F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0151/CSA pubblicata del 11 Marzo 2025 –S.S.D. Barletta 1922
Decisione/0151/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0220/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0220/CSA/2024-2025, proposto dalla Società S.S.D. Barletta 1922 in data 19.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 329 del 14.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2025, l'Avv. Francesca Mite.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Società S.S.D. Barletta 1922 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 329 del 14.02.2025) con cui le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “Per avere propri sostenitori: - nel corso della gara introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (15 fumogeni) nel settore loro riservato”; ciò in relazione alla gara del 12.02.2025 del Campionato Coppa Italia Dilettanti 2024/2025, disputata contro Pol. Santa Maria Cilento.
La reclamante contesta l’entità della sanzione dell’ammenda, a proprio parere eccessivamente gravosa.
Nel dolersi della decisione, deduce di aver sempre garantito “il rispetto delle normative in materia di sicurezza adottando le seguenti precauzioni: presenza di steward e controlli all'ingresso per evitare l'introduzione di materiali vietati, piena collaborazione con le forze dell'ordine al fine di garantire l'ordine pubblico, comunicazioni preventive ai tifosi in ordine alle sanzioni previste per chi introduce fumogeni all'interno dello stadio”; misure che, a dire della reclamante, dimostrano inequivocabilmente l'assenza di negligenza da parte della società.
Lamenta, inoltre, la reclamante, l’illegittimità ed erroneità della decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che dal referto del Commissario di campo non emergerebbero “prove specifiche di responsabilità della società” e chiede valorizzarsi l’assenza di conseguenze gravi e della recidiva.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 24.02.2025, nessuno è comparso per la parte reclamante. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della ammenda comminata alla società.
Nel referto del Commissario di campo, che rientra a pieno titolo nella documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, con forza fidefacente in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati, risulta così descritta la condotta dei sostenitori del Barletta: “al 1, 22, e 43 del 1 tempo ed al 15, 18 e 40 del 2 tempo alcuni sostenitori della società Barletta introducevano ed utilizzano numero 15 fumogeni accesi nel loro settore senza conseguenze”.
Alla luce di tale rapporto, è ben dato ravvisare i presupposti dell’illecito di cui all’art. 25, comma 3, C.G.S., di per sé derivante dall’introduzione e utilizzo di materiale pirotecnico, nella specie consistente in 15 fumogeni.
Tuttavia, questa Corte ritiene di poter accedere alla riduzione della sanzione impugnata sulla scorta di una valutazione discrezionale riservata agli Organi di giustizia sportiva, ritenendo rilevante il fatto che lo stesso rapporto dà conto dell’utilizzo dei fumogeni da parte dei tifosi del Barletta, “nel proprio settore” e il limitato portato lesivo dell’episodio che non ha prodotto conseguenze in quanto funzionale ad una coreografia.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla reclamante può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce