CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9 del 27/01/2025 – S.P.A.L. S.r.l./ Lega Nazionale Professionisti Serie A / Federazione Italiana Giuoco Calcio / U.S. Salernitana 1919 S.r.l. / Hellas Verona Football Club S.p.A. / Empoli F.C. S.r.l., + altri

 

 

Decisione n. 9

 

Anno 2025

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Barbara Marchetti - Relatrice

Stefano Bastianon

Wally Ferrante

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

 

 

 

DECISIONE

 

 

 nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2024, presentato, in data 4 ottobre 2024, dalla società S.P.A.L. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Cambareri e Alberto Fantini,

 

 

 

contro

 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), rappresentata e difesa dal prof. avv. Romano Vaccarella,

 

 

e nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

e

 

 

 

dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Fimmanò, prof. Salvatore Sica,

 

 

dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fanini, dell'Empoli F.C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Artini,

nonché nei confronti

 

 

 

dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, del Parma Calcio 1913 S.r.l., del Brescia Calcio S.p.A., dellF.C. Crotone S.r.l., dellUnione Sportiva Lecce S.p.A., del Benevento Calcio S.r.l., del Frosinone Calcio S.r.l., del Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l., non costituitesi in giudizio,

 

 

e

 

 

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

avverso

 

 

 

la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FIGC, I Sezione, n. 025/CFA 2024/2025 del 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, emessa con C.U. n. 0018/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile per tardivi il ricorso proposto dalla socieS.P.A.L. S.r.l..

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nella udienza del 3 dicembre 2024, il difensore della parte ricorrente - S.P.A.L. S.r.l. - avv. Alberto Fantini; gli avv.ti prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica, per la resistente U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; lavv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona FC S.p.A.; l’avv. Stefano Artini, per la resistente Empoli FC S.p.A.; il prof. avv. Romano Vaccarella, per la resistente LNPA. nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv.  Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Barbara Marchetti.

 

 

Svolgimento del procedimento

 

 

 

  1. La questione oggetto del ricorso trae origine dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) del 5 febbraio 2018, con la quale era stata accettata la proposta formulata dalla società Mediapro Italia S.r.l. per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di € 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.

A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, cui è seguito un contenzioso che è stato definito tra le parti con una transazione che ha previsto l’assegnazione alla Lega dell’importo di € 52.500.050,00.

LAssemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha, quindi, deliberato di distribuire tale somma tra le sole società associate alla stagione sportiva 2021-2022, sul rilievo che le risorse non avevano natura risarcitoria, ma rappresentavano una nuova entrata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello Statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.

Per effetto di tale deliberazione, tali risorse sono state assegnate anche a società estranee ai campionati 2018/2021, mentre sono state escluse dalla assegnazione società (fra le quali la ricorrente) che avevano partecipato a taluno dei tre campionati per i quali i diritti erano stati poi assegnati a Sky Italia e Dazn per una cifra complessivamente inferiore.

