F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0152/CSA pubblicata del 11 Marzo 2025 –S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932
Decisione/0152/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0225/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vicepresidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0225/CSA/2024-2025, proposto dalla Società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 in data 21.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. 93 del 18.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 24 febbraio 2025 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone e udito l’avv. Fiorillo per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Manfredonia Calcio 1932 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva (campo neutro, porte chiuse) e dell’ammenda di euro 5.000,00, in relazione alla gara Manfredonia / Francavilla del 16 febbraio 2025.
Il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale Dilettanti (com. uff. n. 93 del 18 febbraio 2025) è così motivato: "Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, lanciato numerosi getti d'acqua (10) e sputi (30) all'indirizzo di un A.A. che lo colpivano alle spalle, alla nuca, al volto e alla divisa, nonché proferito reiterate espressioni gravemente offensive, triviali e irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. I medesimi, al termine della gara, lanciavano un petardo che esplodeva a breve distanza dall’A.A. procurandogli bruciore agli occhi e stordimento, mentre alcuni accedevano indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui ai C.U. 53 e 70".
Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata; la società avrebbe adottato tutti i necessari modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei comportamenti violenti, ai sensi dell’art. 29 C.G.S.; a tal fine, la società avrebbe trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Manfredonia un richiesta di servizio di ordine pubblico, ponendo in evidenza la necessità di particolare attenzione per la partita e chiedendo un supplemento di unità rispetto all’ordinario servizio; inoltre, la società avrebbe adottato misure idonee a prevenire comportamenti violenti della tifoseria, disponendo la presenza di 35 steward (a fronte di circa 350 spettatori presenti alla partita).
La reclamante chiede, pertanto, l’annullamento o la riduzione della squalifica del campo di giuoco, con eventuale commutazione in ammenda.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 24 febbraio 2025, è comparsa l’avv. Monica Fiorillo ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Preliminarmente, deve darsi atto che non sono svolte censure avverso la sanzione dell’inibizione fino al 18 aprile 2025 del dirigente Luca D’Errico.
Nel merito, si legge nel rapporto del secondo assistente: “(…) Per tutta la durata del secondo tempo i tifosi locali del Manfredonia, collocati dietro alle mie spalle, mi colpivano alle spalle, alla nuca, al volto e alla divisa con sputi e getti d’acqua e mi offendevano con frasi del tipo: devi morire, ti aspetto fuori che ti devo sparare in testa, tua mamma fa la puttana, ti deve venire un cancro, tua moglie sta scopando con un altro. Inoltre, a pochi secondi dalla fine della partita, gli stessi tifosi facevano esplodere un petardo nelle mie vicinanze procurandomi bruciore agli occhi e stordimento”.
La tifoseria della società reclamante si è resa responsabile di condotte gravi e deplorevoli, secondo i referti della terna arbitrale, cui, come è noto, deve attribuirsi fede privilegiata, e la motivata decisione del Giudice Sportivo.
Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone. Il terzo ed il quarto comma dell’art. 26 prevedono, per l’ipotesi in cui la società sia già stata diffidata o sanzionata per fatti analoghi (come nella specie accertato dal Giudice Sportivo), la squalifica del campo non inferiore a due giornate.
Nella specie, appare congrua l’irrogazione cumulativa della duplice sanzione, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e la squalifica del campo per una giornata, secondo quanto previsto dall’art. 8, primo comma – lett. e) e lett. f) C.G.S., a cui fa rinvio il richiamato art. 26.
L’invocata attenuante relativa all’organizzazione del servizio di steward, oltre a non essere sufficientemente documentata (la reclamante si limita ad allegare in atti l’elenco dei nomi degli addetti alla sicurezza e la loro distribuzione tra i settori dello stadio), neppure trova riscontro nel concreto svolgimento dei fatti (giacché il servizio d’ordine, quand’anche presente nella consistenza affermata dalla reclamante, non ha punto impedito le reiterate e gravi intemperanze della tifoseria verso l’assistente dell’arbitro, stando alla descrizione contenuta nel referto di gara).
Sulla base di quanto precede, il reclamo è respinto.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo per la posizione della inibizione fino al 18/04/2025 del dirigente Luca D’Errico, respinge il reclamo avverso la squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva – campo neutro, porte chiuse con decorrenza immediata ed ammenda di € 5.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce