F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0157/CSA pubblicata del 18 Marzo 2025 –A.C.S.D. Saluzzo
Decisione/0157/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0229/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0229/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C.S.D. Saluzzo in data 21.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff n. 93 del 18.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2025, l'Avv. Francesca Mite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C.S.D. Saluzzo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, Sig. Giuseppe Cacciatore, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff n. 93 del 18.02.2025), in relazione alla gara Saluzzo-Città di Varese del 16.02.2025
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto espressione offensive nei confronti del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla panchina avversaria rivolgendo gesti offensivi.”.
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, a dire della reclamante, l’allenatore non si sarebbe mai avvicinato al direttore di gara con toni ingiuriosi e minacciosi, né avrebbe mai compiuto gesti irriguardosi nei confronti della panchina avversaria.
A supporto di tale ricostruzione, la reclamante ha prodotto delle immagini video relative al fatto che ha dato luogo alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 marzo 2025 nessuno è comparso per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; si legge infatti nel referto che il sig. Cacciatore: “Dopo averlo richiamato continuava ad uscire dalla propriaarea tecnica. Al 32' del secondo tempo uscendo dalla propria area tecnica, mi riferiva con fare minaccioso le seguenti frasi ingiuriose: ' Sei un coglione, pezzo di merda. Stai favorendo la squadra ospite perchè sei un coniglio'. Dopo la mia espulsione si avvicinava alla panchina occupata dalla società ospitata e mostrava loro il dito medio e le parti intime. Abbandonava il recinto di gioco con lentezza, provocando ulteriore perdita di tempo”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. rubricato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; tale è da considerarsi quella addebitata al Cacciatore, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto redatto dal direttore di gara, avuto riguardo alle frasi pronunciate all’indirizzo del direttore di gara.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, superiore al minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S., è giustificata oltre che dal tenore delle frasi riportate nel referto, irrispettose ed offensive, anche dai gesti offensivi commessi dal Cacciatore nei confronti della panchina avversaria.
La sanzione complessivamente determinata dal Giudice Sportivo, pari a cinque giornate di squalifica, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti. Ne discende il rigetto del reclamo
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce