F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0148/CSA pubblicata del 11 Marzo 2025 –S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932

Decisione/0148/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0210/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n.  0210/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 in data 18.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 90 del 11.02.2025;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2025, il dr. Antonino Tumbiolo e udita l'Avv. Monica Fiorillo per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica  per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore De Luca Umberto in relazione alla gara Nocerina Calcio 1910/Manfredonia Calcio 1932 del 09.02.2025 (cfr. Com. Uff. n.  n. 90 del 11.02.2025).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor De Luca Umberto la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere colpito al termine della gara un dirigente della squadra avversaria con un calcio."

La società reclamante, non nega la condotta del calciatore, ma evidenzia che il calciatore ha reagito alla aggressione di un dirigente della squadra avversaria.

In considerazione di ciò e di una sottile distinzione tra calcio dato con il collo del piede e calcio dato in altro modo, la società reclamante chiede che la condotta del calciatore venga qualificata come condotta gravemente antisportiva anziché come condotta violenta e conclude richiedendo la riduzione della sanzione da 3 giornate a 2 giornate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 24 febbraio 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "Al termine della gara, e poco prima dell'uscita dal terreno di gioco, tirava con il collo del piede un calcio ad una gamba di un dirigente locale. Tirava il calcio in risposta ad una spinta ricevuta."

Il direttore di gara riportava nel referto anche il seguente episodio accaduto a fine gara: "Al termine della gara, il presidente della squadra locale Raffaele Stella (non presente nella distinta) entrava indebitamente sul terreno di gioco e con aria minacciosa si avvicinava al giocatore ospite n3 Umberto De Luca. veniva trattenuto da membri dello staff locale che evitavano cosi uno scontro fisico."

Alla luce del referto arbitrale, che, come noto, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la condotta del calciatore deve essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 38 CGS e, tuttavia, valutate la dinamica e le modalità della condotta del calciatore, la Corte ritiene, che debba trovare applicazione, ai sensi dell'art. 16 CGS, l'attenuante specifica di cui all'art.

13, comma 1, lett. a), con conseguente riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it