F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0166/CSA pubblicata del 28 Marzo 2025 –ASD Leonardo
Decisione/0166/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0241/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Francesca Mite – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0241/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Leonardo in data 04.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 714 del 28.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il 14.03.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Alessandro Falconi per la reclamante e il sig. Gianluca Manca, Presidente della società ASD Leonardo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, con decisione pubblicata con C.U. n. 714 del 28.2.2025, respingeva il ricorso con il quale la società A.S.D. Leonardo di Cagliari aveva chiesto accertarsi la sussistenza di una causa di forza maggiore che le aveva impedito di presentarsi in tempo utile per la disputa della gara del 14.2.2025 contro la società A.S.D. CDM Futsal, il cui inizio era stato fissato alle ore 15.30 nel comune di Campo Ligure (GE). Per l’effetto, comminava ad essa A.S.D. Leonardo, considerata rinunciataria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella CDM Futsal a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima.
La causa di forza maggiore era stata invocata dalla ricorrente sul duplice presupposto di essere stata sostanzialmente costretta a partire per Genova il giorno stesso della disputa dell’incontro, in quanto il giorno prima impegnata a Cagliari in una gara di Coppa della Divisione e dell’avvenuto dirottamento del volo (peraltro partito in ritardo) sull’aeroporto di Pisa, causa maltempo. Ciò aveva impedito alla squadra di raggiungere tempestivamente il luogo dell’incontro, stante la notevole distanza chilometrica tra le città di Pisa e di Genova.
Osservava tuttavia il Giudice Sportivo che, nel caso di specie, la mancata disputa della gara non poteva ritenersi “imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili”, posto che la A.S.D. Leonardo aveva deciso liberamente, ed imprudentemente, di partire il giorno stesso della gara nonostante la notevole distanza tra i due siti, per di più in violazione delle norme relative ai campionati di cui al C.U. n. 01/2024, ai sensi del quale “con riferimento all’art. 55 delle NOIF, le Società di serie A e A2 Elite Maschile e Serie A Femminile hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e della gare di Play Off il giorno prima della disputa delle gare stesse”. Norma introdotta, precisava il Giudice Sportivo, “proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa degli incontri del campionato di Serie A, A2 Elite e A Femminile”.
Avverso tale pronuncia la A.S.D Leonardo ha interposto reclamo in data 4.3.2025.
Lamenta la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe totalmente omesso di considerare che la decisione di programmare la partenza il giorno stesso della disputa della gara del 14.2.2025 era stata imposta dalla calendarizzazione, ad opera della stessa Divisione Calcio a 5, della gara di Coppa della Divisione contro la Roma 1927 Futsal, da disputarsi a Cagliari il giorno precedente 13.2.2025 alle ore 15.30, gara a cui prendevano parte almeno n. 5 calciatori che sarebbero stati impegnati il giorno successivo in Liguria nella gara di campionato.
La reclamante deduce e documenta la prenotazione e l’effettivo imbarco del gruppo squadra sul volo Ryanair in partenza da Cagliari alle ore 10.55 (poi posticipato alle ore 12.00) con previsto arrivo a Genova alle ore 12.15; deduce e documenta la prenotazione di n. 2 pulmini da 9 posti presso l’aeroporto di Genova per il previsto trasferimento a Campo Ligure; deduce e documenta, a fronte dell’orario di prevista conclusione della gara del giorno precedente, l’impossibilità di qualsivoglia trasferimento a mezzo aereo o nave in quello stesso giorno, tranne il volo da Cagliari Elmas a Fiumicino con arrivo alle 22.40 che, tuttavia, certamente non avrebbe consentito di raggiungere lo stesso giorno in autobus il Comune di Campo Ligure, distante 571 chilometri; deduce e documenta, infine, l’avvenuto dirottamento su Pisa, causa avverse condizioni meteo, del volo sul quale era imbarcato il gruppo squadra (con arrivo alle ore 13.48), con conseguente impossibilità per quest’ultimo di raggiungere in tempo utile il luogo previsto dell’incontro.
Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento delle sanzioni comminate, ritenendo configurabile la sussistenza di una causa di forza maggiore che le aveva impedito di partecipare al previsto incontro del 14.2.2025, con richiesta di disporre il recupero della gara non giocata.
In subordine, chiede che le sanzioni minori vengano applicate “secondo parametri di giustizia ed equità”.
La società A.S.D. CDM Futsal di Campo Ligure, pur ritualmente notiziata del reclamo, non ha presentato controdeduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della società A.S.D. Leonardo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
L’art. 55, comma 1, N.O.I.F. stabilisce che “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Tali conseguenze sono “la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6- per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.” (art. 53, comma 2, N.O.I.F.).
Quanto alla nozione di forza maggiore, la giurisprudenza di settore ne ha da tempo delineato i contorni: “va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale peculiare omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e l’accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione” (Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).
In tale contesto, non vi è dubbio che le scelte consapevolmente operate dalla A.S.D Leonardo nel caso di specie, alla luce di quanto appresso si esporrà, risultino connotate da ingiustificabile imprudenza.
E’ bene chiarire, a tale proposito, che la mancata programmazione della partenza per il giorno antecedente alla gara del 14.2.2025 avrebbe trovato comprensibile giustificazione nella infelice calendarizzazione di una gara casalinga di Coppa della Divisione per il giorno precedente (C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 472 del 16.1.2025): circostanza che avrebbe consentito di superare la speciale e stringente previsione di cui al C.U. n. 01/2024 e di elevare al rango della forza maggiore (o del caso fortuito che dir si voglia) l’avvenuto dirottamento del volo sull’aeroporto di Pisa, causa maltempo. Comprensione vieppiù giustificata, come in altre occasioni ricordato da questa Corte, per le certamente più gravose e frequenti trasferte cui sono soggette le società isolane, rispetto alle consorelle continentali.
Tuttavia, l’astratta possibilità di considerare l’accaduto “imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e l’accortezza normalmente esigibili da una società sportiva”, cade di fronte alla richiesta, liberamente avanzata da essa A.S.D. Leonardo in data 23.1.2025 (cfr. ricorso al Giudice Sportivo), di anticipare alle ore 15.30 l’orario di inizio della gara del 14.2.2025, originariamente previsto per le ore 20.30, “per poter garantire al Gruppo Squadra il rientro dalla trasferta nella stessa giornata in cui veniva disputata la gara”: e ciò nonostante che sin dal 16.1.2025 fosse nota la calendarizzazione per il giorno 13.2.2025 a Cagliari, alle ore 15.30, dell’incontro Leonardo – Roma 1927 Futsal (C.U. n. 472 del 16.1.2025).
In altri termini la A.S.D. Leonardo, avendo sollecitato (e ottenuto) l’anticipo dell’orario della gara di campionato del 14.2.2025 (essenzialmente per ragioni di ordine economico, come si è visto), quando già sapeva di essere impossibilitata a raggiungere Genova sin dal giorno precedente (come sarebbe stato suo dovere), ha nella sostanza consapevolmente ed ulteriormente aggravato i rischi che già di per sé comportava la programmazione della trasferta nello stesso giorno della gara: il che porta ad escludere la configurabilità in termini di forza maggiore della circostanza del dirottamento dell’aereo su Pisa per maltempo, tanto più che, nonostante il dirottamento, il gruppo squadra della A.S.D. Leonardo avrebbe comunque potuto raggiungere tempestivamente il comune di Campo Ligure per la disputa della gara, se fosse rimasta fissata, come da originario programma, per le ore 20.30.
Devono pertanto confermarsi le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, risultando la decisione impugnata corretta anche in punto di più generale equità, nella misura in cui ha motivatamente omesso di applicare le “ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.” (ex art. 53, comma 2, N.O.I.F.).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce