F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0153/CSA pubblicata del 14 Marzo 2025 –Sig. Guilherme Boschiggia

Decisione/0153/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0216/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0216/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Guilherme Boschiggia in data 22.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 614 del 12.02.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.02.2025, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Michele Cozzone per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Guilherme Boschiggia, tesserato della FCD SENISE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC-LND (cfr. Com. Uff. n. 614 del 12.02.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Calcio a cinque, Senise / Casagiove Futsal Club del 08.02.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore “a tutto il 28/02/2029, con la precisazione che detta sanzione è comminata ai sensi dell'art.35, commi 5 e 7, C.G.S. e deve essere considerata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società, deliberate con C.U. FIGC n. 104/A/2014 proprio per contrastare gli episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara”. Il Giudice Sportivo ha assunto la predetta decisione rilevando “- che al 18:21 del secondo tempo il giocatore Boschiggia Guilherme del F.C.D. SENISE, dopo aver ricevuto la notifica dell'espulsione per un intervento falloso ai danni di un avversario, si avvicinava all'arbitro n.2 e lo colpiva con una violenta testata sulla fronte, provocandogli forte dolore e giramento di testa; ... - che a causa del dolore provato e del conseguente malessere psicofisico il predetto arbitro n.2 non era più in grado di continuare a dirigere la gara e per tale motivo l'arbitro n.1, dopo aver constatato le condizioni del collega, era costretto a sospendere definitivamente l'incontro al 18:21 del secondo tempo; ... - che solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine gli arbitri potevano abbandonare in sicurezza l'impianto sportivo e nel contempo l'arbitro n.2, stante il persistere del dolore e dei giramenti di testa, veniva trasportato d'urgenza con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con una prognosi certificata di sette giorni clinici; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" da parte del calciatore Boschiggia Guilherme, che ai sensi dell'art.35 comma 1 del C.G.S. consiste in "ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara" (cfr. ex multis Corte Federale D'Appello 0003/CFA del 01/07/2022 e Corte Federale D'Appello 0013/CFA del 09/08/2022); - che, ai sensi dell'art.35, comma 5, C.G.S. i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di quattro anni di squalifica;”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, deducendo, pur senza banalizzare l’evento, che il contatto tra la fronte del calciatore e quella dell’arbitro sia stato di lievissima intensità, significando la ravvisabilità di una serie di elementi tali da far ritenere eccessivamente gravosa ed onerosa la squalifica comminata, nonché producendo a supporto una registrazione video dell’episodio, da cui emergerebbe l'estrema leggerezza del gesto de quo, limitatosi ad un semplice appoggio dell'un corpo verso l'altro.

Il reclamante ha evidenziato, altresì, l'assenza di qualsivoglia lesione o patologia similare, come emergente dai referti medici prodotti, a conferma del carattere non intrinsecamente violento e traumatico del tocco frontale portato dal Boschiggia all'Ufficiale di Gara che lo aveva espulso.

Il Sig. Boschiggia ha concluso chiedendo una congrua e sensibile riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 febbraio 2025, per il reclamante è comparso l'Avv. Michele Cozzone, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della squalifica inflitta al tesserato Boschiggia.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, in particolare, quanto segue: (Rapporto AA2) Al min.18.21 del 2°t il sig. Boschiggia Guilherme n89 della soc. Senise, a seguito del provvedimento di espulsione per dogso, si alzava da terra e avvicinandosi velocemente a me con fare minaccioso mi colpiva con una violenta testata sulla fronte. Tale colpo mi causava forte dolore, giramento di testa e sensazione di smarrimento e confusione. Dopo tale episodio venivo accerchiato da alcuni giocatori della soc. Senise che mi intimavano a non sospendere la gara, qualcuno mi poggiava le mani al petto, per lo stato di confusione causato dal colpo alla testa non riuscivo a identificarne i numeri. Venivo prontamente soccorso dai colleghi arbitri e da alcuni dirigenti e giocatori di entrambe le società. In questa fase venivamo intimati da alcuni giocatori e dirigenti della soc. Senise a non sospendere la gara per non incorrere in conseguenze peggiori da parte dei tifosi. Le mie condizioni psicofisiche, il dolore persistente e lo stato di confusione non mi permettevano di continuare a dirigere la gara, per tale motivo la gara veniva sospesa...giunte le forze dell'ordine e i sanitari del 118, con fatica e solo grazie alle forze dell'ordine riuscivo ad essere soccorso dal sanitari e raggiungere l'ambulanza nel pressi dello spogliatoio...I sanitari, accertata la mia condizione e il dolore costante, mi comunicavano che si rendeva necessario ulteriori accertamenti presso il pronto soccorso. Venivo quindi portato in ambulanza presso l'ospedale di Policoro, dopo gli accertamenti venivo dimesso con 7 giorni di prognosi. *vedi referto medico allegato.”

Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti, della condotta contestata, dei referti medici in atti, nonché delle motivazioni addotte dal reclamante, ferma l’assoluta censurabilità e deprecabilità del gesto, emerga comunque l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Boschiggia.

In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dal reclamante. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel merito dei fatti oggetto di scrutinio, occorre evidenziare che presupposto indefettibile per l’applicazione della disposizione di cui all’art.35, comma 4, del CGS, che dispone l’applicazione della sanzione minima di 4 anni di squalifica a seguito di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, cui ha dato applicazione il Giudice di prime cure, sia costituito dall’aver provocato una “lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”.

Nel caso di specie, dall’attenta disamina della refertazione medica in atti, non risulta possibile ritenere integrata la fattispecie prevista e disciplinata dalla norma in commento, e ciò anche tenendo conto del fatto che nel processo sportivo la locuzione “lesione personale”, contenuta nel comma 4 dell’art. 35, non debba essere intesa secondo le categorie del diritto penale, dovendo prevalere il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica. Invero, nei referti medici a disposizione di questa Corte non solo risulta che “Al momento della valutazione in Pronto Soccorso non è stata rilevata alcuna lesione”, bensì che il paziente era ritenuto, tra l’altro, “cosciente orientato non deficit di lato”, di tal che non può ritenersi oggettivamente integrata la condotta delineata dalla disposizione in esame.

Per quello che riguarda la quantificazione della sanzione da comminare, nel contemperamento della valutazione complessiva della vicenda, pur rinvenendosi nei fatti la concretizzazione di una azione connotata da volontaria aggressività, questa Corte, considerate le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva, ritiene equo comminare al Sig. Boschiggia la sanzione della squalifica di cui al dispositivo. E ciò in quanto, l'art. 13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/20232024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 70/20222023; CFA, sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022), pur ribadendosi la ferma censura al gesto posto in essere dal reclamante,

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Boschiggia può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 12.08.2026.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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