F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0149/CSA pubblicata del 11 Marzo 2025 –A.S.D. Воса С5 Livorno

 

Decisione/0149/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0221/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Francesca Mite – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0221/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Воса С5 Livorno in data 18.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 614 del 12.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 24 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.2.2025, la società A.S.D. Boca C5 Livorno ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 614 del 12.2.2025, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 800,00 “perché propri sostenitori negli ultimi minuti del secondo tempo, rivolgevano in più occasioni frasi offensive e minacciose e cori espressione di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”.

Il tutto occorso durante l’incontro A.S.D. Boca C5 Livorno – Real Casalgrandese C5 disputatosi a Livorno l’8.2.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie B Calcio a 5, Girone C.

La reclamante nega qualunque connotazione razziale o discriminatoria dei cori dei propri tifosi, anche per l’assenza di alcun atleta di colore nella squadra avversaria.

Chiede pertanto l’annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente prodotto.

A fronte della pubblicazione in data 12.2.2025 della decisione impugnata, il reclamo è stato infatti inoltrato mediante caricamento sulla piattaforma PST in data 18.2.2025, oltre, dunque, il termine di cinque giorni previsto dal successivo comma 3 del medesimo art. 71 C.G.S..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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