F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0167/CSA pubblicata del 28 Marzo 2025 –Sig. Federico Fraccaroli
Decisione/0167/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0237/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0237/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Federico Fraccaroli in data 04.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 67 del 25.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.03.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Luca Tettamanti per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Federico Fraccaroli, tesserato con la società A.C. ChievoVerona SSD ARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 67 del 25/02/2025), in relazione alla gara Chions – A.C. Chievo Verona del 22/05/2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “calciatore in panchina, rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo di un A.A. e del Direttore di gara. Il medesimo, inoltre rivolgeva espressione minacciosa all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria”.
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.
Secondo il reclamante ci sarebbe difformità tra quanto riportato nel rapporto di gara, nel supplemento del referto arbitrale e nella decisione di primo grado.
In particolare, a dire del reclamante, “la mancata indicazione nel referto arbitrale da parte di tutti gli ufficiali di gara delle espressioni offensive e/o irriguardose attribuite al calciatore nell’immediatezza dei fatti, l’espressa indicazione da parte di entrambi gli Assistenti che non vi fosse “niente da segnalare” in ordine alla gara e le precisazioni fornite solamente dall’Assistente n. 1, dietro richiesta del Giudice Sportivo e dopo tre giorni dalla gara, fanno ritenere con ragionevole certezza che si tratti di affermazioni udite solo da quest’ultimo (e quindi non dall’Arbitro né dall’Assistente n. 2) e riportate in modo sommario ed approssimativo”.
Sostiene, in ogni caso, il reclamante di essersi limitato ad una mera protesta e critica nei confronti dell’operato dell’Arbitro e di un avversario “tramite l’esternazione di una propria legittima e soggettiva opinione priva di connotati offensivi”.
Il reclamante invoca, altresì, le circostanze attenuanti trattandosi della prima espulsione subìta da inizio stagione, non accompagnata da proteste.
Conclusivamente, chiede annullare la sanzione comminata, ovvero, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, limitare e contenere la sanzione del sig. Federico Fraccaroli al solo periodo di squalifica pre-sofferto o, in ulteriore subordine, al minimo edittale.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 marzo 2025 è comparso per il reclamante l'Avv. Luca Tettamanti, il quale si è riportato al reclamo.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene in via pregiudiziale che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dal giovane calciatore che, in quanto minore di età, è privo della capacità di agire.
In ogni caso, nel merito, le censure svolte dal reclamante, genericamente volte a mettere in dubbio l’attendibilità di quanto riferito dall’arbitro e dall’Assistente n. 1, non avrebbero potuto trovare accoglimento.
La ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante, infatti, contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61.1 C.G.S.
Si legge infatti nel referto che il sig. Federico Fraccaroli “usa linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro, assistente e portiere avversario”.
Le espressioni rivolte rispettivamente all’arbitro e all’Assistente n. 1, stando alle dichiarazioni rese da quest’ultimo al Giudice Sportivo, “ma che cazzo fischi puttana” e “ma che cazzo vuoi, quella lì mi ha anche ammonito prima, non capite un cazzo”, rivelano un indubbio contenuto offensivo, ingiurioso e irriguardoso; altrettanto, la frase proferita all’indirizzo del portiere avversario, “ho ragione, stai zitto o ti uccido”, rivela un indubbio contenuto minaccioso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce