F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0164/CSA pubblicata del 25 Marzo 2025 –S.P.A.L. S.r.l.

Decisione/0164/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0255/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Stefano Toschei – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0255/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza dalla società S.P.A.L. S.r.l. in data 17.03.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 129/DIV del 12.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.03.2025, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Luca Gualazzini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società S.P.A.L. S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi all’incontro U.S. Pianese/SPAL dell’11 marzo 2025, valevole per la dodicesima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C, girone B - è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive dell’allenatore Sig. Silvio Baldini per le seguenti ragioni: “per atto di violenza nei confronti di un raccattapalle in quanto, al termine della gara, usciva dal terreno di gioco, spintonandolo; evento che causava l'avvio di tafferugli durati alcuni minuti (r. Arbitrale, r. c.c.)."

A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti; per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; per evidente sproporzione) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale di annullare/riformare il C.U. n. 129/DIV del 12 marzo 2025, nella parte in cui il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto la sanzione della squalifica di tre giornate, attesa la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) CGS, oltre ad ogni ulteriore circostanza attenuante ritenuta idonea a ridurre la sanzione; in via gradata, disporre la riduzione della squalifica con commutazione di una giornata in ammenda.

Secondo parte reclamante, l'episodio contestato si è verificato:  al culmine di una gara fortemente condizionata dalla delicata situazione di classifica, dall'elevata posta in gioco e dal conseguente nervosismo agonistico che ha caratterizzato l'intero svolgimento della partita;  a seguito di ripetute provocazioni verbali durante tutto l'incontro, che hanno inevitabilmente contribuito ad aumentare la tensione già esistente; senza che l'accaduto abbia comportato alcuna conseguenza fisica per il giovane raccattapalle coinvolto, trattandosi nel concreto di una semplice “spinta”. Soprattutto ivi si sostiene che assume rilievo decisivo il comportamento spontaneo e conciliativo posto in essere dal Galeotti, il quale si è personalmente attivato per chiarire l'accaduto con il ragazzo, compiendo gesti concreti diretti a riparare moralmente e materialmente la situazione spiacevole creatasi, integrando così pienamente i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va respinto per le ragioni che seguono, in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione.

Ed, invero, per un verso, non sono confutate le risultanze degli atti di gara con riguardo alla censurata condotta sviluppatasi in un duplice e rilevante effetto censurabile in chiave mono e pluri-offensiva, con distinzioni di beni giuridici lesi e messi in pericolo (rispetto ai quali va poi valutata la invocata attenuante di riparazione, su cui sostanzialmente si incentra il reclamo, peraltro, in modo malizioso, sul punto significativamente carente, strategicamente omissivo e vagamente reticente); ed, invero, l’azione violenza verso il raccattapalle, non soltanto e per sua immanente natura, mette in rischio l’incolumità di quest’ultimo, ma genera, in evidente e diretto rapporto di causalità e di esclusivismo eziologico, il successiva avvio di tafferugli durati alcuni minuti.

La gravità di tali effetti, conseguenti alla parimenti grave condotta pacificamente tenuta in violazione della sacralità della persona di coloro che sovraintendono a vari livelli al corretto e fisiologico sviluppo del giuoco, singolarmente in via atomistica e complessivamente nel loro insieme considerati, rende quantomeno congrua la contestata sanzione, comunque correttamente circoscritta nell’ambito della pena base con reciproca elisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

Per altro verso, risultano irrilevanti le argomentazioni difensive relative all’asserita sproporzione alla luce delle invocati circostanze: in disparte il contesto esterno ed interno in cui è maturata l’azione violenta (in cui per contro può e deve essere richiesto un rafforzato standard di correttezza deontologica e di rigorosa tenuta di un’alta postura etica), la pur suggestiva, nella prospettazione di parte reclamante, tesi del reclamante non sono tali da appalesare evidenti o manifeste erroneità di giudizio, soprattutto ove si consideri, come sopra rilevato, il significativo ed esecrabile fattore – obliterato in sede di reclamo – di genesi di una pericolosa rissa, potenzialmente generatori di indefiniti esiti lesivi.

Ed, invero, la adombrata provocazione, conseguente a meramente asseriti comportamenti ostruzionistico-irriguardosi, dei raccattapalle, soltanto genericamente accennata, non solo non risulta dagli atti di gara, ma, ove in ipotesi sussistenti, avrebbero dovuto comportate una segnalazione al direttore di gara per il doveroso seguito e non certo una forma di impropria ed odiosa autotutela esecutiva: a fortiori ovi si consideri il contributo volontaristico dei raccattapalle, soprattutto in questi contesti, e, in ragione della loro normalmente giovane età, la funzione maieutica di avvicinamento allo spirito educativo del giuoco e la condivisione dei suoi immanenti valori di lealtà, correttezza e fair play: va qui ribadita la dimensione docendi causa che le condotte degli sportivi sono chiamate a sviluppare, secondo quanto già illustrato da questa Corte in un suo precedente (decisione sul reclamo aggraffato al n. 0101/CSA/2024-2025).

Soprattutto, la lungamente descritta condotta post factum, con la narrata riconciliazione culminata nel dono della maglietta (circostanza pacificamente ritenuta sussistente in rerum natura, con conseguente inammissibilità della richiesta prova testimoniale al riguardo  – come già a verbale denegata – in quanto, anche a volerla considerata già provata, non idonea ad incide sull’esito del presente giudizio per le ragioni di seguito esposte, donde la sua irrilevanza), per un verso non rileva se non nel senso di bilanciare le già descritte dinamiche aggravanti sottese al comportamento de quo; e, per altro verso, elide soltanto uno (e non il più grave) degli effetti perniciosi sopra descritti.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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