F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0150/CSA pubblicata del 11 Marzo 2025 –A.C. Prato SSDARL-Sig. Riccardo Barbuti

Decisione/0150/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0215/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0215/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C. Prato SSDARL in data 14.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. N. 90 dell’11.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Prato SSDARL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Riccardo Barbuti, dal Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale (cfr. C.U. N. 90 del 11/02/2025), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone D Prato-Piacenza del 09/02/2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Riccardo Barbuti per 3 giornate effettive di gara “ Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Nel reclamo, tempestivamente depositato il 14 febbraio 2025, la società Prato ha impugnato la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Riccardo Barbuti “Per avere colpito al termine della gara un dirigente della squadra avversaria con un calcio”.

Con memoria ex art. 72, comma 2, CGS, depositata il 19 febbraio, la reclamante ha specificato di avere erroneamente trascritto nel reclamo le motivazioni per le quali era stata inflitta al Barbuti la squalifica per tre gare, e ha precisato che non si trattava di “un calcio ad un dirigente avversario” ma di “una manata al volto di un avversario”.

A dire della reclamante, questo errore di fatto non modificherebbe i motivi del reclamo che rimangono fermi nella contestazione dell’eccessiva afflittività della sanzione irrogata e nella richiesta di applicazione dell’attenuante generica della speciale tenuità del fatto.

Il Barbuti, in particolare, non avrebbe posto in essere alcun fatto idoneo ad integrare la condotta violenta mancandone i requisiti della “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” e la “vigoria sproporzionata; secondo la ricostruzione della reclamante, la condotta del Barbuti non sarebbe stata connotata da particolare impeto, essendosi limitato, il Barbuti, ad appoggiare la propria mano sul mento dell’avversario e, così, spingendolo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 febbraio 2025 è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Fabio Giotti, al quale il Presidente ha segnalato in apertura l'esistenza di una ragione di inammissibilità del reclamo, invitandolo a trattare il punto e trattenendo in decisione, all'esito, il reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 71, comma 3, CGS: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.

Nel caso di specie, il reclamo è stato tempestivamente depositato: tuttavia, esso ha ad oggetto un fatto, “ un calcio ad un dirigente avversario”, anziché “una manata al volto di un avversario”, ed un soggetto, un dirigente anziché un calciatore avversario, diversi rispetto a quelli per cui è stato emesso il provvedimento gravato.

Soltanto in sede di memoria la reclamante ha formulato per la prima volta un petitum ed una causa petendi effettivamente riferiti al provvedimento impugnato.

Il deposito della memoria, tuttavia, è avvenuto il 19 febbraio, decorsi cioè 8 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta l’11 febbraio 2025, con la conseguenza che della domanda formulata nella memoria questa Corte non può tener conto, non essendo stata proposta nei termini e nelle forme di rito; né è tenuta a pronunciarsi su un reclamo con il quale si impugna una sanzione diversa da quella del provvedimento gravato (cfr. C.U. N. 90 del 11/02/2025).

Il reclamo in esame è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it