CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13 del 17/02/2025 – A.S.D. Viaccia Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 13

 

Anno 2025

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Vito Branca - Presidente

Angelo Guadagnino - Relatore

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio

Enzo Paolini - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2024, presentato, in data 21 novembre 2024, dalla A.S.D. Viaccia Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Brachi,

 

 

contro

 

 

 

la  FederazionItaliana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

 

 

avverso

 

 

la decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 novembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Prato, di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 16 ottobre 2024, che, in accoglimento del reclamo della

A.S.D. Paperino San Giorgio, aveva omologato la gara ASD Viaccia Calcio – ASD Paperino San Giorgio con il risultato di 0-3.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Viaccia Calcio - avv. Luca Brachi; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Guadagnino.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso del 21 novembre 2024, la ASD Viaccia Calcio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisone della Corte Sportiva di Appello Territoriale (Firenze), pubblicata nel Comunicato n. 35 del 14 novembre 2024, a sua volta confermativa della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (CR Toscana), pubblicata sul C.U. n. 18 del 16 ottobre 2024.

La vicenda per cui è causa origina dalla partita disputata tra l’odierna ricorrente e l’ASD Paperino San Giorgio del 5 ottobre 2024, valevole per il Campionato Provinciale Toscana, Categoria Juniores, stagione sportiva 2024/2025, terminata con il risultato di 6 a 0, in cui, circostanza pacifica, l’odierna ricorrente effettuava n. 6 sostituzioni e, dunque, una in più rispetto alle cinque sostituzioni massime consentite.

Alla luce di tale circostanza, la Peperino San Giorgio proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, il quale con la predetta decisione accoglieva le relative doglianze omologando il risultato di 0-3 a tavolino: Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dall’esame del referto arbitrale risulta infatti documentato dal D.G. che la società Viaccia Calcio durante il secondo tempo sostituiva numero 4 giocatori (2 all’8’ e 2 al 16) e successivamente al 22 minuto del 2°T. effettuava altre DUE sostituzioni (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo, pertanto, alla normativa vigente ribadita, altresì, sul Com. Uff. N. 12 del 13 settembre 2024, che ne prevede un massimo di cinque”.

Lodierna ricorrente impugnava detta decisione dinnanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale, che, con la decisione oggi gravata, confermava la statuizione di prime cure così argomentando: “La reclamante non contesta, anzi conferma, che al 22mo del secondo tempo, sono state effettuate due sostituzioni in aggiunta alle quattro già effettuate in precedenza per un totale di sei, ma ritiene che tale errore, stante il risultato (5-0 in suo favore) non possa essere stato determinante per l’esito finale della partita e, quindi, sostanzialmente irrilevante. La C.D. esaminati gli atti, ritiene condivisibile la decisione del primo giudice. Laver effettuato sei sostituzioni invece di cinque, qualsiasi ne sia stato il motivo o l’intenzione, è una palese violazione regolamentare che comporta la perdita della gara. Il fatto è oggettivo e del resto ammesso e non contestato e nessuna ulteriore considerazione effettuata dalla reclamante può essere considerata. La decisione del GST della Toscana va pertanto confermata ed il reclamo respinto”.

  1. Ha conseguentemente proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Viaccia Calcio, chiedendo l’annullamento della  decisione della Corte Sportiva, con conseguente ripristindel risultato maturato sul campo.

La ricorrente, in sintesi, deduce che nonostante la condotta della sostituzione abbia violato il precetto di “pericolo astratto” di cui verte, sarebbe tuttavia evidente che non cè stato alcun collegamento causale fra l’esito della partita e la sostituzione in eccedenza, in considerazione del fatto che il risultato, al momento delle due sostituzioni al ventiduesimo del secondo tempo, aveva raggiunto entità tale da ritenersi acquisito o non sovvertibile. Così discorrendo, pertanto, dovrebbe, in tesi escludersi l’offensività concreta della violazione (dunque, la sussistenza) e, in ogni caso, sarebbe da escludersi ogni sanzione che possa incidere sull’esito dell’incontro (e, cioè, la perdita a tavolino in danno d'una squadra che a ventitré minuti dalla fine della partita stava vincendo 5 a 0).

  1. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per l’inammissibili ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
  2. La Procura Generale, intervenuta in udienza, ha concluso per l’inammissibilidel ricorso.

 

 

 

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono.

 

1.  I requisiti del ricorso del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

 

Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale è ammesso “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (artt. 12 bis, comma 2, Statuto del CONI e 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva).

L’ art. 59, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’individuare il contenuto del ricorso al Collegio di Garanzia, richiede alla lettera d) “l’indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni”.

2.  Il rinvio alle norme del Codice di procedura civile: i principi di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi di ricorso.

L’ art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per effetto del rinvio al Codice di procedura civile risultano quindi applicabili dinanzi al Collegio di Garanzia i principi di autosufficienza del ricorso per cassazione e di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6).

In ordine al primo principio, la Suprema Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3,

c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (Cass. sez. lav., n. 3287/2024).

Circa il principio di specificità dei motivi, la Cassazione ha affermato che l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e  l'analitica precisazione  delle  considerazioni  chein relazione  al motivo,  come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. 17224/2020)”.

3.   I principi di autosufficienza del ricorso e di  specificità dei  motivi  di ricorso nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

Lapplicazione dei due sopraenunciati principi ai procedimenti dinanzi al Collegio di Garanzia è da tale Consesso ritenuta pacifica.

In virtù del rinvio al Codice di procedura civile, di cui all’art. 2, comma 6, CGS del CONI, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della cosiddetta necessità di “autosufficienza, mutuata questa dall’art. 366 c.p.c., e della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione. Circa la specificità dei motivi, si richiede che questi esprimano, individuando le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in che modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Il ricorrente non può limitarsi ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello accolto dal Giudice a quo, ma è necessario che egli espliciti le ragioni per le quali dissente da questultimo, indicando, altresì, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate, con una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 15 novembre 2017, n. 86).

Il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, a pena di inammissibilità del ricorso, la proposizione di un’impugnativa i cui motivi siano chiaramente esposti all’interno del ricorso, con specifico richiamo alle categorie giuridiche di riferimento e con puntuale indicazione delle norme di diritto che si intendono violate (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 22 marzo 2019, n. 22; conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 21 novembre 2017, n. 87).

In tema, altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019, in cui si è affermato come il ricorso dinnanzi ad esso sia da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Invero, i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinnanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata,  rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. Nel caso di specie, il ricorso, limitandosi alla censura della decisione di secondo grado, sostenendo la non inammissibilità del relativo motivo, non conteneva, a detta del Collegio, alcun riferimento che potesse rendere intellegibile la violazione delle norme relative al decisum dei giudici federali, con la conseguente impossibilità di scendere alla valutazione attinente al merito della controversia. Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per il principio di autosufficienza di esso.

Sul requisito di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 114/2021, che richiama Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744.

Recentemente, altresì, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2021, ove si è riscontrata la mancanza di autosufficienza del ricorso, con contestuale declaratoria di inammissibilità dello stesso, poiché «non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso. Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa la mancata allegazione degli atti relativi alla procedura telematica che ha dato origine alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara» (si richiama, a tal proposito, Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184, 10 dicembre 2020: «il principio di  autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone  il  contenuto,  dire  dove  nel  processo  esso  è rintracciabile,  sicché  la  mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante “contenutistico».

Nei medesimi termini, Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione 115/2021, nonché, con riferimento al requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021. Ancora, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2021 «secondo il disposto dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad illustrare i motivi di impugnazione e, dunque, a specificare in che maniera i motivi stessi possano condurre alla riforma della decisione gravata e, cioè, all’invalidazione della normativa interna sottoposta alla valutazione del Collegio di Garanzia dello Sport. Purtroppo, tutto ciò non si evince con chiarezza dai motivi di ricorso sottoposti al vaglio di questo Collegio (cfr., Cass. Civ. - Sez. V, n. 11910/2016), soprattutto perché, come già osservato, sotto il profilo prettamente letterale, non ne viene mai richiesta l’invalidazione come conseguenza delle ragioni addotte».

Negli stessi termini vedasi Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95/2021.

 

4.  L’ inammissibilità del ricorso.

 

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è di palmare evidenza che nel caso in esame il ricorso è del tutto difforme dai principi sopra evidenziati, non specificando in alcun modo quale norma di diritto la decisione del Giudice di Appello abbia violato, né indicando ove risieda l’omessa o insufficiente motivazione del Giudice di Appello circa un punto decisivo della controversia, oggetto di disputa tra le parti nei precedenti gradi di giudizio.

Premesso che i fatti di causa sono pacifici e non contestati da parte ricorrente, si evidenzia che con l'unico motivo di ricorso questultima si è limitata ad una mera riproduzione delle ragioni di diritto già illustrate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza in alcun modo relazionarsi con l'impugnata sentenza, né, tanto meno, evidenziare in maniera specifica i vizi in cui tale pronuncia sia incorsa.

Pertanto, il ricorso per i motivi dinanzi esposti va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.

Il Presidente                                                                              Il Relatore

F.to Vito Branca                                                         F.to Angelo Guadagnino

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 17 febbraio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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