  1. Avuto notizia di tale deliberazione nel novembre del 2022, la società ricorrente SPAL S.r.l. rivolgeva un’istanza di accesso agli atti nei confronti della Lega Calcio al fine di conoscere la documentazione relativa al contenzioso con Mediapro, la quale veniva rigettata dalla Lega con comunicazione del 21 novembre 2022. In particolare, si leggeva nella comunicazione della Lega che la richiesta della SPAL aveva natura meramente esplorativa e che alla società richiedente non spettava alcuna utilità dall’estinzione della causa.
  2. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 CGS CONI (e, in subordine, ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC), la società SPAL S.r.l. ha impugnato la deliberazione della LNPA dell’11 maggio 2022 davanti al Tribunale Federale Nazionale della FIGC, affermando di essere stata illegittimamente esclusa dalla ripartizione delle risorse derivanti dalla transazione e di non essere stata informata e coinvolta negli sviluppi della vicenda, nonché di aver acquisito piena conoscenza dei fatti solo a seguito della lettura del ricorso presentato il 6 maggio 2024 dal Frosinone Calcio S.r.l., e chiedendo di accertare il diritto della ricorrente alla distribuzione delle somme dovute, per la propria parte spettante, per effetto della transazione stipulata tra la Lega Calcio e la Mediapro Italia S.r.l. o, in subordine, di accertare il diritto della ricorrente alla somma di euro 941.334,38 (o la maggiore o minore somma che sarà determinata dal Tribunale) a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dall’art. 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento FIGC.
  3. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale Federale, con pronuncia depositata il 29 luglio 2024, per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
  4. Proposta impugnazione davanti alla Corte Federale dAppello, questa, con decisione resa in esito all’udienza del 4 settembre successivo, l’ha rigettata, compensando le spese procedimentali.
  5. In sintesi, e per quanto qui rileva, i Giudici dappello hanno osservato preliminarmente che la questione era stata già esaminata dalle Sezioni Unite della medesima Corte (con la pronuncia n. 5 della stagione 2024/2025) in senso sfavorevole alla società Frosinone Calcio, che era portatrice del medesimo interesse fatto valere dalla società SPAL S.r.l. Di tale orientamento non si ravvisavano ragioni che ne giustificassero labbandono.
  1. La Corte dAppello Federale ulteriormente considerava che, nell’esercizio del potere di cui era attributaria, l’interpretazione della domanda originaria dell’impugnante conduceva a ritenere che la norma dirimente la controversia non andasse individuata nell’art. 79, comma 1, CGS FIGC, che, correlato all’art. 65, sembrerebbe tacere sui termini da rispettare ai fini della proposizione di ricorsi rispetto ai quali non sia radicata la competenza del Giudice Sportivo. Ed invero, la disposizione dell’art. 9, comma 10, primo periodo, dello Statuto-Regolamento LNPA, che stabilisce l’impugnabilità delle deliberazioni assembleari davanti agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi del citato art. 79, circoscrive tale potere, da esercitare nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione per PEC del verbale della deliberazione impugnata, in capo alle sole società associate assenti, dissenzienti ed astenute. Da questa delimitazione soggettiva della titolarità del diritto all’impugnazione, la CFA ha ricavato l’inapplicabilità della norma alla società SPAL S.r.l., in quanto soggetto privo di titolo alla partecipazione all’Assemblea della Lega di Serie A per difetto della necessaria qualità di società ad essa associata.
  2. Stabilita così l’impossibilità di riferire la norma invocata dall’appellante alla fattispecie, la Corte dAppello identificava nell’art. 3, comma 2, CGS FIGC la norma di riferimento, nella parte in cui prevede, in caso di mancata specifica disposizione dell’ordinamento interno della stessa Federazione, debba farsi ricorso al Codice del CONI. Questo,  a propria volta,  contiene la previsione di carattere generale dettata dall’art. 30, comma 2, secondo periodo, CGS, alla cui stregua Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento.
  3. Così verificata la compresenza di un doppio termine, breve e lungo, ai fini della possibile impugnazione, i Giudici d’appello concludevano che nessuno di essi era  stato in concreto rispettato dalla ricorrente, con la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre ricorso, in relazione alla quale non poteva essere ammessa la rimessione in termini, tenuto conto della conoscibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’intero contenuto pregiudizievole della deliberazione impugnata.
  4. La società SPAL S.r.l. ha adito questo Collegio di Garanzia, chiedendo l’annullamento della citata decisione di appello.
  5. Il relativo ricorso è articolato in 3 motivi, che di seguito sono sinteticamente esposti e che saranno esaminati compiutamente nella parte in diritto, con i quali si lamenta:
  1. la violazione di norme di diritto, l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e il travisamento dei fatti in relazione all’asserito spirare dei termini di cui allart 30 CGS CONI;
  2. lerrore in iudicando e la violazione di norme di diritto, in relazione alla mancata qualificazione del ricorso avanzato dalla Spal ai sensi dell’art. 79 CGS della FIGC:
  3. la violazione e falsa applicazione dellart. 50, comma 5, CGS in tema di rimessione in termini per errore scusabile.

La ricorrente ha aggiunto poi un quarto motivo “nel meritonel quale si riporta a quanto argomentato e richiesto davanti ai giudici federali.

  1. Resistono al ricorso le società controinteressate U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Hellas Verona Football Club S.p.A. ed Empoli Football Club S.r.l.
  2. Anche la LNPA resiste al ricorso.
  3. All’udienza di discussione del 3 dicembre 2024, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste.

La Procura Generale del CONI ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla individuazione della cornice normativa nella quale inscrivere la fattispecie riguardante l’essenziale profilo della determinazione dell’arco temporale entro il quale andava proposto il ricorso originario.
  2. Questo Collegio deve quindi appurare se, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Corte dAppello abbia applicato correttamente le norme regolatrici dei termini per la proposizione di ricorsi contro le deliberazioni assembleari della Lega Nazionale di Serie A. In particolare, occorre che il Collegio si pronunci sulla legittimità dell’applicazione, da parte della CFA, di  norme integrative, alternative, modificative rispetto a quella costituita dall’art. 79, comma 1, CGS FIGC, in correlazione con l’art. 65, che la ricorrente ha posto a fondamento della propria tesi.
    1. 1.  Ora, sussistono chiari indici, esattamente indicati dalla Corte dAppello Federale (ed anche dal Tribunale Federale), che lasciano intendere come il reticolo normativo di riferimento utilizzato da parte della ricorrente non regga al vaglio critico che qui si conduce.

Ed invero, le due norme prima citate devono coordinarsi con quella che vi fornisce la piattaforma genetica, ossia l’art. 9, comma 10, primo e secondo periodo, dello Statuto-Regolamento della LNPA (giustamente elevato, in ragione della materia disciplinata, al rango di norma endo-federale dai Giudici dAppello), che, da un canto, attribuisce agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva la competenza a conoscere (anche) delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, e, daltro canto, legittima all’esercizio di tale facolle sole società associate alla Lega stessa, siano state esse dissenzienti, astenute od assenti nel corso dell’Assemblea da cui si origina la deliberazione da impugnare.

Ed allora, in punto di fatto appare chiaro che di questa disposizione - che, peraltro, impone che l’impugnazione debba proporsi, in tema di lesione di diritti soggettivi, entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della PEC contenente il verbale assembleare - non possa giovarsi chi, come la ricorrente, non abbia partecipato, in quanto priva di titolo, alla seduta deliberanteEd infatti, essa, all’atto della relativa adozione, non militava nel Campionato di Serie A, condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione all’Assemblea della Lega delle società appartenenti a tale Lega.

    1. 2.   Su questa base era, pertanto, necessario, come ha correttamente rilevato la CFA, rintracciare nell’intero tessuto ordinamentale sportivo - in virtù del principio, mutuato da quello comune, della relativa completezza - la disposizione idonea a disciplinare, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, il caso della parte che, sentendosi lesa nei propri diritti soggettivi da una deliberazione assembleare alla quale non aveva titolo ad intervenire, ed avendone interesse, intenda reagire nell’ambito del sistema giuridico sportivo.

Ineccepibile si rivela, in proposito, il ragionamento svolto nella decisione di appello, diretto a reperire lo strumento normativo idoneo a soddisfare l’esigenza giustiziale di cui si discute. Ed invero, la riconduzione della fattispecie al terreno delimitato dall’art. 30 CGS, appropriatamente individuato come norma di chiusura e completamento del sistema, consente di ricomprendere al proprio interno tutte quelle evenienze sprovviste di unautonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela.

La norma, infatti, individua nel Tribunale Federale l’organo cui rivolgere tutte quelle istanze per la cui peculiarità risultino incapienti i nominati e tipici strumenti di tutela. E, tra essi, certamente deve farsi rientrare il caso dell’impugnazione di deliberazioni assembleari che rechino pregiudizio alla posizione soggettiva di terzi estranei allAssemblea e portatori dell’interesse ad insorgere contro di esse.

Di questa architettura funzionale si è puntualmente avvalsa la ricorrente, che ha rivolto le domande in esame proprio a quell’organo di giustizia (e poi alla Corte Federale d’Appello).

La coerenza sistematica impone, peraltro, che la norma basilare sia recepita nella sua interezza, ossia anche nel suo lato cronologico scandito nel doppio termine concesso per l’impugnazione: il termine breve di 30 giorni, dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, e il termine lungo (e di chiusura) di un anno dall’accadimento.

16.3 Ora, è indiscutibile che, nel caso che occupa il Collegio, entrambi i termini fossero congiuntamente applicabili e che innegabilmente entrambi siano decorsi invano.

Quanto al primo termine, può rilevarsi, in funzione solo corroborativa dell’assorbente e decisiva rilevanza dell’inosservanza del termine lungo, che, già dalla risposta (pur sintetica) del 3 dicembre 2022, citata nella precedente parte espositiva, era agevole arguire la totale esclusione della società SPAL S.r.l. dal perimetro dei destinatari degli effetti favorevoli della deliberazione del precedente maggio. Tale circostanza, peraltro, era verosimilmente già in precedenza a conoscenza della società ricorrente.

Questo, come si vedrà anche trattando del terzo motivo, avrebbe potuto e dovuto stimolare la diligenza del ricorrente nel senso di indurlo ad agire tempestivamente a tutela dei propri interessi, anche eventualmente avvalendosi dei mezzi completivi dell’informazione, già di per sé rivelatrice di una condizione sfavorevole, che, come esattamente sottolineato dalla Corte dAppello, avrebbero consentito di accedere alla integrale deliberazione pregiudizievole.

    1. 4.  Tronca, tuttavia, ogni possibile dubbio la perdurante inerzia della ricorrente fino all’inutile spirare del termine lungo per la proposizione del ricorso, occorso l’11 maggio 2023, rispetto al quale la proposizione del ricorso davanti al Tribunale Federale del 4 giugno 2024 non può che essere considerato tardivo.
    2. 5.  In relazione poi alla questione, sollevata con il secondo motivo di ricorso, sulla corretta qualificazione della domanda proposta davanti ai giudici federali, questo Collegio non può non condividere quanto sostenuto dei giudici federali che hanno operato nel rispetto del principio generale secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648).

Correttamente, quindi, il Giudice dappello ha ritenuto che, nella stessa impostazione della reclamante, il fatto produttivo del danno di cui chiedeva il ristoro era proprio la delibera dell’11 maggio 2022, con la conseguenza che, per eliminare quel pregiudizio, non vi era altra via se non quella di cassare la delibera che si assumeva illegittima. Ne deriva che il giudizio riveste natura schiettamente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina.

  1. In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta decadenza, comune ai due gradi di giudizio di merito, ha rappresentato il corretto epilogo della ricostruzione storico-giuridica effettuata dai due organi della giustizia sportiva investiti della controversia. Consegue da ciò il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
  2. Ad eguale sorte soggiace il terzo motivo.

 

Con esso si deduce che la tardività (contestata dalla ricorrente) dell’impugnazione sarebbe stata determinata dall’opaco comportamento della Lega, che avrebbe reso scusabile l’errore nella individuazione del termine utile.

La censura è infondata. Ed infatti, la Corte dAppello, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha chiarito che l’istituto della rimessione in termini ha natura eccezionale, che sostanzialmente presuppone l’impossibilità, usando l’ordinaria diligenza, di piena conoscenza dell’atto da impugnare. Ciò è stato motivatamente escluso dalla Corte dAppello sul rilievo che la risposta fornita dalla Lega, pur succinta e generica, ben avrebbe potuto indurre la ricorrente a porre in essere azioni a tutela dei propri interessi, anche esplorando la strada dell’accesso difensivo, così definitivamente svelando portata ed oggetto della deliberazione impugnabile. A fronte di una condotta omissiva, che si situa al di sotto del livello di diligenza richiesto ad una società di calcio professionistica, non può residuare spazio applicativo del rimedio straordinario invocato.

  1. Il quarto motivo, riguardando il merito della vicenda, è chiaramente inammissibile essendo il Collegio di Garanzia giudice di sola legittimità.
  2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

 

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in relazione al comportamento tenuto dalla Lega resistente, che ha reso non agevole la conoscenza, da parte delle società potenzialmente interessate, ma non facenti parte dell’Assemblea, dei contenuti della contestata delibera, pubblicata solo per estratto sul proprio sito istituzionale.

 

 

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 3 dicembre 2024.

 

 

Il Presidente                                                                                    La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Barbara Marchetti

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 27 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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