambito, al fine di stabilire quale delle due si ponga nella posizione logica di norma generale e quale in quella di norma speciale.

Nell’ambito di questa valutazione risulta evidente come l’art. 66, lett. d, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN abbia senza dubbio un contenuto più ampio e generale rispetto al contenuto dell’art. 25, comma 2, del Regolamento Organico. La prima norma ha riguardo a qualsiasi situazione fatta valere da una parte titolare di un diritto giuridicamente protetto dall’ordinamento federale, che non veda già pendente un ricorso davanti al Giudice sportivo. La seconda ha un contenuto decisamente più circoscritto, avendo ad oggetto esclusivamente il procedimento volto alla impugnazione della dichiarazione di inammissibilità di una candidatura e, per l’effetto, dell’esclusione del candidato; dunque, una rilevanza solo in ambito elettorale. Dal giudizio comparativo si trae che la prima norma ha una portata generale ed astratta, riguardando qualsiasi situazione giuridicamente protetta, mentre la seconda ha un contenuto specifico e concreto, avendo ad oggetto esclusivamente i presupposti e le modalità di impugnazione della dichiarazione di inammissibilità di una candidatura in ambito elettorale.

In questo procedere, poiché l’art. 25, comma 2, del Regolamento Organico ha natura speciale rispetto agli artt. 64 e 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, applicando il principio lex specialis derogat generali, il primo prevale sul secondo.

Ne discende che, attesa la natura speciale del procedimento disciplinato dall’art. 25, comma 2, del Regolamento Organico, non avendo il sig. [omissis] proceduto alla impugnazione dell’elenco dei candidati alla carica di Presidente Federale ex art. 25, comma 2, del Regolamento Organico, è conseguentemente maturato il termine di decadenza dall’impugnativa, poiché ai sensi della lett. b del richiamato art. 25, comma 2, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a proporre ricorso “entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale … innanzi al Tribunale Federale”.

Tale procedimento speciale non è stato seguito dal ricorrente, che ha, invece, agito ai sensi dell’art. 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, che prevede una diversa competenza, e un diverso procedimento, dei medesimi organi.

Avendo, peraltro, lo stesso ricorrente formato tutte le sue difese anche davanti a questo Collegio sulla base dell’art. 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva, se ne trae che anche questo motivo di ricorso, per le ragioni indicate, non può trovare accoglimento.

  1. Poste le ragioni appena enunciate, ancora per completezza vengono, di seguito, brevemente analizzati gli ulteriori motivi
  2. a.  Quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta una violazione degli art. 2 e 9 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto, a suo dire, il Tribunale Federale e la Corte dAppello Federale, pronunciandosi sull’irritualità dell’invio, da parte del sig. [omissis] all’indirizzo segreteria@pec.federnuoto.it, della pec delle ore 21:40 del 29 luglio 2024, avrebbero integrato il contenuto degli atti della FIN e dunque ecceduto il potere loro riservato dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva CONI e violato il principio del contradditorio sancito dall’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Rileva il Collegio che la valutazione del Tribunale Federale (sulla quale la Corte dAppello, peraltro, fonda le sue argomentazioni), che ha accertato l’irritualità dell’invio della pec delle ore 21:40, è stata effettuata non allo scopo di integrare il contenuto delle difese della FIN, bensì per accertare la vicenda fattuale. In data 16 agosto 2024, infatti, il Tribunale aveva disposto l’acquisizione a carico della FIN del fascicolo contenente la documentazione relativa all’Assemblea del 7 settembre 2024. Da tale acquisizione documentale è emerso che le due pec delle ore 13:33 e delle ore 13:46 non vennero respinte, ma inviate ad un inesistente indirizzo di posta elettronica certificata e che la pec delle ore 21:40 venne inviata ad indirizzo diverso da quello indicato nel documento 2 - Modalità relativa alla presentazione delle candidature. Fatti omessi dal ricorrente nella sua ricostruzione offerta davanti al Tribunale, peraltro non sindacabili davanti a questo Collegio nella sua funzione esclusiva di giudice di legittimità.

    1. b.  Con il quarto motivo di appello, il ricorrente lamenta erronea ed illogica motivazione della disgiunzione ovvero” contenuta nell’avviso di convocazione dellAssemblea.

Sul punto, il Collegio, posta la perentorietà del termine delle ore 12,00 per le ragioni già indicate, non può non concordare sul valore alternativo che tale congiunzione assume all’interno della preposizione contenuta nell’avviso di convocazione. È indubbio che il termine ovvero’ possa assumere valore disgiuntivo o esplicativo e solo attraverso una interpretazione sistematica è possibile attribuire alla congiunzione un preciso significato. In questo preciso contesto depongono nel senso del valore esplicativo le seguenti considerazioni: i) il tenore della proposizione nella quale si afferma che le candidature devono essere presentate … entro e non oltre 40 giorni .. a pena di decadenza ovvero entro le ore 12 del 29 luglio 2024”. Se la congiunzione avesse valore disgiuntivo non avrebbe alcun significato la disgiunzione, ciil termine delle ore 12; e ciò in quanto lo spirare del giorno avrebbe di per sé determinato la decadenza. Se ne trae che il termine delle ore 12,00 è indicato quale termine di decadenza e la congiunzione non può non assumere altro che un valore esplicativo; e ii) nel documento 2 - Modalità relativa alla presentazione delle candidature, fermo il riferimento alle ore 12,00, non appare peraltro la congiunzione “ovvero. Da una lettura di tutti i documenti predisposti per la celebrazione dellAssemblea elettiva, quindi, non poteva che emergere l’univoco significato che vede le ore 12,00 quale termine perentorio e non alternativo.

    1. c.   Infine, con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente invoca il soccorso istruttorio rispetto all’errore materiale nella compilazione della domanda di candidatura.

Tenuto conto della decadenza maturata, e di cui al punto 1, il motivo resta assorbito.

 

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 novembre 2024.

 

 

 

Il Presidente e Relatore

F.to Massimo Zaccheo 

 

Depositato in Roma, il 15 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it