CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15 del 17/02/2025 – U.S.D. Montagnano 1966 / Polisportiva Luco A.S.D. / Comitato Regionale Toscana / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 15

 

Anno 2025


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Vito Branca - Presidente

Enzo Paolini - Relatore

Virgilio D’Antonio

Tommaso Edoardo Frosini

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2024, presentato, in data 22 novembre 2024, dalla U.S.D. Montagnano 1966, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

 

 

contro

 

 

 

la Polisportiva Luco A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Vittoria Cristiani,

 

 

 

nonché contro

 

 

 

il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,

 

 

 

e

 

 

 la  FederazionItaliana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC – LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 2024 che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26 settembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D., è stata inflitta alla U.S.D. Montagnano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara Luco-Montagnano dell’8 settembre 2024 con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, l’inibizione sino al 6 ottobre 2024 al dirigente accompagnatore [omissis] e la squalifica per una giornata al calciatore [omissis].

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente - U.S.D. Montagnano 1966 - avv. Flavia Tortorella; l’avv. Vittoria Cristiani, per la resistente Polisportiva Luco ASD; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, noncil Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso del 22 novembre 2024, la U.S.D. Montagnano 1966 (dora in poi anche solo il Montagnano) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Toscana FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 2024, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26 settembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D., è stata inflitta al Montagnano la punizione sportiva della sconfitta a tavolino della gara Luco - Montagnano dell’8 settembre 2024 con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, l’inibizione sino al 6 ottobre 2024 al dirigente accompagnatore [omissis] e la squalifica per una giornata al calciatore [omissis].
  1. La vicenda trae origine dall’impiego, da parte del Montagnano, del calciatore  [omissis], asseritamente in posizione irregolare per difetto di tesseramento, in occasione della citata partita valevole per la prima giornata del Campionato di Promozione Toscana, Girone C, e conclusasi con il punteggio di 1 a 4 per la squadra ospite.
  2. In particolare, si adduceva l’irregolarità della posizione di [omissis] in quanto l’iter del tesseramento del calciatore, ai sensi dell’art. 40 quater delle NOIF, si era, in tesi, perfezionato solamente il successivo 9 settembre 2024 (con la pubblicazione sul portale tesseramenti del Comitato Regionale) e, dunque, fuori tempo utile per la partecipazione alla prima gara del campionato in parola.

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 26 settembre 2024, «dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta dalle due società ed esaminati gli atti ufficiali, accoglie(va) il reclamo”, così argomentando: Alla ricezione del ricorso questo GST, in via istruttoria, provvedeva preliminarmente  a richiedere  informazioni in merito  alla posizione di tesseramento del calciatore [omissis] al competente Ufficio del CRT, il quale in data 13.09.2024 comunicava di aver ratificato il tesseramento del calciatore per la società USD. Montagnano con decorrenza 09.09.2024 previa verifica della regolarità della documentazione. Ciò comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dall’USD Montagnano in data antecedente, prima cidel 09 settembre. Il calciatore, pertanto, ha partecipato alla gara in contestazione, disputata l’8 settembre 2024, in posizione irregolare. Detto ciò, questo Giudice rileva che è preciso onere delle società (con particolare riferimento ai calciatori stranieri comunitari che hanno giocato all’estero “status 20”) assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare agli stessi, e ciò anche in virtù di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria. Per non dire poi delle problematiche assicurative e quantaltro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento potrebbe porre in essere. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla Pol. Luco e, in applicazione dell’art. 10, comma 6 del CGS, assegnarsi alla predetta società la vittoria della suindicata gara con il punteggio di 0-3. La tassa di reclamo non va addebitata.

Per i suesposti motivi il GST, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Luco di Borgo San Lorenzo (Firenze), infligge alla società USD Montagnano 1966 la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), l’inibizione sino al 06.10.2024 al dirigente accompagnatore [omissis] e la squalifica per Una giornata al calciatore [omissis], Ordina il non addebito della tassa».

Il Montagnano proponeva appello.

 

  1. Decidendo sul gravame interposto, la CSA, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva confermando la decisone del Giudice di prime cure, costatuendo: «La società reclamante censura la motivazione del provvedimento impugnato sostenendo, in primis, che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la procedura prevista dall’art. 40quater NOIF, non considerando validamente concluso l’iter della pratica di tesseramento del calciatore [omissis] con la comunicazione datata 26 agosto 2024, inviata alla stessa Montagnano dalla FIGC con la quale è stato autorizzato il tesseramento del suddetto calciatore dichiarandolo esecutivo. Rileva inoltre che la suddetta comunicazione, antecedente di due settimane rispetto all’inizio del campionato di Promozione Toscana avrebbe generato, nel silenzio del CRT, un legittimo affidamento sul corretto completamento della pratica di tesseramento del calciatore in questione e, dunque, sulla convinzione del Montagnano di aver pieno titolo a schierarlo in campo. Le doglianze non colgono nel segno atteso che l’art. 40quater NOIF, norma che prevede che il tesseramento (“aggiornamento posizione”), decorre dalla data di comunicazione dei Comitati e delle Divisioni e dei Dipartimenti di competenza della società interessate, assegna a detta comunicazione la funzione di determinare il momento di valididel tesseramento per cui si è fatta richiesta, momento che coincide necessariamente, alla luce della procedura informatizzata, con la ratifica rilasciata del Comitato, Divisione e/o Dipartimento di competenza delle società interessate e resa visibile sul portale delle società sportive. Nel caso di specie, dunque, tale effetto non può certamente essere assegnato alla comunicazione di “esecutività” del tesseramento inviata dalla FIGC alla reclamante in data 26 agosto 2024, in assenza di ulteriore e specifica comunicazione di ratifica del tesseramento medesimo da parte del Comitato di riferimento. Né, del resto, può ritenersi, ad avviso del Collegio, generato un legittimo affidamento della società Montagnano a considerare validamente conclusa la pratica di tesseramento del calciatore in questione, atteso che, come correttamente rilevato in primo grado dal Giudice Sportivo è preciso onere della società (con partciolare rifermento ai calciatore stranieri comunitari che hanno giocato all’estero “status 20) assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare..”. Devesi inoltre osservare che, in ogni caso, la validità o meno della pratica di tesseramento del calciatore [omissis] avrebbe potuto essere verificata dal Montagnano 1966 semplicemente accedendo al portale informatico, dal quale avrebbe potuto rilevare che il tesseramento del calciatore, che invece ha preso parte alla partita dell’08 settembre 2024, non aveva ancora ricevuto la ratifica da parte del Comitato di appartenenza e che, dunque, era ancora in posizione non regolare. Devesi altresì osservare, quanto alla questione secondo cui la normativa di cui si discute sarebbe lesiva del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi di cui all’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che la normativa citata non appare applicabile a tesserati che appartengono al settore dilettantistico in quanto non assimilabili alla categoria dei lavoratori sportivi e che, comunque, fermo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, non vi sono ragionevoli motivi per disapplicare la normativa in esame poiché la ratio dell’art. 40quatr NOIF risponde alla precisa esigenza di garantire la regolarità delle competizioni sportive, previa verifica dell’autenticità e la regolarità dei documenti richiesti per il corretto inserimento dell’atleta straniero nelle competizioni. Per quanto riguarda, infine, la richiesta di condanna alle spese del giudizio di parte reclamante, il Collegio non ritiene sussistere i presupposti per la declaratoria di all’art. 55 C.G.S., stante il rigetto dell’eccezione preliminare”.
  1. Ha proposto ricorso il Montagnano dinanzi al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
    1. Violazione e/o falsa applicazione dellart. 40 quater NOIF - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata - Violazione del principio del legittimo affidamento”.

La ricorrente deduce che la decorrenza del tesseramento, nei casi come quello per cui è causa, debba essere fatta retroagire ad un momento antecedente a quello della “ratifica rilasciata dal Comitato”, come invece ritenuto dalla CSA. Il momento rilevante, e qui la addotta violazione della norma citata sarebbe da individuare nel caricamento della documentazione sul portale tesseramenti del Comitato (avvenuta in data 26 agosto 2024). Lavvenuto rilascio di una comunicazione di esecutividel tesseramento nella stessa data (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) avrebbe, altresì, ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente alla piena legittimidel tesseramento per aggiornamento di posizione in parola.

    1. Violazione e/o falsa applicazione dellart. 40 quater NOIF - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata - Violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi comunitari”.

La ricorrente osserva che l’impianto normativo federale di cui all’art. 40 quater NOIF, volto a disciplinare il tesseramento di calciatori comunitari (tesseramento successivo al primo), sarebbe discriminatorio e contrario alle norme comunitarie laddove àncora l’effettivo tesseramento del calciatore alla presentazione di documentazione già vagliata dagli Organi Federali e subordina la validità e decorrenza del tesseramento alla comunicazione di ratifica del CRT e non, come invece previsto per i calciatori italiani (art. 39 NOIF), al semplice deposito telematico della richiesta di tesseramento.

  1. Si è costituita in giudizio la Polisportiva Luco ASD. La società resistente spiega preliminarmente impugnazione  incidentale  avverso  la  decisione  della  CSA,  nella  parte  in  cui  ha  rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilidel reclamo in secondo grado formulata dalla resistente per difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo, così statuendo: “Leccezione è infondata. Il Collegio sulla questione non che può che richiamare il principio, peraltro già più volte espresso, per cui la dichiarazione di preannuncio è atto propedeutico necessario ad ottenere l’accesso agli atti di gara, atto che non ricade sotto l’egida del formalismo previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., ponendo questultimo l’obbligo di sottoscrizione ai soli atti di reclamo e di ricorso. La comunicazione di preannuncio deve, pertanto, essere intesa come atto che non può rientrare, anche dal punto di vista funzionale, nella categoria degli atti di reclamo/ricorso in senso stretto, dunque, necessitante del requisito di sottoscrizione a pena di nullità/inesistenza”. Quanto al merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
  1. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per il rigetto del ricorso.
  2. La Procura Generale dello Sport, presente, ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. I motivi di impugnativa proposti dalla società ricorrente sono infondati e devono essere motivatamente respinti.
  2. Il Collegio ritiene come l’iter del tesseramento del calciatore [omissis] – compiutamente regolato dall’art. 40 NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) – si sia perfezionato in data 9 settembre 2024 e, cioè, in coincidenza con quanto previsto dal comma 3 punto 1.2) del succitato art. 40 NOIF, ovvero dalla data di comunicazione della FIGC”.

Solo da tale data – 9 settembre 2024, come documentalmente certificato in atti – può considerarsi legittimamente incontestabile lutilizzo del calciatore.

  1. Depongono per tale conclusione due circostanze ambedue dirimenti: 1) il dato testuale dell’art. 40 NOIF, laddove il verbo decorre” non lascia adito a dubbi. Ciò vuol dire che la prima parte delliter procedurale era – ed è – afferente al conferimento dei documenti presso l’ufficio competente per la prima verifica di validità “esterna” o formale, demandando ad una seconda fase di esame sostanziale la definitiva validità del tesseramento e la sua “decorrenza.
  2. Lo stesso tenore della comunicazione depositata dalla ricorrente, e rubricata al n. 4 dell’indice, è conducente in tal senso dal momento che la esecutività” del tesseramento è inteso come elemento diverso dalla decorrenza” dello stesso, tanto che la conclusione è: si autorizza il tesseramento del calciatore, con ciò demandando (”si autorizza”) – di tutta evidenza – ad altro momento e ad altro ufficio, quello della FIGC, l’emissione (e la contestuale decorrenza”) del tesseramento.

Per questo non può essere invocato, nel caso, il principio del legittimo affidamento, che non può ritenersi ingenerato da alcun atto o comportamento degli uffici preposti.

  1. Come lucidamente affermato, in caso simile, da questo Collegio (decisione n. 38/2017), con argomentazione da cui non vè motivo di discostarsi, “il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (coT.A.R. Lazio del 10 gennaio 2007, n. 76). In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell’atto risulti fin dall’inizio al corrente della portata dell’atto richiesto”.

Nel caso specifico, il Montagnano era ben al corrente della portata dell’atto richiesto, in virtù delliter chiaramente illustrato all’art. 40 NOIF, non percepibile in maniera diversa.

Sul punto, lo stesso Collegio di Garanzia chiarisce: In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento mancandone gli elementi di fatto e di diritto. Ancor più nella misura in cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l’esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell’ordinamento sportivo complessivamente considerato”.

Dunque, può, al più, rinvenirsi in capo al Montagnano…. “una posizione di mera aspettativa di fatto che, inevitabilmente, cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto. Laffidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi”.

Il che non può ritenersi ragionevolmente sussistente nel caso di specie.

 

Motivazione ripresa con specificazioni ulteriori da questo Collegio in decisione n. 40/2019:

 

«La buonafede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica, la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura».

Dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbi«verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui pur nella consapevolezza di una richiesta di trasferimento in prestito semplicemente “in corso” e non “approvata”, ha deciso comunque di schierarlo in campo».

  1. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere il ricorso e considera non necessaria l’analisi della questione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo, in quanto assorbita dalle suesposte motivazioni di merito.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC, ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Polisportiva Luco ASD.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.

Il Presidente                                                                              Il Relatore

F.to Vito Branca                                                             F.to Enzo Paolini

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 17 febbraio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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