F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0169/CSA pubblicata del 28 Marzo 2025 – F.C. Vigor Senigallia
Decisione/0169/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0232/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0232/CSA/2024-2025, proposto dalla società F.C. Vigor Senigallia in data 28.02.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25.02.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.03.2025, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C. Vigor Senigallia, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kone Mevale dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25 febbraio 2025, in relazione alla gara F.C. Vigor Senigallia/Città di Teramo 1913 SRL SSD, del 23.2. 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La società F.C.Vigor Senigallia ammette il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando, però, che il calciatore ha solo allontanato un avversario senza colpirlo.
Rileva una sproporzione della sanzione in relazione alla gravità della condotta posta in essere, anche in considerazione delle continue provocazioni subite da altri calciatori.
Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Al 38° del primo tempo ho espulso il n. 24 del Senigallia, in quanto a pallone distante colpiva con media intensità, con due mani sul volto l’avversario che cadeva a terra dolorante”.
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo in termini di
condotta violenta e la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Kone Mevale, in considerazione del fatto che il pallone non era in diretta ed immediata contesa, ma distante, che due sono state le mani con le quali ha attinto al volto l'avversario esercitando una media intensità suscettibile, pertanto, di arrecare danno.
La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38, C.G.S., e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce