F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFNT del 24 Marzo 2025 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lazio – Reg. Prot. 13/TFN-ST

 

Decisione/0013/TFNST-2024-2025

Registro procedimenti n. 0013/TFNST/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente

Francesco Corsi – Componente

Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 marzo 2025, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio - LND al fine di definire la "richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore Rocco Gualtiero Chiappini (3282078) dalla società Atletico Salaria Vescovio",

la seguente

DECISIONE

La Richiesta di giudizio

Con atto del 17 febbraio 2025, il Comitato Regionale Lazio - L.N.D. ha trasmesso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti gli atti relativi alla richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società Atletico Salaria Vescovio (651349), presentata in data 13 dicembre 2024 dal calciatore Rocco Gualtiero Chiappini (3282078), avanzando richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) c), CGS, con la quale “...Nello specifico, si richiede un parere sull'esistenza o meno di capacità probatoria dei messaggi inviati e/o ricevuti tramite il servizio di messaggistica 'WhatsApp', nonché sull'efficacia probatoria delle convocazioni inviate tramite e-mail non certificata e/o WhatsApp...”.

Notiziato della Richiesta inoltrata dal Comitato Regionale Lazio a Questo T.F.N. - Sezione Tesseramenti, il calciatore in data 22/02/2025 formulava apposita istanza di accesso agli atti ed anticipazione d'udienza evidenziando il lungo lasso di tempo trascorso dalla originaria richiesta di svincolo del 13.12.2024, lo stato di indeterminatezza derivatone ed il conseguente danno psicologico, e successivamente, in data 28/02/2025, si costituiva nel giudizio inviando tempestive memorie, con cui ribadiva le deduzioni già poste a fondamento del ricorso proposto dinanzi al Comitato Regionale Lazio - L.N.D.

Il Decreto

Con Decreto depositato in data 7 marzo 2025 il Presidente del TFN – Sezione Tesseramenti: “...Vista la richiesta di giudizio proposta in data 17 febbraio 2025 dal Comitato Regionale Lazio della LND, nell’ambito del procedimento di svincolo ex art. 109 NOIF attivato dal calciatore Rocco Gualtiero Chiappini; considerato che il suddetto Comitato, con il citato atto di avvio del procedimento dinanzi a questo TFN, ha richiesto un 'parere sull’esistenza o meno di capacità probatoria dei messaggi inviati e/o ricevuti tramite il servizio di messaggistica WhatsApp, nonché sull’efficacia probatoria delle convocazioni inviate tramite e-mail non certificata e/o WhatsApp'; tenuto conto che, da una analisi del fascicolo digitale depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico, non risultano presenti comunicazioni e interlocuzioni intercorse tra le parti interessate, con particolare riferimento al caso di specie, quali ad esempio messaggistica whatsApp o comunicazioni e-mail non certificate, alla base della richiesta di giudizio; esaminata altresì l’istanza del 27 febbraio 2025, depositata dall’Avv. Francesco Paolo Parisi in nome e per conto del sig. Rocco Gualtiero Chiappini, con la quale, tra le altre cose, è stata formulata richiesta di anticipazione dell’udienza del 18 marzo 2025; ritenuto necessario acquisire agli atti del presente procedimento, prima dell’udienza, ogni interlocuzione avvenuta tra le parti coinvolte nel caso di specie, quali in particolare quelle intercorse tra il calciatore Chiappini (o gli esercenti la responsabilità genitoriale del medesimo) e la società Atletico Salaria Vescovio; alla luce dell’attuale calendario del Tribunale Federale Nazionale;...” rigettava la richiesta di anticipazione dell’udienza, ed ordinava “....al Comitato Regionale Lazio di depositare sul portale del PST – Processo Sportivo Telematico, entro la data del 12 marzo 2025, ore 20:00, ogni ulteriore documentazione riferita alla posizione oggetto del presente procedimento, agli atti del medesimo Comitato Regionale, incluse eventuali interlocuzioni avvenute tramite il servizio di messaggistica WhatsApp e tramite e-mail non certificata e/o WhatsApp, tra il calciatore Chiappini (e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale del medesimo) e la società Atletico Salaria Vescovio...”.

Nonostante quanto ordinato dal detto Decreto del Presidente, il Comitato Regionale Lazio non Vi ottemperava e non depositava sul portale del PST – Processo Sportivo Telematico alcuna ulteriore documentazione riferita alla posizione oggetto del presente procedimento, né entro il termine concesso né successivamente.

La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 18/03/2025.

L'udienza

All'udienza del 18 marzo 2025 comparivano l’Avv. Francesco Paolo Parisi, in rappresentanza del calciatore Rocco Gualtiero Chiappini, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’Avv. Mattia Piccolino, in rappresentanza della società Atletico Salaria Vescovio, i quali si riportavano integralmente ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. Nessuno compariva per il Comitato Regionale Lazio – LND.

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio – LND, sia improcedibile considerato che, come già evidenziato nel detto decreto depositato in data 7 marzo 2025  dal Presidente del TFN – Sezione Tesseramenti: “... il suddetto Comitato, con il citato atto di avvio del procedimento dinanzi a questo TFN, ha richiesto un 'parere sull’esistenza o meno di capacità probatoria dei messaggi inviati e/o ricevuti tramite il servizio di messaggistica WhatsApp, nonché sull’efficacia probatoria delle convocazioni inviate tramite e-mail non certificata e/o WhatsApp'; tenuto conto che, da una analisi del fascicolo digitale depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico, non risultano presenti comunicazioni e interlocuzioni intercorse tra le parti interessate, con particolare riferimento al caso di specie, quali ad esempio messaggistica whatsApp o comunicazioni e-mail non certificate, alla base della richiesta di giudizio;...” e che il Comitato Regionale Lazio, non depositava sul portale del PST – Processo Sportivo Telematico, alcuna “...ulteriore documentazione riferita alla posizione oggetto del presente procedimento, agli atti del medesimo Comitato Regionale, incluse eventuali interlocuzioni avvenute tramite il servizio di messaggistica WhatsApp e tramite e-mail non certificata e/o WhatsApp, tra il calciatore Chiappini (e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale del medesimo) e la società Atletico Salaria Vescovio...”, né entro il termine concesso né successivamente, non ottemperando così a quanto ordinato da detto Decreto.

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto e pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito, con conseguente restituzione degli atti al Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la stessa improcedibile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                                       Antonio Rinaudo

 

Depositato in data 24 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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