CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14 del 17/02/2025 – A.S.D. Femminile Lady Maerne e [omissis], [omissis], ed [omissis], / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Procura Federale FIGC

Decisione n. 14

 

Anno 2025

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Vito Branca - Presidente

Anna Cusimano - Relatrice

Angelo Guadagnino

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2024, presentato congiuntamente, in data 22 novembre 2024, dalla A.S.D. Femminile Lady Maerne e dai sigg. [omissis], [omissis], ed [omissis], rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Jacopo Tognon e Sara Messina,

 

 

nei confronti

 

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

 

 

e

 

 

 

della Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,

 

avverso e per la riforma integrale

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 41-2024/2025, Registro procedimenti n. 36/CFA/2024-2025, pubblicata in data 24 ottobre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND del 17 settembre 2024, di cui al C.U. n. 30 del 18 settembre 2024, stagione sportiva 2024/2025 (che aveva inflitto, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per 13 mesi; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per 10 mesi; a carico della sig.ra [omissis], la sanzione della squalifica per 13 giornate, da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n. 13 punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile), e, per l'effetto, sono state irrogate, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per 9 mesi; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per 8 mesi; a carico della sig.ra [omissis], la sanzione della squalifica per 12 giornate, da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n. 12 punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025, i difensori delle parti ricorrenti - A.S.D. Femminile Lady Maerne e sig. [omissis], [omissis], [omissis] ed [omissis] - avv.ti prof. Jacopo Tognon e Sara Messina; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Anna Cusimano.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con il ricorso congiunto in epigrafe, la A.S.D. Femminile Lady Maerne, il sig. [omissis], il sig. [omissis] e la sig.ra [omissis] (dora innanzi anche solo “Parte ricorrente) hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello FIGC n. 0041/CFA-2024-2025, con cui è stato parzialmente accolto il reclamo dagli stessi proposto, e, per l’effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto n. 30 del 18 settembre 2024 – stagione sportiva 2024/2025.

La vicenda trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Veneto, che, con nota del 27 febbraio 2024, ha rilevato la posizione irregolare della calciatrice sig.ra [omissis], priva di debito tesseramento. Il C.R. Veneto ha evidenziato, altresì, che, in data 15 febbraio 2024, è stato consegnato a mani, presso lo stesso Comitato Regionale, dalla A.S.D. Femminile Lady Maerne, un modulo di tesseramento relativo alla medesima calciatrice sig.ra [omissis], che, a seguito del controllo eseguito dall’ufficio tesseramenti, è risultato contraffatto. La calciatrice è stata regolarmente tesserata in data 19 febbraio 2024.

Dall’attiviinquirente svolta è emerso sia il mancato tesseramento della calciatrice sia la contraffazione del modulo di tesseramento presentato al Comitato Regionale Veneto dalla società

A.S.D. Femminile Lady Maerne. Tali evidenze sono state confermate dagli stessi indagati per la società A.S.D. Femminile Lady Maerne in sede di audizione da parte della Procura Federale. Accertato quanto oggetto di segnalazione, la Procura Federale, in data 15 luglio 2024, ha deferito la calciatrice, sig.ra [omissis], il dirigente accompagnatore, sig. [omissis], il presidente della A.S.D., sig. [omissis], per rispondere, ciascuno nella relativa veste, della violazione della normativa sportiva e federale di settore, per avere, rispettivamente: partecipato, attestato, consentito e comunque non impedito la partecipazione della calciatrice priva di tesseramento, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Femminile Lady Maerne, a dodici gare valevoli per il campionato di Eccellenza e a tre gare valevoli per la Coppa Italia Veneta di Eccellenza; il sig. [omissis], all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Femminile Lady Maerne, per avere redatto e fatto depositare un modulo di tesseramento non veridico, recante sottoscrizioni contraffatte, nonché alterato vari altri elementi del modulo stesso; e la società A.S.D. Femminile Lady Maerne, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai suoi tesserati.

Fissata rituale udienza di discussione, e sentite le Parti costituite, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione del 17 settembre 2024 (C.U. n. 30 del 18 settembre 2024 – stagione sportiva 2024/2025), ha così disposto:

  • al sig. [omissis]: n. 13 mesi di inibizione;
  • al sig. [omissis]: n. 10 mesi di inibizione;
  • al sig. [omissis]: n. 12 mesi di inibizione;
  • alla sig.ra [omissis]: n. 13 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile;
  • alla società A.S.D. Femminile Lady Maerne: € 900,00 di ammenda più n. 13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.

Si legge, in particolare, nella decisione del Tribunale Federale: rilevato che le violazioni contestate ai soggetti deferiti risultano provate documentalmente, ritenuto che la società sportiva deve conoscere la normativa che regola i tesseramenti dei propri giocatori, rilevato che la calciatrice [omissis] era già stata svincolata ex art. 32 bis Noif e quindi al termine di ogni stagione doveva considerarsi automaticamente svincolata e quindi all’inizio di ogni stagione nuovamente e formalmente ritesserata, ritenuta quindi assolutamente irrilevante la mancata sanzione da parte del Giudice Sportivo per la posizione irregolare del 22.10.23, non rilevata, rilevato che dopo la sanzione del 17 gennaio 2024, riferita alla gara del 14.1.24 la sanzione inflitta alla calciatrice e alla società ha provocato la redazione e la consegna alla FIGC di un tesseramento palesemente falso (circostanza riconosciuta dalla società stessa) (…) delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari (…)”.

  1. Con atto del 25 settembre 2024, tutti gli incolpati hanno proposto reclamo alla Corte Federale dAppello della FIGC, che, in parziale accoglimento del ricorso, ha così rideterminato le sanzioni:
  • al sig. [omissis]: inibizione di 9 mesi;
  • al sig. [omissis]: inibizione di 8 mesi;
  • al sig. [omissis]: inibizione di 9 mesi;
  • alla sig.ra [omissis]: squalifica di 12 giornate da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile;
  • alla società A.S.D. Femminile Lady Maerne: ammenda di € 900,00 più n. 12 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.

Così la Corte di seconda istanza, nelle motivazioni della decisione: «La decisione reclamata merita di essere confermata per quanto attiene allaccertamento e dichiarazione di responsabilità delle persone fisiche deferite e della A.S.D. Femminile Lady Maerne ().

Ed invero, non appaiono fondati i motivi 1 e 2 di reclamo, che possono essere trattati congiuntamente, laddove si sostiene che la calciatrice [omissis] fosse da considerarsi tesserata, ciò in quanto per la stagione 2023-2024 non ci sarebbe stato lo svincolo e “di conseguenza la calciatrice non può che considerarsi tesserata”; in buona sostanza, i reclamanti da una circostanza negativa (mancato svincolo) ne fanno derivare la configurabilidi uno status positivo (tesseramento) che, invece, soggiace alle regole primarie dell’ordinamento sportivo.

Infatti, presupposto fondamentale alla pratica agonistica del giuoco calcio è il tesseramento allF.I.G.C. ed il contestuale vincolo con una società affiliata alla stessa Federazione. Tale procedura risulta particolarmente delicata: utilizzare un calciatore non in regola con il tesseramento espone a rilievi disciplinari.

Il tesseramento è trattato dalle norme organizzative interne della FIGC (NOIF) dall’art. n. 36 all’art.. 41; in particolare, il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall’art. 39, il quale stabilisce le modalità e i termini per il tesseramento che va eseguito su moduli forniti dalla FIGC.

Pertanto, non persuade la tesi dei reclamanti che vorrebbero far confinare le procedure di tesseramento ad un fatto residuale, informale e dipendente dalle procedure di svincolo del calciatore.

A tale fine sovviene l’art. 32 bis, NOIF, che consente ai calciatori e alle calciatrici, che abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, di chiedere ai comitati e alle divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

Conseguentemente, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.

Pertanto, sia il tesseramento, sia lo svincolo per decadenza del tesseramento, soggiacciono a un regime di formalità che nel caso di specie sono del tutto assenti.

È pacifica nella giurisprudenza sportiva, la necessi del rispetto dei requisiti di carattere formale imposti dal sistema normativo in materia di tesseramento nell’ambito della F.I.G.C., previsti a titolo di sussistenza e validità dell’atto stesso” ().

La calciatrice [omissis] non risultava, all’epoca dei fatti, essere tesserata per la A.S.D. Femminile. (…).

Lonere, a carico del calciatore e della squadra, di tesseramento e/o di richiesta di svincolo, non può essere ribaltato sulla Federazione, ragion per la quale anche il secondo motivo di reclamo appare essere infondato».

Nel rigettare il terzo motivo di reclamo, la Corte del gravame così motiva: “Ugualmente infondato il terzo motivo di reclamo, laddove si vorrebbe addebitare al Giudice sportivo il compito di verificare il tesseramento del calciatore/calciatrice attraverso la consegna degli atti di gara, sanando per tal modo posizioni irregolari precedenti.

Il motivo di reclamo appare di difficile comprensione, laddove non sono tenute nella debita considerazione le attribuzioni dell’ordinamento della giustizia sportiva, che riservano alla cognizione del Tribunale Federale la materia disciplinare relativa al mancato tesseramento.

Nello specifico, la sanzione irrogata per la gara dell’11 febbraio 2024 dal Giudice sportivo nei confronti della società della calciatrice e delle dirigenti non può valere a sanare o ad assorbire le irregolarità delle precedenti partite di cui all’atto di deferimento, nel quale non è ricompresa per l’appunto la gara dell’11 febbraio 2024.

Con riferimento al quinto motivo, la Corte lo rigetta valutandolo infondato, atteso che “a mezzo del quale si vorrebbe riconoscere al [omissis], Segretario della società sportiva, una sorta di impuniper aver compilato un documento palesemente erroneo, per non dire altro, al fine di colmare lo spazio temporale del mancato tesseramento della calciatrice [omissis].

Il fine, costituito dal deposito del modulo, non può avere valore scriminante rispetto alla evidente illiceità della condotta sul piano disciplinare da parte del segretario della società sportiva.

Sulla base di quanto esposto, le norme contestate appaiono essere integrate dai comportamenti dei reclamanti, cui consegue l’affermazione della responsabilidi tutti gli incolpati, sia persone fisiche, sia associazione sportiva. (…).

Infine, per quanto riguarda la calciatrice, va escluso che la sua responsabilità possa essere assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che su di essa grava l’obbligo, o quantomeno l’onere di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della paridi situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione.

Come più volte ha rilevato questa Corte di Appello, spetta anche alla tesseranda di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, leffettivo buon esito e a maggior ragione l’esistenza delle pratiche di tesseramento che la riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022, C.F.A. SS.UU. n. 67/2022-2023).

La Corte Federale dAppello, confermata nel merito la responsabilidei reclamanti per i fatti loro ascritti, ha ritenuto che il Primo Giudice non avesse compiutamente valutato tutti gli elementi utili alla determinazione della sanzione. Procedendo alla commisurazione della stessa alla gravità dellillecito – nel quadro delle circostanze di fatto – ha ritenuto di dover valutare la sua efficacia deterrente proporzionalmente al disvalore della condotta e, in continuità con quanto affermato dalla stessa Corte Federale dAppello, a Sezioni Unite, nella decisione n. 67/2022-2023, ha valutato congrua una riduzione della sanzione.

  1. Avverso la pronuncia della Corte Federale dAppello, la A.S.D. Femminile Lady Maerne, [omissis], il sig. [omissis] e la sig.ra [omissis], come in epigrafe difesi e rappresentati, hanno proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia, affidando le loro ragioni a sei motivi di doglianza.
  1. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di tesseramento (artt. 36-42 N.O.I.F.) e, in particolare, dell’art. 39 N.O.I.F. in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I.”.

Con il primo motivo, Parte ricorrente, richiamando il legittimo affidamento, censura la decisione della Corte Federale dAppello laddove afferma che sia il tesseramento, sia lo svincolo per decadenza del tesseramento, soggiacciono a un regime di formalità che nel caso di specie sono del tutto assenti. Infatti, secondo la prospettazione di Parte ricorrente, se è pur vero che la procedura di tesseramento deve essere compiuta secondo l’osservanza di precise formalità (prescritte ex artt. 36-41 NOIF), è fondamentale rilevare che tale procedura può essere compiuta dalla società sportiva solo una volta che lFederazione abbia provveduto  a svincolare  la giocatrice e, successivamente, renderla quindi tesserabile tramite sistema. Pertanto, dalla decisione della Corte Federale dAppello emergerebbe chiaramente la violazione del disposto dell’art. 39 NOIF: il principio sotteso a tale norma è, infatti, quello di ritenere tesserato l’atleta dalla data del giorno successivo  al deposito degli atti (nel caso di specie relativi al precedente tesseramento) fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità e invalidità o alla richiesta di integrazione (che, salvo i casi previsti dall’art. 42 NOIF, non ha effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato).

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 65-66 C.G.S. F.I.G.C. in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I.”.

Con il secondo motivo, Parte ricorrente lamenta che la Corte non ha correttamente valutato che la circostanza che l’irregolarità di tesseramento sia emersa esclusivamente nella gara dell’11 febbraio 2024, in occasione del procedimento innanzi al Giudice Sportivo (e non anche in occasione di due precedenti procedimenti innanzi allo stesso Giudice), dimostra che fino a quella data la calciatrice risultava correttamente tesserata. E che, in ogni caso, non fosse possibile per la ASD e gli altri incolpati rilevare autonomamente l’irregolarità del tesseramento.

  1. Omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I..

Con il terzo motivo, Parte ricorrente rileva che la Corte Federale dAppello non ha esposto, nella pronuncia impugnata, i motivi per cui nel caso di specie non si ravvisi violazione del principio del ne bis in idem, dedotto in sede di reclamo. Lamenta la violazione del detto principio per avere il Tribunale Federale prima, e la Corte dAppello poi, irrogato sanzioni “in relazione a fatti – o comunque ad un arco temporale – già esaminati e positivamente scrutinati dal Giudice Sportivo”.

  1. Violazione e falsa applicazione del principio del c.d. legittimo affidamento in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Con il quarto motivo, Parte ricorrente lamenta la violazione del generale principio del c.d. legittimo affidamento, che gli incolpati avevano fatto sulla situazione che si era venuta a determinare esclusivamente per cause a sé non imputabili (ma semmai riferibili alla Federazione anche sotto forma di un potenziale errore tecnico/informatico del sistema dei tesseramenti)”.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 e 59 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. Con il quinto motivo, Parte ricorrente lamenta il mancato ricorso, da parte dell’Organo Giudicante, ai poteri istruttori allo stesso riservati dall’art. 50 del CGS FIGC, all’oggetto di verificare “se il sistema in relazione al tesseramento dell’atleta [omissis] fosse realmente andato in “corto circuito”, anche mediante l’ausilio di una consulenza tecnica, come previsto dall’art. 59 CGS FIGC.
  2. Violazione e falsa applicazione dellart. 13 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in relazione all’art. 54 C.G.S. C.O.N.I.; violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni”. Con l’ultimo motivo, Parte ricorrente lamenta la quantificazione della sanzione operata dalla Corte Federale dAppello. A detta di Parte ricorrente, anche a ritenere la responsabilità degli incolpati, nondimeno avrebbe dovuto essere valorizzato in maniera ben più ampia il “concorso del fatto colposo della Federazione” (attraverso i suoi Uffici preposti al tesseramento e/o agli Organi di giustizia), senza risolvere la questione mediante un semplice aumento della percentuale di riduzione (dal 20% al 30%) per l’applicazione delle doverose circostanze attenuanti anche non codificate. In definitiva, la peculiarità e singolarità della vicenda avrebbe imposto una valutazione sotto il profilo sanzionatorio completamente differente, dovendosi derubricare la mancanza del tesseramento a una fattispecie diversa e inferiore.
  1. Parte ricorrente, dunque, ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:
  • in via principale, previo accoglimento del ricorso, annullare e riformare integralmente  la decisione della Corte Federale dAppello n. 41-2024/2025 - Registro procedimenti n. 36/CFA/2024-2025 e per l’effetto rigettare il deferimento della Procura Federale siccome infondato sia in fatto che in diritto e prosciogliere gli odierni ricorrenti da ogni addebito disciplinare per i motivi esposti nel presente ricorso;

- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, rinviare la causa alla Corte Federale dAppello F.I.G.C. per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi”.

  1. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, deducendo l’inammissibilidel ricorso  e  riservandosi  di  argomentare  successivamente  sull’infondatezza  nel  merito,  e concludendo per l’inammissibilie, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente provvedimento.
  1. Entrambe le Parti hanno depositato, nei termini, memoria ex art. 60, comma 4, Codice della Giustizia Sportiva CONI.
  2. All’udienza del 21 gennaio, Parte ricorrente, intervenuta, ha ribadito quanto eccepito in atti in ordine alla irricevibilie, comunque, inammissibilità della memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI depositata dalla FIGC, irrituale e tardiva in quanto contenente eccezioni nuove relative al merito del ricorso, che la Federazione non ha sollevato al momento del deposito della memoria di costituzione. Ha argomentato in ordine ai motivi di ricorso e ha concluso come in atti.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, intervenuta, ha controdedotto sulla ammissibilità della memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, richiamando la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46/2018, e la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., n. 11/2021. Ha, altresì, controdedotto sulla inammissibilità e infondatezza del ricorso e ha concluso come in atti.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per l’inammissibilidel ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

    1. Si deve preliminarmente escludere che la memoria ex art. 60.4 CGS CONI, depositata dalla FIGC, sia inammissibile perché irrituale e tardiva.

In proposito questo Collegio di Garanzia, nella decisione a Sezioni Unite n. 11 del 2015 (ripresa dalle stesse Sezioni Unite nella decisione n. 46 del 2018 richiamata dalla FIGC) ha ricordato che, con riferimento ai termini concessi alle parti intimate per far valere in giudizio le proprie ragioni, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI prevede:

  1. all’art. 59, comma 5, che la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute…”;
  2. all’art. 60, comma 1, che “la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, fermo quanto previsto per l’eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente”;
  3. all’art. 60, comma 4, che nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento.

Per effetto di tali disposizioni, la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 CGS CONI hanno la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, possono proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, hanno facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive.

In proposito, le Sezioni Unite, vista la diversa natura dei termini dettati dalle suindicate disposizioni, nelle richiamate pronunce hanno ritenuto che:

a) il termine di cui all’art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine;

  1. il termine di cui all’art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive;
  2. il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato, invece, un termine ordinatorio, perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4”.

Ciò premesso, ne discende, come correttamente rilevato dalla FIGC, la ritualità e tempestività della difesa svolta con la memoria ex art. 60.4 CGS CONI, alla luce del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 60.1 CGS CONI, che consente lo svolgimento delle attività di difesa, mediante deposito di memorie, entro il termine perentorio di cui all’art. 60, comma 4, CGS CONI.

    1. Passando all’esame del ricorso, va premesso che a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare le doglianze che richiedono una rivisitazione dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici endofederali. Infatti, la disposizione di cui all’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI statuisce che il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’Organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità – individuato dalla norma richiamata – nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione o insufficienza della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata.

Inoltre, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio intende uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360

c.p.c. che,  nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, configura un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati.

Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e travalicherebbe i poteri decisori del Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI (si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 93/2017).

In ragione del perimetro tracciato, non possono essere denunciate come violazioni di diritto o omesse o carenti motivazioni tutte quelle situazioni che sono, invece, rivisitazioni di fatti o di considerazioni svolte dai Giudici a quo, a cui alcun addebito o censura può essere mossa laddove, tra diverse impostazioni della decisione, ne seguano una piuttosto che unaltra, sebbene tutte percorribili, solo perché sfavorevoli al ricorrente (in tal senso, si veda Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 41/2021 e decisione n. 71/2021). Sul punto, va ricordato e condiviso l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, per la quale la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a unesplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (ex multis Cassazione, SS.UU., n. 34476/2019; nonché Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 41/202 e decisione n. 71/2021; Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 5/2022; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 33/2024).

Pertanto, non possono prendersi a scrutinio, tra quelle proposte, le doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione diversa da quella sorretta dal convincimento del Giudice a quo.

I.I Ciò premesso, nella fattispecie in esame non tutte le doglianze dei ricorrenti rientrano nel perimetro come sopra tracciato.

In particolare, questo Collegio condivide l’eccezione formulata dalla Parte resistente relativa alla inammissibilità del primo motivo di ricorso, in cui si evidenzia come la rivalutazione richiesta da Parte ricorrente ricadrebbe su elementi fattuali già ampiamente vagliati e valutati sia dal Tribunale Federale Territoriale sia dalla Corte Federale dAppello. Appare evidente come la ricostruzione dei fatti prodotta da Parte ricorrente, attraverso la riproposizione di questioni – quale quella concernente le modalità di svincolo e di tesseramento e le relative competenze – compiutamente esaminate dalla Corte del merito, seppur celata sotto le tassative ipotesi di ricorso ex art. 54, comma 1, CGS CONI, sia finalizzata a orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda oggetto del contendere.

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

 

  1. Il secondo e terzo motivo, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondati.

 

Giova innanzi tutto premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – a cui, come detto, questo Collegio intende uniformarsi in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile – al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Risulta, pertanto, esente da motivi di censura la decisione qualora il Giudice, anche per esigenze di economia processuale, si concentri sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, con motivazione compiutamente argomentata (ex multis Cassazione Civ., nn. 24542/2009 e 8767/2011).

II.I Ciò posto, e passando all’esame dei motivi di ricorso, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia rilevato la illegittimità del tesseramento solo in occasione dell’ammonizione irrogata alla calciatrice [omissis] in data 11 febbraio 2024 non può equivalere a sostenere che lo stesso Giudice Sportivo avesse positivamente scrutinato” e riconosciuto regolarela posizione della giocatrice nelle precedenti partite.

Né deve ingenerarsi confusione tra il procedimento innanzi al Giudice Sportivo e quello innanzi al Tribunale Federale prima e alla Corte Federale dAppello poi.

Si tratta di procedimenti affatto differenti: l’uno di natura tecnico sportiva, con finalità ripristinatorie rispetto alla gara disputatasi, anche a tutela della squadra avversaria; laltro, che muove dal deferimento del Procuratore Federale e che ha ad oggetto il profilo disciplinare delle condotte poste in essere dai soggetti deferiti.

L’istituto del ne bis in idem, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, assolve a una funzione di garanzia generale riconosciuta dal nostro Ordinamento, dal quale l’Ordinamento Sportivo, pur nella sua autonomia, deriva e discende.

Detto istituto impone processualmente di non sottoporre un soggetto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto se è già stato condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile. Sotto l’aspetto sostanziale, invece, rileva al contempo il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra pena ed offesa, dovendosi intendere con il concetto di “pena”, in senso estensivo e non strettamente giuridico, non solo una pronuncia di condanna, ma anche la sottoposizione a un nuovo procedimento per un medesimo fatto, circostanza che, sotto l’aspetto oggettivo, rileva anche sotto il profilo di garantire la certezza del diritto e leconomia processuale. Nel caso di specie l’applicazione, da parte del Giudice Sportivo, dei provvedimenti sanzionatori in capo alla giocatrice [omissis], relativi alla irregolarità della gara disputatasi in data 11 febbraio 2024, è solo stata l’occasione che ha determinato, da parte del Presidente della ASD, la consegna di un tesseramento contraffatto al Comitato Regionale Veneto e la conseguente indagine del Procuratore Federale, all’esito della quale si è aperto il procedimento disciplinare sul mancato tesseramento dell’atleta per la stagione 2023/2024 e sulla partecipazione della stessa alle gare relative alla detta stagione, ad esclusione di quella dell’11 febbraio 2024 per la quale, appunto, era già stata sanzionata. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione del principio del ne bis in idem.

Incensurabile la statuizione della Corte Federale dAppello sul punto che, dopo aver debitamente individuato le attribuzioni del Giudice Sportivo e del Tribunale Federale nell’Ordinamento della giustizia sportiva, correttamente rileva come la sanzione irrogata per la gara dell’11 febbraio 2024 dal Giudice sportivo nei confronti della società della calciatrice e dei dirigenti non può valere a sanare o ad assorbire le irregolarità delle precedenti partite di cui all’atto di deferimento, nel quale non è ricompresa per l’appunto la gara dell’11 febbraio 2024”.

  1. Il quarto e quinto motivo sono anchessi suscettibili di trattazione congiunta.

 

Parte ricorrente, richiamando il principio del legittimo affidamento, ne lamenta la violazione da parte della Corte dAppello, laddove non ha riconosciuto il mancato svincolo da parte della Federazione, o comunque il mancato aggiornamento/modifica del portale di riferimento quale causa esimente la responsabilità degli incolpati. Censura, altresì, l’operato della Corte di seconda istanza per non avere attivato i poteri di indagine e accertamento alla stessa riconosciuti dall’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

I motivi sono infondati.

 

Innanzi tutto, non può svalutarsi il fatto che, a mente dell’art. 4, comma 3, CGS FIGC, la procedura di tesseramento si presume conosciuta ai soggetti dell’ordinamento sportivo.

Lart. 39, comma 2, ult. cpv., delle NOIF dispone che Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalitelematica. Prosegue il comma: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento Lutilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento”.

Con regolamentazione di dettaglio, la LND ha indicato le modalità di utilizzo della procedura telematica, specificando, tra l’altro, che La compilazione del tesseramento on-line non determina la decorrenza del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all’eventuale documentazione necessaria.

È evidente che il principio dell’art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità e invalidità o alla richiesta di integrazione.

Presupposto indefettibile è, comunque, che la procedura di tesseramento sia avviata.

 

È agli atti del procedimento la dichiarazione del segretario della ASD, sig. [omissis], resa in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, di essersi dimenticato di tesserare la calciatrice. Sono agli atti del procedimento le dichiarazioni, rese dal Presidente della ASD, sig. [omissis], e dalla calciatrice, sig.ra [omissis], al Procuratore Federale, di non aver firmato alcun modulo di tesseramento per la stagione 2023/2024.

Nella fattispecie in esame, tra l’altro, la calciatrice usufruiva dello svincolo ex art. 32 bis NOIF, che consente ai calciatori e alle calciatrici, che abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, di chiedere ai comitati e alle divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

Conseguentemente, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.

Pertanto, sia il tesseramento, sia lo svincolo per decadenza del tesseramento, soggiacciono a un regime di formalità che si presumono conosciute ai soggetti dell’ordinamento sportivo e che, nel caso di specie, sono del tutto assenti.

La decisione della Corte dAppello risulta incensurabile sotto un supposto vizio motivazionale. Il Giudice di seconda istanza, infatti, ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie. Il quadro probatorio, formato all’esito dell’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale, ha compiutamente delineato la fattispecie. Dirimenti, a riguardo, le dichiarazioni, agli atti del procedimento, del segretario della ASD, sig. [omissis] (addetto ai tesseramenti), che, come detto, ha ammesso di essersi dimenticato di tesserare la calciatrice; e le dichiarazioni del Presidente e della calciatrice che hanno ammesso di non aver sottoscritto alcun modulo di tesseramento. Alla luce di tali evidenze probatorie, mai smentite nel corso del procedimento e, pertanto, pacifiche, la procedura di tesseramento non è mai stata avviata e, pertanto, qualunque altra indagine su presunti errori di natura tecnica/informatica della piattaforma gestita dalla F.I.G.C.” sarebbe stata tanto superflua quanto inutile, mancando a monte – per esplicita ammissione delle Parti coinvolte

l’input al tesseramento da parte della ASD. Parti che, per la presunzione di conoscenza di cui sopra, non possono legittimamente addurre ignoranza alcuna sulla procedura di tesseramento.

  1. Quanto alla misura della sanzione comminata, Parte ricorrente con il sesto motivo lamenta la violazione del principio di proporzionalità e valuta le sanzioni manifestamente sproporzionate, chiedendone la censura a questo Collegio.

Si osserva, al riguardo, in via generale, che l’apprezzamento sull’eccessività dell’importo fissato, nonché sulla misura della riduzione equitativa, rientra nel potere discrezionale del Giudice del merito, il cui esercizio è incensurabile in questa sede di legittimità, se correttamente motivato. La pronuncia oggi impugnata, che riforma in melius la quantificazione delle sanzioni, mitigando l’applicazione rigida e cumulativa prevista per ciascuna violazione, argomenta diffusamente a riguardo, con compiuta motivazione.

Il motivo è, pertanto, inammissibile oltre che infondato.

 

  1. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento ai motivi primo e sesto, infondato con riferimento ai restanti motivi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, trattandosi di principi generali monoliticamente conosciuti all’interno del sistema sportivo.

  

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.

 

 

Il Presidente                                                                           La Relatrice

F.to Vito Branca                                                                F.to Anna Cusimano

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 17 febbraio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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